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PDL 2443

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2443



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, PINI, BRICOLO, GRIMOLDI, ALLASIA, BODEGA, DOZZO, LUSSANA

Disposizioni sui compiti delle società calcistiche in materia di ordine e sicurezza negli impianti sportivi

Presentata il 26 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La disciplina di riferimento in materia di lotta alla violenza negli stadi è dettata dagli articoli da 6 a 8-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», più volte modificata, da ultimo con i decreti-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210. Nel suo assetto attuale, tale normativa ha in primo luogo lo scopo di impedire l'accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni agonistiche e ai luoghi di sosta e di transito limitrofi allo stadio di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico. Sono stati introdotti specifici reati che possono essere commessi in occasione di manifestazioni sportive: il lancio di materiale pericoloso, l'invasione di campo, il possesso di artifizi pirotecnici. È consentito l'arresto, oltre che degli autori delle violenze a persone o a cose, anche di coloro che lancino materiale pericoloso
 

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nei luoghi di svolgimento delle gare sportive ovvero che violino le misure interdittive disposte dal questore. In tali casi, nell'impossibilità di procedere all'arresto immediato per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, può essere utilizzato lo strumento dell'arresto in flagranza differito. Seppur in presenza di misure sanzionatorie particolarmente severe, è diffusa opinione che gli stadi siano ancora «luoghi di impunità» a causa della lentezza della macchina giudiziaria che annulla qualsiasi potere deterrente. Sulla base dell'esperienza fatta in Inghilterra, dove, nell'arco di una decina di anni, le partite di calcio sono state trasformate da occasioni di guerriglia urbana a manifestazioni anche per bambini, spostando l'attenzione sulla famiglia e trasformando lo stadio in centro di divertimento e di ritrovo, è stata da più parti sollecitata una maggiore responsabilizzazione delle società e delle tifoserie. Nelle audizioni presso la Commissione cultura della Camera dei deputati nel corso dell'indagine svolta nella XIV legislatura è stata portata ad esempio l'esperienza del Campionato europeo di calcio 2004 in cui le tifoserie sono state coinvolte nell'organizzazione della sicurezza.
      Sono trascorsi 44 anni dal 28 aprile 1963, quando il quarantottenne tifoso della Salernitana, Giuseppe Plaitano, morì raggiunto alla tempia da una pallottola vagante al termine della partita Salernitana-Potenza. Un lungo necrologio: Vincenzo Paparelli (Roma-Lazio 1979) Andrea Vitone (Roma-Bologna 1982), Marco Fonghessi (Milan-Cremonese 1984), Stefano Furlan (Triestina-Udinese 1985), Paolo Siroli (Pisa-Roma 1986), Giuseppe Tomassetti (Ascoli-Sambenedettese 1986), Nazzareno Filippini (Ascoli-Inter 1988), Antonio De Falchi (Milan-Roma 1989), Celestino Colombi (Atalanta-Roma 1993), Salvatore Moschella (Ragusa-Messina 1994), Vincenzo Claudio Spagnolo (Genoa-Milan 1995), Roberto Bani (Salernitana-Brescia 1997), Fabio di Maio (Treviso-Cagliari 1998), Ciro Alfieri (Piacenza-Salernitana 1999), Giuseppe Diodato (Piacenza-Salernitana 1999), Simone Vitale (Piacenza-Salernitana 1999), Vincenzo Lioi (Piacenza-Salernitana 1999), Antonio Currò (Catania-Messina 2001), Sergio Ercolano (Avellino-Napoli 2003), Ermanno Licursi (Sammartinese-Cancellese 2007) - oltre ad una interminabile serie di feriti -, che termina il 2 febbraio 2007 con il decesso del trentottenne ispettore capo di polizia Filippo Raciti. Una folle spirale di violenza di fronte alla quale il Governo, il 7 febbraio 2007, ha approvato l'ennesimo decreto-legge (il decreto-legge n. 8, non ancora convertito in legge) contenente misure di contrasto che rispondono a una logica emergenziale. Tra le misure previste: le partite «a porte chiuse» per gli impianti non ancora a norma, il divieto di vendita in blocco di biglietti per i tifosi in trasferta, la flagranza di reato differita ampliata a 48 ore, l'applicabilità delle misure di prevenzione anche a persone indiziate di aver agevolato manifestazioni di violenza. Inoltre il Governo ha inasprito le sanzioni prevedendo: 1) la reclusione da uno a quattro anni per chi lancia o utilizza negli stadi o nelle immediate adiacenze razzi, bengala, petardi, fumogeni, bastoni od oggetti contundenti; la pena è aumentata in caso di danni alle persone e di sospensione della partita; 2) la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 500 a 2.000 euro per chi viene trovato in possesso di oggetti atti a offendere; 3) la reclusione da cinque a quindici anni per il reato di violenza a pubblico ufficiale o commesso da gruppi con armi o mezzi atti a offendere; 4) l'inasprimento del divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni a soggetti condannati o associazioni di cui fanno parte i medesimi soggetti (la sanzione amministrativa sarà da 20.000 a 100.000 euro). Il Consiglio dei ministri ha poi dichiarato che «ulteriori misure di prevenzione sono stata adottate con un separato disegno di legge, tra cui l'organizzazione di iniziative per promuovere nelle scuole i valori della cultura sportiva, la redazione di un codice di autoregolamentazione per le trasmissioni televisive e radiofoniche di avvenimenti calcistici
 

