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PDL 2478

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2478



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE

Disposizioni per lo sviluppo economico, sociale e territoriale della città di Catanzaro

Presentata il 29 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituisce una cosiddetta legge-provvedimento, in ottemperanza comunque ai limiti imposti dalla Comunità europea, diretta a sviluppare nel migliore dei modi il tessuto economico produttivo della città di Catanzaro, capoluogo della regione Calabria.
      La città di Catanzaro presenta un elevato tasso di disoccupazione e un'economia non pienamente sviluppata che necessita, a mio avviso, di contributi, sotto forma di benefìci fiscali per le aziende che investono sul territorio e di premi per le aziende che assumono lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché i lavoratori siano residenti nel comune di Catanzaro o nella provincia.
      Gli strumenti previsti per consentire il migliore sviluppo dell'economia ripropongono nella sostanza la riedizione della cosiddetta «legge Tremonti-bis» (legge n. 383 del 2001), con benefìci fiscali sugli utili reinvestiti, che ha dato enormi «frutti» in termini di sviluppo della media e piccola impresa; sono inoltre previsti benefìci economici per le imprese che assumono regolarmente i lavoratori, dimostrando di voler eliminare il fenomeno del cosiddetto «caporalato», ovvero l'utilizzo di personale senza contratto, soprattutto donne, tanto diffuso nelle zone meridionali del nostro Paese, che ha generato e genera gravi forme di sfruttamento ed elementi distorsivi nel mercato del lavoro.
      Catanzaro, spesso oggetto di spoliazioni ingiustificate di uffici che, in ogni regione, per prassi consolidate, oltreché per obiettive ragioni di opportunità istituzionale, risultano ubicati nella città capoluogo, dovrà perciò essere, a norma di legge, sede degli uffici periferici di rango regionale dell'amministrazione statale, oltreché delle direzioni di equivalente livello della pubblica amministrazione regionale.
 

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      Si vuole, infatti, con la presente proposta di legge, avviare una meditata azione politica a difesa della città che offre enormi potenzialità e della cittadinanza, soprattutto dei più giovani, che hanno voglia di agire, e che non vogliono più essere costretti ad emigrare al nord del Paese, offrendo loro la prospettiva di un futuro più «roseo» nella terra di origine, che la gente calabrese ama profondamente, insieme alle sue tradizioni.
      La presente proposta di legge ha, quindi, l'obiettivo di migliorare la qualità della vita per gli abitanti di Catanzaro e della provincia, prevedendo opportunità nuove di lavoro e di sviluppo, nonché indubbi vantaggi derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essa contenute, partendo dal presupposto che tali norme siano effettivamente uno strumento essenziale per promuovere l'economia di Catanzaro e della regione, scarsamente prese in considerazione negli anni passati e troppo a lungo, anzi, utilizzate solo ed esclusivamente come «serbatoio di voti» dai politici locali.
      Ma il sud offre enormi potenzialità!
      Si pensi, ad esempio, al turismo: le coste calabresi sono tra le più visitate dal turismo locale, nazionale, europeo e internazionale, anche se inadeguate strutture e vie di comunicazione insufficienti od obsolete limitano la capacità attrattiva della regione per coloro che intendono soggiornarvi.
      Non a caso l'iniziativa legislativa proposta richiama una forte attenzione istituzionale sulla vasta comunità di Catanzaro Lido, per promuoverne lo sviluppo turistico e commerciale; incentiva l'adeguamento delle vie di comunicazione locali e tende a garantire un valido aiuto agli imprenditori, oltre che un forte sostegno alle aziende per lo sviluppo delle loro attività; inoltre - punti sicuramente qualificanti della proposta di legge - prevede un maggiore accesso all'edilizia residenziale pubblica per i residenti nel comune di Catanzaro o la possibilità d'investimento per la riqualificazione urbana di realtà degradate sotto il profilo urbanistico e sociale; esalta, inoltre, l'obiettivo di educazione dei nostri giovani alla legalità, in sintonia con un comune sentire del territorio che da molti anni, con l'aiuto delle Forze dell'ordine, sta cercando di eliminare il fenomeno della 'ndrangheta.
      Oggi, grazie anche ad una coraggiosa presa di posizione della società civile - ne siamo convinti - il fenomeno della criminalità potrà ridimensionarsi, a tutto vantaggio dello sviluppo economico dell'intera regione e di una migliore vivibilità al suo interno.
      La proposta di legge si compone di nove articoli.
      L'articolo 1 istituisce, nel comune di Catanzaro, in quanto capoluogo di regione, gli uffici regionali periferici dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi i comandi regionali del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dell'amministrazione regionale.
      L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, due fondi: uno per gli interventi in conto capitale, l'altro per l'elargizione dei benefìci alle imprese, in ottemperanza al Trattato istitutivo della Comunità europea che prevede appositi aiuti per riequilibrare economicamente e socialmente i territori svantaggiati.
      L'articolo 3 disciplina l'intervento del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). L'articolo 4 prevede uno specifico accordo di programma finalizzato agli interventi strutturali nella provincia e nella città di Catanzaro, nonché il sostegno delle attività industriali presenti nel territorio. L'articolo 5 prevede i benefìci fiscali alle imprese, l'articolo 6 i benefìci per l'assunzione di nuovi lavoratori. I benefìci sono prioritariamente destinati alle imprese che impiegano fino a trenta dipendenti, ma possono essere estesi a quelle di dimensioni maggiori ai sensi dell'articolo 7. L'articolo 8 contempla la costruzione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica o il recupero di strutture degradate. L'articolo 9 è dedicato alla cultura della legalità. L'articolo 10 prevede la relativa copertura finanziaria.
 

