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PDL 2410

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2410



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZACCARIA, ADENTI, BELISARIO, BOATO, D'ALIA, LICANDRO, TURCO, SANTELLI, ALLAM, BUEMI, DE ZULUETA

Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria

Presentata il 19 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di attuare il diritto di asilo, così come previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». A tutt'oggi, fatta eccezione per talune norme introdotte con la legge 30 luglio 2002, n. 189, che regola l'immigrazione nel nostro Paese, manca nel nostro ordinamento la legislazione organica sul diritto d'asilo prevista dal citato articolo 10, terzo comma, della Costituzione. La legge 24 luglio 1954, n. 722, di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei rifugiati, ha introdotto nell'ordinamento italiano le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo. Nel 1990, con la «legge Martelli» (decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), in considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nella parte orientale del continente europeo e della sostanziale trasformazione dell'Italia da Paese di transito di esuli a nazione ove gli stessi possono stabilire permanentemente la loro dimora, si è pervenuti a una ridefinizione dell'istituto dell'asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e internazionale.
      Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme furono introdotte - compendiate in un unico articolo di un decreto-legge - non permisero di realizzare una completa disciplina dell'istituto. L'esperienza finora acquisita ha rivelato l'inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in Paesi confinanti con il nostro Paese, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero
 

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in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli eventi hanno determinato la necessità di apprestare misure umanitarie.
      Nell'elaborazione della proposta di legge sono state tenute presenti le proposte presentate dal Consiglio italiano per i rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni del «Tavolo Asilo», che, sotto il coordinamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) raggruppa tutti i principali enti di tutela italiani. Per quanto concerne specificamente i temi dell'accoglienza e del trattenimento dei richiedenti asilo, la proposta di legge tiene in considerazione le linee tracciate nel rapporto della «Commissione De Mistura».
      L'iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all'istituto dell'asilo che, sviluppandosi secondo i princìpi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, nonché in aderenza alle recenti normative comunitarie. Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del livello di efficienza delle strutture anche mediante opportuni interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
      Il testo assicura una sostanziale convergenza tra il concetto costituzionale dell'asilo e la definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra attraverso definizioni che si applicano tanto all'«effettivo esercizio delle libertà democratiche», quanto agli «atti di persecuzione» (articolo 4). Tali definizioni rispecchiano letteralmente la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla qualifica di rifugiato, ancora non recepita nel nostro ordinamento. Sempre in conformità con la direttiva comunitaria la proposta di legge definisce la protezione sussidiaria, in Italia tradizionalmente chiamata «protezione umanitaria» (articolo 3), attribuendo a tale status dei diritti, ove possibile, simili a quelli del rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra (articoli 22, 23 e 24).
      Più ancora, la proposta di legge vuole garantire anche al beneficiario della protezione sussidiaria il diritto al ricongiungimento familiare (articolo 23).
      Di particolare rilevanza, e per l'Italia del tutto innovativa, è la previsione di un programma di reinsediamento di rifugiati (articolo 7), come auspicato anche dalla Commissione europea che promuove un programma comunitario in questa materia. Il reinsediamento - da sempre previsto dall'UNHCR come una delle possibili soluzioni al dramma dei rifugiati - permette il trasferimento di un determinato numero di rifugiati da Paesi di primo approdo verso l'Italia sulla base di una quota triennale.
      Del tutto innovativa è anche la possibilità di richiedere asilo presso le rappresentanze diplomatiche all'estero (articolo 12). Questo strumento ha l'obiettivo di ridurre almeno il numero di persone che arrivano in Italia in modo irregolare e rischioso per la propria vita, attraverso la possibilità di iniziare la procedura di asilo prima dell'ingresso fisico della persona, con il conseguente rilascio di un visto di ingresso, ove vi siano i presupposti.
      La proposta di legge contempla una procedura di asilo equa ed efficace (articoli da 11 a 16), nella quale, in procedura unica, vengono verificati tutti gli elementi pertinenti, inclusi quelli della provenienza da cosiddetti «Paesi di origine sicuri» o «Paesi terzi sicuri». Si prescinde, quindi, da qualunque forma di pre-esame, che non produce altro effetto se non quello di appesantire il processo decisionale.
      La proposta di legge, pur mantenendo il decentramento delle istanze decisionali introdotte dalla legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), contempla (articoli 8 e 9) una composizione delle commissioni territoriali, nonché della Commissione nazionale per il diritto di asilo, in grado di garantire la perfetta indipendenza politica ed istituzionale, nonché una maggiore professionalità in questa materia così delicata.
      In conformità ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale e internazionale,
 