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e relativi commenti e l'abbassamento a 7.500 spettatori della soglia minima sancita nelle norme di sicurezza dei decreti Pisanu».
      Dal biennio 1997-1998 è iniziato un graduale quanto inarrestabile calo degli spettatori e degli abbonati alle manifestazioni del campionato di serie A, fino ad arrivare a una presenza di pubblico paganti pari al 50 per cento della capienza degli stadi contro il 90 per cento dell'affluenza inglese. I principali fattori di questa inarrestabile emorragia di pubblico sono l'inadeguatezza, la fatiscenza e l'insicurezza degli stadi italiani. L'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della «flagranza differita», la norma che permette alle Forze di polizia l'arresto entro le 36 ore successive agli atti di violenza compiuti negli stadi di calcio, che il Governo con il citato decreto-legge 7 febbraio 2007, n. 8, ha esteso a 48 ore, ha fornito alle Forze dell'ordine un nuovo strumento per contrastare le violenza nelle manifestazioni sportive. Efficace si è rilevata la concessione ai prefetti del potere di modifica del calendario oltre che di quello di adottare misure di carattere sanzionatorio come la disposizione della chiusura degli stadi.
      Allora come oggi i proponenti di questo progetto sono però convinti che la risposta tipicamente repressiva ancora una volta proposta al Parlamento non risolverà i cronici problemi delle manifestazioni calcistiche nel nostro Paese. La previsione della «flagranza differita» è l'ennesima soluzione d'urgenza a un problema che può e deve essere affrontato e risolto strutturalmente. La norma così come è concepita è una dichiarazione di resa dello Stato di fronte alle frange più violente, una palese manifestazione d'impotenza. I dati dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive resi noti dal Viminale, relativi ai tre maggiori campionati di calcio della stagione 2006-2007, confermano che gli incontri considerati a rischio sono cresciuti del 41 per cento passando da 211 a 298: 97 in serie A (33 per cento), 85 in serie B (29 per cento), 116 in serie C (38 per cento). A conferma dell'inadeguatezza dell'impianto normativo, se è vero che nel periodo esaminato i feriti civili sono diminuiti del 31 per cento, è altrettanto allarmante l'aumento di quelli tra le Forze dell'ordine. Nell'opera di contrasto alla violenza negli stadi sono scesi in campo oltre 110.000 elementi della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, con un incremento complessivo del 4 per cento delle Forze dell'ordine impiegate rispetto all'anno precedente. Impegno che ha fatto registrare l'aumento sia dei tifosi arrestati, passati da 96 a 108, con un incremento del 12,5 per cento, sia delle persone denunciate, passate da 256 a 486, con un incremento del 90 per cento. Infine, sono stati oltre 1.400 i tifosi sottoposti a «daspo», ovvero al provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi.
      Sono dati che confermano come le misure introdotte, seppur molto repressive, non si siano rivelate né efficaci né sufficienti, in quanto il clima di insicurezza è aumentato fino a toccare il suo apice con l'efferato omicidio dell'ispettore capo Filippo Raciti. È ferma convinzione dei proponenti che è necessario investire energie e risorse nella prevenzione, partendo dal luogo in cui la manifestazione si svolge: lo stadio, di cui si occupa la proposta di legge atto Camera n. 2217, a prima firma Giancarlo Giorgetti, recante disposizioni in materia di impianti sportivi, e l'affidamento della gestione della sicurezza alle società calcistiche operanti.
      La presente proposta di legge trae spunto dall'esperienza di altri Paesi, in particolar modo quella dell'Inghilterra, che può fornire importanti elementi per quanto riguarda la gestione della sicurezza e il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno e nelle adiacenze dell'impianto in cui si svolge la manifestazione sportiva.
      Il 15 aprile del 1989, allo stadio di Hillsborough, «casa» dello Sheffield Wednesday Football Club, accadde la peggiore tragedia nella storia del calcio inglese. Durante la semifinale di Coppa d'Inghilterra tra il Liverpool e il Nottingham Forrest, novantacinque tifosi del Liverpool trovarono la morte a causa del sovraffollamento delle terrazze della Leppings Lane End, la curva
 