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      L'auspicio è quello di avviare, con questa proposta di legge, un percorso concreto di riforme economiche e sociali per la città di Catanzaro e per la sua provincia, spesso trascurate dall'azione politica e amministrativa, nonché di offrire nuove opportunità alle aziende che investiranno nel settore e, soprattutto, ai giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro.
      Catanzaro non potrà che beneficiare di questi interventi concepiti ed elaborati per creare nuova ricchezza legale e nuove occasioni di lavoro.
      D'altronde, l'utilizzo degli strumenti economici previsti obbedisce pienamente alle richieste della Comunità europea e la partecipazione degli enti locali e della regione Calabria all'accordo di programma sarà utile per indirizzare i benefìci economici al miglioramento del tessuto produttivo della città di Catanzaro e della sua provincia.
      La presente proposta di legge, se approvata, potrà offrire nuove e concrete opportunità e prospettive di sviluppo, attraverso un'azione politica rinnovata nella concezione e nel metodo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Uffici periferici statali e regionali).

      1. Il comune di Catanzaro, in quanto capoluogo di regione, è riconosciuto centro amministrativo della Calabria ed è sede, secondo le disposizioni del presente articolo, di tutti gli uffici periferici di livello regionale dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi i comandi regionali del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di tutte le direzioni della pubblica amministrazione regionale.
      2. Per i fini di cui al comma 1, il comune di Catanzaro provvede all'individuazione di locali idonei, da destinare a sede degli uffici di cui al medesimo comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Istituzione di fondi).

      1. Sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, due fondi, l'uno di conto capitale, l'altro di parte corrente, destinati al finanziamento di interventi per lo sviluppo economico e territoriale del comune di Catanzaro.
      2. Il fondo di conto capitale è dotato di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e provvede al finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 4 e 8.
      3. Il fondo di parte corrente è dotato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e provvede al finanziamento degli interventi in materia di lavoro e di benefìci alle imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, nei limiti degli aiuti

 

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consentiti dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità, europea, e successive modificazioni, e previa approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dall'anno 2010, i fondi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono alimentati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Funzioni del CIPE).

      1. Gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4 sono disposti con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4.
(Accordo di programma).

      1. La regione Calabria, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico stipulano un apposito accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali nel comune e nella provincia di Catanzaro, nonché al sostegno delle attività industriali nel medesimo territorio. In particolare sono finanziate le iniziative idonee a migliorare il collegamento funzionale tra la città di Catanzaro e Catanzaro Lido, provvedendo ad individuare adeguati strumenti di intervento per potenziarne la capacità di sviluppo e, in particolare, la vocazione turistico-commerciale. I finanziamenti sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2, comma 2.

 

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      2. L'accordo di programma integra il programma speciale di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La quota a carico dello Stato è di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.
(Benefìci alle imprese).

      1. Per le imprese situate nel comune e nella provincia di Catanzaro che esercitano attività industriale è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla medesima data di entrata in vigore.
      2. Ai sensi del comma 1, per investimento si intende: la realizzazione di nuovi impianti; il completamento di opere sospese; la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti; l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria; la riconversione di imprese già esistenti.
      3. Per le attività economiche avviate a decorrere dal 1o gennaio 2008, le imprese di cui al comma 1 sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società (IRES) agevolata, rispettivamente, con una riduzione del 30 per cento per i primi due anni di attività e del 40 per cento nei successivi tre anni. Le imprese di cui al periodo precedente, per poter usufruire dei benefìci fiscali previsti dal presente articolo, devono impiegare non più di trenta dipendenti alla data del 1o gennaio 2008.

 

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Art. 6.
(Benefìci per l'assunzione di nuovi lavoratori).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle imprese individuate ai sensi dell'articolo 5, che assumono lavoratori aggiuntivi rispetto a quelli già in organico, con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 8.000 euro per ciascuno dei nuovi lavoratori assunti.
      2. Qualora le imprese di cui al comma 1 assumano lavoratori con contratti a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, il credito d'imposta riconosciuto è di 4.000 euro per ciascun lavoratore assunto.
      3. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2 devono risiedere nel comune di Catanzaro ovvero nella provincia di Catanzaro.

Art. 7.
(Estenzione dei benefìci alle imprese di maggiori dimensioni).

      1. I benefìci di cui agli articoli 5 e 6 possono essere estesi alle imprese che, alla data del 1o gennaio 2008, impiegano più di trenta dipendenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, la regione Calabria, il comune di Catanzaro e la provincia di Catanzaro, previa valutazione della rilevanza economica e sociale dell'attività svolta e previa verifica della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie.

Art. 8.
(Edilizia residenziale).

      1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, per l'anno 2008, a concedere al comune di Catanzaro un mutuo quindicennale di 15 milioni di euro per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nel territorio

 

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del medesimo comune, ovvero per il recupero di strutture già esistenti, secondo criteri di economicità e di pubblica utilità, tenendo conto del livello di degrado urbano e di disagio sociale oggettivamente riscontrabili. Il mutuo è ad interesse zero e la copertura del differenziale con il tasso di interesse medio praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa è assicurata mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 9.
(Cultura della legalità).

      1. Al fine di diffondere la cultura della legalità nel comune e nella provincia di Catanzaro, le scuole di ogni ordine e grado e gli enti locali compresi nel territorio provinciale predispongono, d'intesa tra loro, piani operativi secondo linee guida concordate mediante un tavolo di concertazione che il comune di Catanzaro promuove e coordina a tale scopo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere di cui al comma 2 dell'articolo 2, pari a 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere di cui al comma 3 dell'articolo 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

 

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triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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