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la proposta di legge garantisce l'effetto sospensivo del ricorso al tribunale in caso di diniego della richiesta di asilo (articolo 21).
      Il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo (articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 18) riprende sostanzialmente gli aspetti positivi del sistema attuale e quindi il coinvolgimento degli enti locali e degli enti di tutela con un coordinamento e monitoraggio a livello centrale. La proposta di legge, pur rinunciando a qualunque forma di trattenimento del richiedente asilo, garantisce comunque la sua reperibilità durante tutta la procedura.
      L'Italia oggi non è come in passato un Paese di transito di rifugiati, ma di insediamento a più lungo termine. È di centrale importanza perciò un programma efficace di integrazione socio-lavorativa e culturale, gestito a livello locale, ma coordinato, monitorato e finanziato a livello centrale dalla stessa struttura competente per il sistema di accoglienza (articolo 24).
      Una legge organica sul diritto di asilo deve anche affrontare la dimensione internazionale del fenomeno e tenere conto del fatto che la stragrande maggioranza dei rifugiati nel mondo si trova nelle regioni di origine, che spesso sono i Paesi più poveri. In accordo con gli indirizzi comunitari e dell'UNHCR, la proposta di legge prevede programmi bilaterali e multilaterali per favorire la protezione di rifugiati in tali Paesi, nonché programmi che si inseriscono nella politica estera destinati a combattere le cause di esodo dai Paesi di origine (articolo 27).
      La proposta di legge intende valorizzare l'opera delle associazioni e degli enti di tutela e prevede la loro imprescindibile partecipazione nell'attuazione della legge con il riconoscimento di appositi finanziamenti (articolo 28).
      Un'ultima ma importante notazione di metodo. La materia oggetto della presente proposta di legge si sovrappone in parte con la materia che è stata delegata al Governo in attuazione di alcune direttive comunitarie. Per il rispetto verso coloro che avevano contribuito ad elaborare la presente proposta di legge è stato mantenuto il carattere organico della medesima, ma è evidente che in relazione allo stato di attuazione della delega si potranno apportare le opportune correzioni al testo in esame in modo da rispettare i due distinti percorsi normativi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Protezione della persona).

      1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione sussidiaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).

      1. Ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:

          a) lo straniero al quale sia impedito nel Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

          b) lo straniero il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, genere, orientamento sessuale, appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, si trovi fuori del Paese di cui è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale e non vuole o non può, a causa del suddetto timore, tornare in tale Paese o avvalersi della sua protezione.

      2. Ai fini della presente legge, è rifugiato colui al quale sia riconosciuto il diritto di asilo.

 

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Art. 3.
(Titolari della protezione sussidiaria).

      1. Ha diritto alla protezione sussidiaria nel territorio dello Stato lo straniero o apolide che non possiede i requisiti per il diritto di asilo ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che nel caso di ritorno nel Paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel Paese di residenza, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale Paese.

Art. 4
(Definizioni).

      1. Sono responsabili dell'impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche nonché della persecuzione o del danno grave:

          a) lo Stato;

          b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

          c) i soggetti non statali, se è dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

      2. Sono considerati atti di impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche o di persecuzione:

          a) gli atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui non è ammessa alcuna deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive modificazioni;

 

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          b) gli atti che costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

      3. Gli atti che impediscono l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e gli atti di persecuzione assumono, tra l'altro, la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra.
      4. Sono considerati danni gravi, in particolare: la condanna a morte o all'esecuzione; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; la minaccia grave al diritto alla vita a causa di disastri ecologici o di altri eventi che mettano a rischio effettivo le possibilità di sopravvivenza della persona.

Art. 5.
(Protezione temporanea).

      1. Nel caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi si applica il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, di attuazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla concessione della protezione temporanea.

 

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      2. Ai fini della presente legge, rientrano nella definizione di sfollati, in particolare:

          a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;

          b) le persone soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o che siano state vittime di siffatte violazioni.

Art. 6.
(Protezione dei familiari e dei conviventi).