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dello stadio che li ospitava. Il Governo inglese assegnò a Lord Justice Taylor, un giudice dell'Alta corte, l'incarico di istituire una commissione d'inchiesta per indagare sulle cause della tragedia e di fornire raccomandazioni affinché un caso analogo non avesse più modo di ripetersi. Nei due decenni precedenti la tragedia dello stadio Hillsborough il controllo del pubblico e la prevenzione del teppismo erano diventati sinonimi. Il rapporto della commissione d'inchiesta presieduta da Lord Justice Taylor produsse, per prima cosa, quarantatre raccomandazioni pratiche, di immediata applicazione, per migliorare la sicurezza all'interno degli stadi a partire dalla stagione successiva, condizioni che il Governo inglese impose alle società di calcio. Le principali raccomandazioni riguardavano: 1) il monitoraggio della densità del pubblico da parte della polizia e degli steward, specificamente addestrati per questo compito; 2) la revisione della capacità degli stadi, specialmente delle curve, con una immediata riduzione del 15 per cento dei posti; 3) l'eliminazione delle recinzioni all'interno dello stadio; 4) la revisione dei certificati attestanti la sicurezza degli stadi; 5) nuove condizioni per i servizi di pronto soccorso e di emergenza in tutti gli stadi; 6) l'istituzione di consigli locali con il compito di fornire pareri per migliorare la sicurezza negli stadi.
      La commissione d'inchiesta si occupò, inoltre, di analizzare e discutere tutti i problemi concernenti il calcio in Inghilterra, gli stadi fatiscenti, la povertà dei servizi, il comportamento dei giocatori, il consumo di bevande alcoliche come possibile causa di incidenti, il comportamento degli organi di informazione e gli effetti provocati dal teppismo e dalla segregazione dei tifosi sugli spettatori delle partite di calcio. Il risultato di questo importante lavoro si riassunse in settantasei raccomandazioni per migliorare lo stato del calcio in Inghilterra, la più importante delle quali prescriveva l'utilizzo di stadi esclusivamente dotati di posti a sedere. Le società di calcio inglesi, tutte proprietarie dello stadio in cui giocano - a differenza di quanto è consuetudine in Italia dove gli impianti sono di proprietà nella quasi totalità dei casi delle amministrazioni comunali - furono quindi costrette ad ammodernare gli stadi o a costruirne di nuovi. Il Governo inglese, per venire incontro alle necessità economiche delle società di calcio costrette ad affrontare un grande esborso finanziario, istituì il Football Trust, un organismo responsabile di fornire aiuto finanziario alle società attraverso i soldi raccolti da una tassa sulle scommesse sportive. Inoltre, il Governo mise a disposizione dei club inglesi 150 milioni di euro per la ristrutturazione degli stadi, e lo stesso fece il Football Trust che mise a disposizione 60 milioni di euro.
      Nel corso degli anni novanta, grazie a impianti rinnovati e ad una politica intelligente da parte delle autorità che hanno smilitarizzato gli stadi, questi sono diventati luogo a disposizione della collettività per tutta la settimana e non solo per il breve lasso di tempo degli incontri di calcio.
      La legislazione speciale inglese relativa alla violenza negli stadi si applica nel caso di «regulated matches», formula usata, per la prima volta, per individuare le partite di calcio a cui mirava la normativa del Football Offences Act del 1991, al fine di delimitare il campo di applicazione dell'ordine di esclusione dagli stadi (football banning orders). L'espressione «regulated matches» viene usata per delimitare entro confini ben precisi la legislazione speciale. La normativa trova applicazione solo nei casi di partite espressamente regolamentate dalle disposizioni di legge, ossia qualsiasi partita di calcio indicata dalle previsioni del Football Spectators Act del 1989 e del Football Disorder Act del 2000. In particolare, essa si applica alle partite disputate in Inghilterra o in Galles, nelle quali una o entrambe le squadre partecipanti rappresentano una società appartenente alla Football League o alla Football Association Premier League, nonché alle partite disputate in un campo da gioco tra quelli indicati dal Safety of Sports Ground Act del 1975, che determina quali siano gli impianti idonei alla disputa delle partite di calcio. Gli stadi certificati, elencati in una lista che viene aggiornata annualmente,
 

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devono, inoltre, essere in possesso di un certificato di sicurezza nel caso possano contenere più di 5.000 persone.
      Sono numerose le leggi speciali in Inghilterra per prevenire il fenomeno della violenza negli stadi, un lungo processo normativo che è stato affinato grazie all'esperienza. La prima norma di settore è lo Sporting Events (Control of Alcohol etc) Act del 1985, che proibisce e punisce il possesso di sostanze alcoliche durante i trasferimenti con gli autobus e i treni speciali organizzati per tifosi, da o verso una partita di calcio. Inoltre sanziona come reato il tentativo di entrare in uno stadio in stato di ubriachezza o in possesso di sostanze alcoliche, la detenzione ovvero il consumo di sostanze alcoliche sugli spalti, lo stato di ubriachezza e la detenzione di artifici pirotecnici durante lo svolgimento di una partita. La legge conferisce alla polizia il potere di perquisire e di arrestare le persone che appaiano ragionevolmente violare una delle disposizioni della legge medesima. Questo potere include anche la facoltà di perquisire gli autobus o i treni che trasportano i tifosi da o verso una partita di calcio, nonché la facoltà di perquisire i tifosi nelle zone adiacenti allo stadio o dentro lo stesso. Il Public Order Act del 1986 crea una nuova fattispecie di reato: il comportamento turbativo della quiete pubblica, una condotta che si ferma prima della realizzazione della effettiva violenza, ma che è comunque idonea a creare pericolo, vessare o spaventare. La legge del 1986 per la prima volta conferisce ad un tribunale (court) il potere di imporre il divieto di accesso agli stadi (exclusion orders) nei confronti di un tifoso condannato. Il Football Spectators Act del 1989 permette ai tribunali di imporre un «restriction order» nei confronti delle persone condannate per reati connessi alla disputa di partite di calcio al fine di impedire loro di assistere a partite di calcio disputate da squadre inglesi o gallesi al di fuori del territorio nazionale. La legge è stata in buona parte emendata, ma le sue disposizioni ancora disciplinano il funzionamento della Football Banning Orders Authority. Questo ente assolve al delicato compito di dare attuazione pratica ai restriction orders emanati dalla court. Spetta alla Football Banning Orders Authority il compito di notificare alle persone soggette alle restrizioni l'ordine di divieto di accesso agli stadi, ordinare loro in quale stazione di polizia presentarsi e in quali orari, controllare che vengano assolte tutte le disposizioni presenti nell'ordine.
      Il Football Offences Act del 1991 ha quindi creato tre nuove fattispecie di reato relative a condotte turbative dell'ordine pubblico: 1) lanciare qualsiasi oggetto da o verso il campo da gioco o le tribune dello stadio senza un'autorizzazione o una scusa legittima; 2) prendere parte a canti ingiuriosi o razzisti; 3) invadere il terreno di gioco senza un'autorizzazione o una ragione legittima. Riguardo la prima categoria, va sottolineato che è considerato un reato il lancio in sé di qualsiasi oggetto, a prescindere dal fatto che da esso derivi un pericolo per le altre persone: anche il lancio di un giornale di carta, secondo questa legge, è dunque da considerare reato. La seconda categoria della legge del 1991 prevedeva come reato il prendere parte insieme ad altri a cori ingiuriosi. La norma è stata emendata dal Football Offences and Disorder Act del 1999 in senso restrittivo, punendo anche lo spettatore che individualmente pronuncia ingiurie. In una sezione del Criminal Justice and Public Order Act del 1994 viene introdotta una nuova fattispecie di reato: la vendita, l'offerta o l'esposizione per la vendita da parte di una persona non autorizzata di un biglietto di una partita di calcio in qualsiasi altro luogo.
      Il Football Offences and Disorder Act del 1999 ha innovato un gran numero di disposizioni precedenti: 1) ha ampliato l'estensione temporale del periodo rilevante per l'applicazione della disciplina speciale, ovvero quel periodo di tempo in cui il compimento di un reato comporta l'emanazione di un ordine di esclusione dagli stadi e di comparizione personale a proprio carico (per le partite delle nazionali
 

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il divieto ha inizio ventiquattro ore prima dell'inizio della partita e termina ventiquattro ore dopo); 2) ha assicurato che gli ordini di esclusione dagli stadi e di comparizione personale siano maggiormente specificati, imponendo al tribunale di emanare un ordine di esclusione dagli stadi e di comparizione personale in presenza delle condizioni di legge. Per migliorare l'efficacia degli ordini di esclusione dagli stadi e di comparizione personale, il tribunale può richiedere la comparizione personale o la consegna del passaporto, con la possibilità dell'arresto in flagranza nel caso non adempia all'ordine di esclusione dagli stadi.
      Il Football Disorder Act del 2000 è stato emanato all'indomani della conclusione dei Campionati europei di calcio che si sono disputati nel luglio del 2000 in Belgio e in Olanda. Durante lo svolgimento dei Campionati alcuni tifosi inglesi si erano resi protagonisti di incidenti, inducendo il Governo e il Parlamento inglese ad inasprire le sanzioni e a modificare le procedure in merito ai reati commessi in occasione delle partite di calcio. La legge opera quattro grandi cambiamenti rispetto al corpo legislativo precedente: i primi due permanenti e gli altri due temporanei. Questi ultimi necessitano di essere rinnovati di anno in anno dal Parlamento inglese, cosa che è puntualmente avvenuta fino ad ora. Le modifiche prevedono l'abolizione della distinzione tra ordini di esclusione dagli stadi nazionali e internazionali e l'obbligo, non la facoltà come in precedenza, della consegna del passaporto eseguita dal titolare. Il Football Disorder Act ha previsto un nuovo tipo di procedura che può portare all'emanazione dell'ordine di esclusione dagli stadi. Secondo la procedura civile, la polizia può richiedere al tribunale di imporre un ordine di esclusione dagli stadi nei confronti di qualsiasi persona che risiede nella propria area di competenza. Di rilievo è la facoltà del tribunale di emettere un ordine di esclusione nei confronti di un soggetto denunciato dalle Forze dell'ordine che in passato abbia causato o contribuito a causare violenza o disordine, sia in Inghilterra sia in qualunque altra nazione, al fine di prevenire l'accadimento di fatti violenti o disordini durante o a causa di incontri di calcio. La legge permette alla polizia anche di detenere una persona fino a quattro ore (sei con l'autorizzazione di un ispettore) mentre decide se richiedere o meno l'ordine di esclusione al tribunale.
      I football related offences sono quei reati che si considerano connessi allo svolgimento di partite di calcio e che, di conseguenza, possono portare all'imposizione di un exclusion order emanato dal tribunale, mirante ad impedire al tifoso di recarsi allo stadio in concomitanza con le partite di calcio. Questi reati sono elencati nel Football Spectators Act del 1989, così come emendato dal Football Disorder Act del 2000, che ha aggiunto nuove fattispecie di reato: 1) reati riguardanti il possesso o l'utilizzo di artifici pirotecnici relativi alle partite di calcio; 2) reati riguardanti il possesso o il trasporto di armi da offesa e di armi da fuoco; 3) il reato di violazione dell'ordine di esclusione o della notifica della polizia. Il lasso di tempo in cui tali reati devono essere commessi affinché siano ricompresi come reati connessi con le partite di calcio parte da ventiquattro ore prima dell'orario di inizio della partita e termina ventiquattro ore dopo la sua conclusione. L'elenco dei reati relativi alle partite di calcio (per partite di calcio si considerano esclusivamente quelle che ricadono nell'ambito di applicazione della legge) commessi in un qualunque stadio o nelle adiacenze dello stesso ovvero durante il viaggio da o verso una partita di calcio che possono portare all'ordine di esclusione è il seguente: 1) qualsiasi reato previsto dallo Sporting Events (Control of Alcohol etc) Act del 1985 (possesso di sostanze alcoliche o di artifici pirotecnici); 2) qualsiasi reato previsto dal Public Order Act del 1986 (turbativa dell'ordine pubblico, odio razziale); 3) qualsiasi reato riguardante la violenza o la minaccia di violenza a danno di cose; 4) qualsiasi reato concernente l'uso, il trasporto o il possesso di un'arma da offesa o di un'arma da fuoco; in quest'ultimo
 