      1. Il diritto di asilo e lo status di titolare della protezione sussidiaria sono estesi, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato o del beneficiario di protezione sussidiaria, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato o con il beneficiario di protezione sussidiaria.

Art. 7.
(Reinsediamento).

      1. La Repubblica italiana sostiene la politica dell'Unione europea volta a favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da Paesi terzi.
      2. Il programma di reinsediamento fornisce protezione e una soluzione durevole al rifugiato che si trova in Paesi terzi diversi da quelli di cittadinanza o, nel caso di apolide, da quello della residenza abituale dove la propria vita, libertà, sicurezza, salute e altri diritti umani fondamentali non sono garantiti o dove non ci sono condizioni, a lungo termine, per l'integrazione. Del programma beneficia in particolare il rifugiato che per necessità di protezione fisica o legale, di salute, di genere, di età o a causa di tortura o violenza subita dimostri particolare vulnerabilità.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Delegato dell'Alto

 

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Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), gli enti e le associazioni di cui all'articolo 28 della presente legge e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di rifugiati e stabilisce la quota massima indicativa di rifugiati provenienti da Paesi terzi da ammettere sul territorio dello Stato. Il documento delinea i criteri per la selezione dei rifugiati ai fini del reinsediamento, sulla base della presente legge, indica le risorse finanziarie e amministrative necessarie, determina le misure di integrazione e fornisce un rapporto sulle esperienze fatte durante il triennio precedente.
      4. L'UNHCR provvede a riferire i casi relativi ai richiedenti il reinsediamento in Italia alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica competenti per il Paese di dimora dei medesimi richiedenti. Le rappresentanze diplomatiche esaminano i casi riferiti sotto il profilo dei criteri stabiliti nel documento programmatico di cui al comma 3, convalidano lo status di rifugiato determinato precedentemente dall'UNHCR, procedono all'esame dei casi sotto il profilo della sicurezza nazionale e della salute e propongono la decisione sull'ammissione dei richiedenti selezionati nel territorio della Repubblica alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti dei servizi particolari per la procedura di reinsediamento presso le ambasciate, con competenza territoriale regionale.
      5. La Commissione nazionale per il diritto di asilo invia personale specializzato per esaminare in loco i casi riferiti e per svolgere la funzione di istruttoria.
      6. A seguito della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, la rappresentanza diplomatica rilascia il visto per il reinsediamento e, in mancanza di documento di viaggio, un lasciapassare.
      7. La decisione di rigetto della richiesta è motivata e comunicata, per scritto, all'interessato e all'UNHCR. Contro la decisione
 

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è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, da presentare entro sessanta giorni, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.
      8. La procedura di reinsediamento si svolge durante un periodo massimo di centoventi giorni, dal riferimento del richiedente al rilascio del visto o alla comunicazione della decisione di rigetto. Le richieste di reinsediamento sono esaminate in ordine cronologico. Tuttavia, su richiesta dell'UNHCR, l'esame, in casi di particolare urgenza, può essere svolto prioritariamente.
      9. I rifugiati ammessi nel territorio dello Stato in via di reinsediamento godono dei diritti previsti per i rifugiati dalla presente legge, senza ulteriore esame della loro qualifica per il diritto di asilo. L'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 10, fornisce accoglienza e misure di integrazione dei rifugiati trasferiti dal momento del loro arrivo nel territorio nazionale.
      10. Il programma di reinsediamento di rifugiati predisposto ai sensi del comma 3 non lede in alcun modo il diritto di richiedere asilo secondo le norme della presente legge.

Art. 8.
(Commissione nazionale per il diritto di asilo).

      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale», con compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali previste dall'articolo 9, nonché di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, nonché

 

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di raccolta e diffusione di dati statistici. La Commissione nazionale ha poteri decisionali in materia di:

          a) revoca e cessazione degli status riconosciuti di cui all'articolo 25;

          b) ammissione nel territorio nazionale delle persone che presentano la richiesta di asilo con le modalità di cui all'articolo 14;

          c) ammissione nel territorio nazionale dei beneficiari del programma di reinsediamento di cui all'articolo 7.