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caso il tribunale deve dichiarare che il reato è relativo ad una partita di calcio; 5) qualsiasi reato previsto dal Licensing Act del 1872 (persona colta in stato di ubriachezza in un luogo pubblico); 6) qualsiasi reato previsto dal Criminal Justice Act del 1967 (turbativa dell'ordine commessa da persona in stato di ubriachezza in un luogo pubblico); 7) qualsiasi reato previsto dal Road Traffic Act del 1988 (guida sotto l'influsso di droghe o con un tasso alcolico superiore a quello consentito); 8) qualsiasi reato di violenza o di minaccia di violenza commesso dall'accusato nei confronti di persone quando una o ognuna di queste era in viaggio da o verso una partita di calcio; 9) qualsiasi reato previsto dal Football Offences Act del 1991 (lancio di oggetti, invasione di campo e cori ingiuriosi o razzisti); 10) qualsiasi reato previsto dalla sezione 166 del Criminal Justice and Public Order Act del 1994 (vendita non autorizzata di biglietti) relativo a biglietti validi per partite di calcio.
      L'ordine di esclusione (exclusion order) dagli stadi viene inoltre imposto non solo per la consumazione di uno dei reati elencati, ma anche per il tentativo, la cospirazione o l'incitamento a commettere uno di tali reati. Un ordine di esclusione dagli stadi può essere imposto quando una persona è condannata per un reato relativo ad una partita di calcio oppure per un reato corrispondente commesso in un Paese con il quale l'Inghilterra abbia stipulato un accordo. Prima di intimare un ordine di esclusione il tribunale deve ritenere sussistenti una serie di requisiti: 1) che la persona sia stata condannata per un reato compreso nell'elenco di quelli relativi alle partite di calcio; 2) che la condanna sia connessa ad una partita di calcio che ricade nell'ambito di applicazione della legge (regulated football match); 3) che per i reati commessi lontano dallo stadio vi sia una dichiarazione di connessione con una partita di calcio; 4) che intimando tale ordine si aiuti a prevenire la violenza o la turbativa dell'ordine pubblico durante le partite di calcio o in connessione con esse. Inoltre, l'exclusion order può essere emanato solo in seguito ad una sentenza di condanna o ad un decreto di riabilitazione condizionale dell'accusato. La durata dell'exclusion order dagli stadi nei casi in cui la condanna è imposta per il reato originario, e il condannato per effetto della sentenza viene trasferito in prigione, è compresa da un minimo di sei anni a un massimo di dieci anni; negli altri casi invece la durata è compresa da tre a cinque anni.
      Scorrendo il lungo e articolato processo normativo inglese è evidente come il nostro sistema sportivo abbia bisogno di una riforma di sistema, che possa far tornare lo stadio un luogo frequentato dalle famiglie, di intrattenimento, di socialità e che nello stesso tempo diffonda e accresca i princìpi e gli ideali sportivi. È urgente un ripensamento complessivo dell'intera organizzazione calcistica. I presentatori sono convinti che il Cibali potrebbe essere la nostra Hillsborough, il momento in cui la maggioranza silenziosa dice basta, si adopera per sconfiggere il «cancro» della violenza e riportare l'etica sportiva e il rispetto reciproco nel luogo in cui dovrebbero essere esaltati e non annichiliti e umiliati. Fino al già ricordato 15 aprile 1989 anche in Inghilterra e in Galles la principale priorità nelle operazioni di sicurezza negli stadi veniva affidata a un modello tipicamente repressivo con grande impiego di Forze di polizia, con la separazione netta dei tifosi di casa dai tifosi ospiti e con l'utilizzo di recinzioni e di cancelli dentro lo stadio per separare i vari settori delle tribune e gli spalti dal terreno di gioco. Gli effetti di queste misure ebbero la conseguenza di inasprire anche i rapporti tra i tifosi non-hooligan e la polizia e di allontanare definitivamente le famiglie dagli stadi.
      Anche noi dobbiamo fare un salto di qualità passando da un approccio repressivo a uno preventivo, che non può prescindere dall'adeguamento degli stadi alle norme tecniche e agli standard di accoglienza europei e dalla loro trasformazione per un uso polifunzionale, dall'attribuzione alle società calcistiche della gestione della sicurezza all'interno di impianti di loro proprietà nonché dallo sviluppo
 

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di attività economiche e culturali complementari a quelle sportive: interventi fondamentali per determinare significativi benefìci, non solo in termini economici, ma anche sul piano della prevenzione dei fenomeni di violenza. Il salto di qualità nel processo riformatore del mondo del calcio a nostro avviso deve passare da tre linee direttrici: 1) la gestione diretta degli stadi da parte delle società calcistiche (sia professionistiche che dilettantistiche) attraverso la cessione della proprietà o del diritto di superficie, la costruzione di nuovi impianti polifunzionali in relazione alla loro piena valorizzazione sociale, culturale, sportiva, economica, ricreativa e per il sostegno alle politiche per i giovani; 2) l'affidamento alla società calcistica ospitante della responsabilità della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo sulla base di un apposito regolamento, lasciando alle Forze dell'ordine, in condizioni normali, il presidio dell'area esterna al luogo ove si svolge la manifestazione. A tale fine le società calcistiche ospitanti devono dotarsi di un numero di incaricati dei servizi di controllo (steward), opportunamente addestrati e abilitati, proporzionale ai posti disponibili per il pubblico. Le spese sostenute per garantire la sicurezza pubblica, e quindi anche i costi delle Forze dell'ordine impiegate nel corso della manifestazione sportiva, saranno a carico della società calcistica ospitante; 3) l'immediatezza e l'efficacia dei provvedimenti giudiziari.
      La Commissione cultura della Camera dei deputati, come già ricordato all'inizio della presente relazione, nella relazione finale, approvata all'unanimità, dell'indagine conoscitiva su tutti i fenomeni e le distorsioni del mondo del calcio, poneva in evidenza la necessità di mettere in atto misure per arginare e prevenire la violenza: quel momento è arrivato. C'è l'imprenscindibile necessità di misure di prevenzione degli episodi violenti, in cui le Forze dell'ordine abbiano un ruolo diverso dall'attuale, che consenta loro di agire con azioni di intelligence per evitare che gesti violenti si compiano, lasciando l'onerosa gestione della sicurezza all'interno degli impianti alle società calcistiche e agli incaricati dei servizi di controllo specificatamente formati per tale compito. Non è sufficiente prevedere pene sempre più aspre per chi commette reati in concomitanza di eventi sportivi: bisogna evitare che tali reati vengano commessi.
      La presente proposta di legge intende «smilitarizzare» gli stadi riportandoli nell'alveo naturale a cui sono deputati: luoghi di socialità e di esaltazione dei valori dello sport.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge assegna alle società calcistiche ospitanti la responsabilità in materia di sicurezza e di ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e a tale fine affida la gestione della sicurezza all'interno dell'impianto sportivo sulla base del regolamento dell'impianto sportivo, predisposto ai sensi dell'articolo 2, lasciando alle Forze dell'ordine, in condizioni normali, il controllo dell'area esterna. Partendo dal presupposto che le autorità pubbliche e le società calcistiche organizzatrici la manifestazione sportiva hanno responsabilità distinte ma complementari nella lotta contro la violenza e i disordini durante la manifestazione, il medesimo articolo 1 impegna le seconde a partecipare concretamente alla prevenzione di qualsiasi atto che possa creare nocumento all'ordinato svolgimento della manifestazione. In particolare, le società calcistiche ospitanti devono dotarsi di un congruo numero di incaricati dei servizi di controllo a tale fine formati, addestrati e abilitati, informati sulla portata dell'evento in programma, sui potenziali focolai di disordine, sulle caratteristiche della struttura sportiva. Le spese sostenute per garantire la sicurezza pubblica, e quindi anche i costi delle Forze dell'ordine impiegate nel corso della manifestazione sportiva, saranno a carico della società calcistica ospitante. L'articolo 1 prevede che le società calcistiche siano tenute a vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori prevedendo sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, ad atteggiamenti violenti o
 

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che possano turbare il regolare e ordinato svolgimento della manifestazione. Inoltre, ai fini delle richieste di risarcimento, le società calcistiche che in qualsiasi modo o forma sostengono le proprie tifoserie saranno ritenute responsabili. Si attua in tale modo una responsabilizzazione delle società calcistiche che troppo spesso tendono ad attribuire gli episodi di violenza in concomitanza delle manifestazioni sportive a gruppi isolati di facinorosi, declinando ogni loro coinvolgimento.
      L'articolo 2 sancisce i princìpi alla base del regolamento dell'impianto sportivo predisposto dalla società calcistica ospitante. Il regolamento deve prevedere l'indicazione delle norme basilari per la garanzia del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione. Il mancato rispetto del regolamento, che dovrà essere esposto nell'impianto sportivo, sarà motivo di allontanamento dall'impianto. L'obbligo di rispetto del regolamento sarà riportato, inoltre, sui titoli di ingresso negli impianti.
      L'articolo 3 interviene in materia di gestione dell'ordine e della sicurezza in concomitanza della manifestazione sportiva. L'obiettivo è quello di «smilitarizzare» lo stadio limitando allo stretto indispensabile la presenza della polizia che interverrà solo in casi di emergenza, mentre, di norma, sarà dislocata all'esterno degli stadi. Questa soluzione, mutuata dal modello inglese copiato in gran parte d'Europa, responsabilizza i tifosi il cui rispetto del regolamento dell'impianto sportivo è controllato dagli incaricati dei servizi di controllo alle dipendenze delle società calcistiche. In questo contesto si collocano le disposizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge, con i quali si riconosce la figura professionale dell'incaricato dei servizi di controllo (quello che in Inghilterra è definito «steward»), predisponendo una formazione professionale obbligatoria, definendone i requisiti, i doveri e le funzioni, che spaziano dall'instradamento degli spettatori alla vigilanza sul divieto di distribuzione delle bevande alcoliche, dal controllo degli oggetti introdotti nello stadio all'attivazione delle procedure di pubblica incolumità. Questa figura non è giuridicamente riconosciuta nel nostro Paese e le persone che oggi svolgono mansioni e funzioni tra quelle previste di appannaggio degli incaricati dei servizi di controllo, come controllare i titoli di accesso, instradare gli spettatori e assicurare il rispetto del posto assegnato, sono il più delle volte addetti improvvisati senza alcuna conoscenza delle basilari norme di sicurezza pubblica e impreparati, oltre che non legittimati, a intervenire in caso di disordini. Agli incaricati dei servizi di controllo, oltre al possesso dei requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, si riconosce una specifica professionalità conseguita con appositi corsi di formazione istituiti dal comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (istituito dall'articolo 6 della presente proposta di legge). È inoltre previsto che le società calcistiche siano obbligate al pagamento dei danni arrecati dai propri sostenitori. Le società calcistiche, insieme con le istituzioni sportive, con gli enti pubblici e con i privati interessati, provvederanno a finanziare i corsi di formazione degli incaricati dei servizi di controllo coordinati dal comitato regionale. Il citato comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, composto da rappresentanti del mondo sportivo, delle questure competenti per territorio e delle agenzie di sicurezza, coordina le attività di formazione degli incaricati dei servizi di controllo e vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge.
      L'articolo 7, ai fini della prevenzione, riconosce l'importanza di apposite azioni promozionali ed educative volte a rafforzare il senso civico degli spettatori, soprattutto dei giovani e dei giovanissimi, avvicinandoli ai valori più autentici dello sport. Il medesimo articolo impegna quindi le società calcistiche a mettere in atto politiche volte a favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, gli sportivi e tutti coloro che agiscono intorno all'evento sportivo, dai collaboratori agli incaricati dei servizi di controllo. Le campagne educative
 

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e informative dovranno essere sviluppate in collaborazione con le istituzioni locali, promovendo una serie di incontri, di convegni, di occasioni di scambio di opinioni, nonché di eventi che coinvolgano le società calcistiche e i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, le autorità politiche e civili, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenere preferibilmente all'interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tale modo l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e per gli abitanti della collettività locale.
      L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ruolo delle società calcistiche in materia di ordine e sicurezza negli impianti sportivi).