      2. La Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione nazionale è rinnovata ogni cinque anni.
      3. Con decreto del Ministro dell'interno sono nominati il presidente della Commissione nazionale, nonché i suoi membri, su proposta delle amministrazioni e degli enti di tutela interessati. Il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», stabilisce la composizione della Commissione nazionale, fatto salvo che tra i membri della Commissione ci sono un rappresentante dell'UNHCR, nonché un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani.
      4. La Commissione nazionale trasmette annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della solidarietà sociale, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9.
(Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo).

      1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicate con il regolamento sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento sono istituite le strutture di supporto alle commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

 

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      2. Il regolamento stabilisce, altresì, la composizione delle commissioni territoriali, i cui membri e supplenti sono nominati dal presidente della Commissione nazionale. Le commissioni territoriali sono rinnovate ogni cinque anni.
      3. Le commissioni territoriali operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione nazionale.
      4. Le commissioni territoriali forniscono alla Commissione nazionale entro il giorno 15 di ogni mese i dati statistici riferiti al mese precedente, secondo un modulo stabilito dal regolamento.

Art. 10.
(Ufficio nazionale per la protezione sociale).

      1. Con il regolamento è istituito l'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di seguito denominato «Ufficio nazionale». La gestione dell'Ufficio nazionale è affidata dal Ministero dell'interno, con apposita convenzione triennale, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
      2. L'Ufficio nazionale amministra il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale procede ogni tre anni alla pubblicazione di un concorso rivolto ai comuni e ai loro consorzi nonché alle province per l'istituzione o per la continuità di gestione di centri di prima accoglienza, centri di seconda accoglienza o programmi di integrazione dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 24, inclusi quelli trasferiti in Italia sulla base del programma di reinsediamento previsto dall'articolo 7. Nel concorso deve essere prevista l'istituzione di centri di accoglienza o di sezioni speciali di essi in grado di rispondere alle esigenze di tutela dei minori non accompagnati e di altre categorie di richiedenti asilo, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria particolarmente vulnerabili.

 

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      3. Qualora le offerte degli enti locali, anche a seguito di un concorso supplementare, non siano sufficienti a garantire un numero di posti di accoglienza congruo alle necessità, il Governo, previa consultazione con le regioni, è autorizzato a decretare l'ampliamento del numero dei posti.
      4. Con il regolamento è altresì istituito il Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale con il compito di coordinare gli interventi dell'Ufficio nazionale con altri interventi sociali nonché di collaborare alla programmazione e al monitoraggio delle attività. In particolare, il Comitato consultivo esprime parere sulla convenzione triennale tra il Ministero dell'interno e l'ANCI, di cui al comma 1, sulle linee guida per le attività di accoglienza, sui programmi per l'integrazione, sui programmi per il rimpatrio volontario, nonché sulle relazioni che l'Ufficio nazionale fornisce al Governo. Il Comitato consultivo include tra i suoi membri, oltre a rappresentanti del Ministero dell'interno e dell'ANCI, rappresentanti dell'UNHCR, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), del Ministero della solidarietà sociale, delle regioni, delle province nonché delle associazioni e degli enti di tutela di cui all'articolo 28. Il regolamento può comunque prevedere la partecipazione di altre amministrazioni ed enti al Comitato consultivo.

Art. 11.
(Presentazione della domanda di asilo).

      1. La domanda di asilo può essere presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato presso gli organi di polizia di frontiera o presso la questura, alla rappresentanza diplomatica dell'Italia oppure al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione.
      2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, senza formalità alcuna. Il cittadino straniero intenzionato a domandare asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza e informazione utili, in una lingua a lui comprensibile, e ha diritto di scrivere nella propria lingua.

 

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      3. I rappresentanti dell'UNHCR sono ammessi ai posti di frontiera, in questura e nei luoghi di prima accoglienza e soccorso di cittadini stranieri al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai cittadini stranieri intenzionati a domandare asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti alle associazioni e agli enti di tutela di cui all'articolo 28, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo.
      4. Per la presentazione della domanda di asilo alle donne è fornita un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale femminile.