      1. La società calcistica ospitante è responsabile della sicurezza nonché del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. La gestione della sicurezza all'interno dell'impianto sportivo è assicurata dalle società calcistiche sulla base del regolamento dell'impianto di cui all'articolo 2. Alle Forze dell'ordine spetta il presidio dell'area esterna al luogo ove si svolge la manifestazione, ferma restando la possibilità di un loro intervento all'interno dell'impianto sportivo in situazioni di emergenza. L'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva sono assicurati dalle società calcistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
      2. Le società calcistiche ospitanti, ai fini del comma 1:

          a) predispongono il regolamento dell'impianto sportivo di cui all'articolo 2;

          b) si dotano di un servizio d'ordine e di sicurezza svolto ai sensi dell'articolo 3;

          c) cooperano con le Forze dell'ordine.

      3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, gli incaricati dei servizi di controllo di cui all'articolo 3 devono essere in numero proporzionale alla capienza degli impianti sportivi. Il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proporzione tra il numero degli spettatori e il numero degli incaricati dei servizi di controllo. Il questore, anche in funzione di una singola manifestazione sportiva, può comunque prevedere modifiche alla proporzione fissata con il decreto di cui al presente comma, motivandone le ragioni.

 

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      4. Il questore verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per garantire l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva previste al comma 2 e, in caso di loro mancanza o insufficienza, ordina lo svolgimento della manifestazione «a porte chiuse» ovvero la sua cancellazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
      5. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano ad atteggiamenti violenti.
      6. Le società calcistiche che abbiano fornito supporto di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o a club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati dai medesimi. Qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, le società calcistiche sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
      7. L'onere del mantenimento dell'ordine e della sicurezza e i costi relativi alle Forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva sono posti a totale carico della società calcistica ospitante.

Art. 2.
(Regolamento dell'impianto sportivo).

      1. Il regolamento dell'impianto sportivo, predisposto dalle società calcistiche ospitanti in conformità a quanto disposto con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), reca norme per garantire la sicurezza nonché il regolare e ordinato svolgimento

 

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della manifestazione sportiva prevedendo, in particolare:

          a) il divieto di possesso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope e la punibilità dello stato di ubriachezza;

          b) la punibilità della turbativa dell'ordine e della sicurezza mediante la violenza o la minaccia di violenza a danno di persone o di cose, il lancio di oggetti e l'invasione di campo;

          c) il divieto di possesso di qualsiasi oggetto atto a offendere e di artifici pirotecnici;

          d) l'obbligo, per l'accesso all'impianto sportivo, del possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società calcistica, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso e il possessore dello stesso;

          e) l'allontanamento dall'impianto sportivo dello spettatore che urla o partecipa a cori inneggianti alla violenza, che inneggia o indossa colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del titolo di accesso o che non occupa il posto assegnato;

          f) l'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare il regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.

      2. Le società calcistiche ospitanti devono esporre all'interno degli impianti sportivi, in tutti i settori, copie del regolamento dell'impianto predisposto ai sensi del comma 1 e devono assicurarsi che sul retro dei titoli di accesso al medesimo impianto sia indicato che l'acquisto del titolo comporta l'assunzione dell'obbligo di rispettare il citato regolamento quale condizione indispensabile per l'accesso e per la permanenza all'interno dell'impianto.

 

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Art. 3.
(Gestione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli impianti sportivi).

      1. Il servizio d'ordine e di sicurezza all'interno degli impianti sportivi è svolto dagli incaricati dei servizi di controllo alle dipendenze e sotto la responsabilità della società calcistica ospitante, opportunamente formati da soggetti riconosciuti dal comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria di cui all'articolo 6, che provvede a rilasciare i relativi attestati di qualifica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5. La società calcistica ospitante nomina un responsabile per l'ordine e la sicurezza.
      2. Il protocollo per l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva è definito dal questore e dal responsabile dell'ordine e della sicurezza della società calcistica ospitante di cui al comma 1, assicurando il coordinamento con le altre unità addette ai servizi d'ordine, di sicurezza e di incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
      3. In caso di violazione del regolamento dell'impianto di cui all'articolo 2, ovvero di turbativa del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, l'incaricato dei servizi di controllo deve fermare il responsabile dell'infrazione e accompagnarlo nell'area riservata alle Forze dell'ordine per la sua identificazione e per la contestazione della violazione del citato regolamento ovvero, se necessario, per il suo allontanamento dall'impianto sportivo.
      4. Qualora la società calcistica ospitante ritenga, sulla base di elementi attendibili, che l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della manifestazione sportiva siano messi a rischio, essa è tenuta a prevedere un adeguato aumento degli incaricati dei servizi di controllo all'interno dell'impianto sportivo e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza ogni informazione utile alla prevenzione di eventuali disordini.

 

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Art. 4.
(Compiti degli incaricati dei servizi di controllo).

      1. Gli incaricati dei servizi di controllo di cui all'articolo 3 hanno il compito di fare rispettare le norme del regolamento dell'impianto sportivo predisposto ai sensi dell'articolo 2, anche al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità al protocollo per l'ordine e la sicurezza di cui al citato articolo 3, comma 2.
      2. Gli incaricati dei servizi di controllo, nell'adempimento del compito di cui al comma 1 del presente articolo e in conformità a quanto disposto dal regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono tenuti, in particolare, a:

          a) prevenire la turbativa dell'ordine pubblico, gli atti di violenza a danno di persone o di cose, il possesso e l'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope, di artifici pirotecnici nonché di qualsiasi oggetto atto a offendere, l'ingresso in stato di ubriachezza, il lancio di oggetti, il tentativo di invasione di campo, le urla o i cori inneggianti alla violenza;

          b) accogliere e guidare gli spettatori al loro ingresso nell'impianto sportivo e facilitare la loro uscita al termine della manifestazione;

          c) controllare il regolare possesso del titolo di accesso corredato da un documento di identità valido, sia al momento dell'ingresso nell'impianto sportivo sia, nel caso lo ritengano opportuno, nel corso della manifestazione, per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del titolo e il possessore dello stesso. In caso di difformità o in mancanza di un documento valido, l'ingresso nell'impianto è vietato o, qualora il trasgressore si trovi già all'interno dell'impianto, egli è accompagnato all'uscita;

          d) segnalare alla competente autorità di pubblica sicurezza lo spettatore il cui comportamento turbi l'ordine e la sicurezza

 

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nello svolgimento della manifestazione sportiva affinché sia allontanato dall'impianto sportivo;

          e) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra i sostenitori delle due squadre con l'obbligo di allontanamento dall'impianto sportivo nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o nell'indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la sua preferenza al momento dell'acquisto del titolo di accesso;

          f) attivare, qualora necessario, procedure idonee a garantire la propria incolumità;

          g) verificare, alla vigilia della manifestazione sportiva, che siano state attuate tutte le misure necessarie per assicurare un'ottimale organizzazione nonché per prevenire e reprimere eventuali incidenti e situazioni di crisi che possano mettere a rischio il regolare svolgimento della stessa manifestazione;

          h) coordinare la propria azione con quella dell'autorità di pubblica sicurezza.

      3. Gli incaricati dei servizi di controllo non possono portare né utilizzare armi proprie o improprie.

Art. 5.
(Requisiti degli incaricati dei servizi di controllo. Sanzioni).

      1. Il ruolo di incaricato dei servizi di controllo può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti previsti per le guardie particolari degli istituti di vigilanza privata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché della relativa licenza del prefetto. In caso di violazione alla disposizione del presente comma, alla società calcistica si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di 10.000 euro

 

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per ogni incaricato dei servizi di controllo privo dei prescritti requisiti nonché l'obbligo di svolgere le successive tre manifestazioni sportive «a porte chiuse».
      2. Ai fini della concessione della licenza da parte del prefetto, di durata triennale, gli incaricati dei servizi di controllo devono avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica di cui al comma 3 rilasciati a seguito del superamento di un apposito corso.
      3. La qualifica di incaricato dei servizi di controllo è rilasciato dal comitato regionale di cui all'articolo 6, previa valutazione del candidato sulla conoscenza dei princìpi fondamentali di diritto e di procedura penali nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope e di riconoscimento dei sintomi correlati, di interventi di primo soccorso e di attivazione di procedure idonee a garantire la pubblica incolumità, nonché previo superamento di un esame pratico volto a verificare il possesso di adeguate tecniche di autodifesa.
      4. Chiunque svolga l'attività di incaricato dei servizi di controllo ai sensi della presente legge senza essere in possesso della licenza del prefetto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro per ogni manifestazione sportiva nella quale ha prestato servizio e con il diniego del rilascio della medesima licenza per tre anni a decorrere dall'ultimo servizio contestato.
      5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'obbligo di svolgere la manifestazione sportiva «a porte chiuse» ovvero con l'ordine di cancellazione della medesima manifestazione disposti dal questore.

Art. 6.
(Istituzione del comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria).

      1. È istituito il comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria

 

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(Corevass), composto da un rappresentante degli impianti sportivi, da due rappresentanti delle società calcistiche, da due rappresentanti degli istituti di vigilanza privati e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni del medesimo comitato, comunque assicurando la presenza di almeno la metà dei componenti ai fini della validità delle riunioni.
      2. I membri del Corevass durano in carica tre anni e si riuniscono d'obbligo almeno due volte l'anno, esprimendo pareri in materia di ordine e di sicurezza ai fini della presente legge, con particolare riguardo al ruolo svolto dagli incaricati dei servizi di controllo degli impianti sportivi. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
      3. Al Corevass sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) verificare i documenti attestanti i requisiti richiesti dall'articolo 5;

          b) rilasciare l'attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato ai corsi di formazione professionale e superato con esito positivo gli esami previsti dal comma 3 dell'articolo 5;

          c) esprimere il proprio parere motivato sulla condotta dell'aspirante incaricato dei servizi di controllo, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza;

      d) trasmettere la documentazione e il parere relativi all'aspirante incaricato dei servizi di controllo alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente ai fini del rilascio della relativa licenza.

Art. 7.
(Politiche di prevenzione).

      1. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, gli atleti e quanti operano nell'ambito sportivo, di incentivare una maggiore partecipazione attiva nello sport e di promuovere la

 

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diffusione dei valori dello sport mediante campagne educative e informative, in particolare destinate ai giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare azioni di tipo sociale ed educativo, utilizzando anche i mezzi di informazione, destinate a prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, le società calcistiche si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani e dei giovanissimi, promuovendo una serie di incontri, di convegni, di occasioni di scambio di opinioni e di eventi che vedano coinvolti le società calcistiche, con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, le autorità politiche e civili, i rappresentanti dei mezzi di informazione e i tifosi, da tenere preferibilmente all'interno degli impianti sportivi, incentivando e rendendo più agevole l'accesso ai medesimi da parte degli studenti e in generale dei componenti della collettività locale.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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