Art. 12.
(Domanda di asilo presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato, la polizia di frontiera redige un verbale sulle generalità e sulle dichiarazioni del richiedente e dispone l'invio del richiedente alla questura competente.
      2. La questura procede all'identificazione del richiedente, rilascia un attestato sulla domanda di asilo secondo il modulo predisposto dal regolamento e fornisce al richiedente un opuscolo informativo sulla procedura di asilo e sui diritti e doveri del richiedente stesso, in una lingua allo stesso comprensibile.
      3. Nei casi in cui il richiedente dichiari di essere privo di ospitalità in Italia e di propri mezzi di sostentamento o comunque di essere privo della documentazione richiesta per l'ingresso nel territorio nazionale, la questura dispone l'invio al più vicino centro di prima accoglienza di cui all'articolo 10, comma 2. Negli altri casi il richiedente indica un domicilio e viene invitato a recarsi entro otto giorni alla questura competente per il domicilio eletto ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido novanta giorni.
      4. Durante la permanenza del richiedente nel centro di prima accoglienza, il

 

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responsabile di tale struttura accerta, attraverso l'Ufficio nazionale, le disponibilità di posti in uno dei centri di seconda accoglienza, o la disponibilità di accoglienza presso familiari o conoscenti del richiedente, informa a tale proposito la questura e procede all'invio del richiedente alla dimora assegnata. La dimora assegnata equivale al domicilio eletto.
      5. Nel termine massimo di quindici giorni dall'arrivo alla dimora assegnata il richiedente deve recarsi presso la questura competente per il territorio del domicilio eletto di cui al comma 4, che provvede alla sua audizione, redige il relativo verbale e lo trasmette alla commissione territoriale competente per il territorio del domicilio eletto nonché alla questura competente di cui al comma 1, se diversa. La questura competente per il territorio del domicilio eletto rilascia un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido novanta giorni, indicando il domicilio eletto.

Art. 13.
(Domanda di asilo presentata alla questura).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero in possesso di permesso di soggiorno o comunque soggiornante regolarmente nel territorio nazionale, la questura consegna l'opuscolo informativo di cui all'articolo 12 comma 2, e modifica, su richiesta, il titolo di soggiorno con la dicitura «per richiesta di asilo». In caso di necessità di accoglienza, la questura richiede all'Ufficio nazionale l'assegnazione di un posto in un centro di seconda accoglienza, invia il richiedente a tale centro e trasmette gli atti alla commissione territoriale competente.
      2. Qualora la domanda sia presentata alla questura da parte di uno straniero privo di permesso di soggiorno o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, la questura procede ai sensi dell'articolo 12.
      3. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero a cui sia già stato notificato un provvedimento

 

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di espulsione, la questura richiede alla commissione territoriale competente l'audizione del richiedente in via d'urgenza. L'effetto del provvedimento di espulsione è sospeso fino alla notifica della decisione della commissione territoriale.

Art. 14.
(Domanda di asilo presentata alla rappresentanza diplomatica).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla rappresentanza diplomatica competente per territorio, la stessa rappresentanza procede all'audizione, della quale redige apposito verbale.
      2. La domanda di cui al comma 1 è presentata di persona o in forma scritta alla rappresentanza diplomatica oppure di persona tramite gli uffici di un'organizzazione non governativa (ONG) italiana presente nel Paese di dimora del richiedente e allo scopo autorizzata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno. Le ONG trasmettono l'istanza alla rappresentanza diplomatica che procede ai sensi del citato comma 1. La stessa procedura si applica qualora la rappresentanza diplomatica riceva la domanda di asilo tramite gli uffici dell'UNHCR.
      3. La rappresentanza diplomatica decide di trasmettere la domanda di asilo alla Commissione nazionale, con parere positivo, quando dalle dichiarazioni fornite dal richiedente risultino elementi connessi alla definizione di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 e il richiedente dimostri di avere un legame particolare con l'Italia. Tale legame può consistere nella residenza in Italia di familiari entro il quarto grado o in un soggiorno regolare precedente in Italia di più di trenta giorni o nella discreta conoscenza della lingua italiana o in motivi legati agli studi o all'occupazione lavorativa del richiedente.
      4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, la rappresentanza diplomatica invia gli atti alla Commissione nazionale con parere negativo motivato, comunque non vincolante.

 

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      5. In ogni caso la rappresentanza diplomatica invia gli atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di asilo, chiedendo alla Commissione nazionale di eseguire, se necessario, ulteriori indagini.
      6. La Commissione nazionale, previo nulla osta del Ministro dell'interno, autorizza l'ingresso del richiedente nel territorio nazionale nel caso di valutazione positiva degli elementi di cui al comma 3, e richiede al Ministro degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente. Le spese di viaggio sono poste a carico del richiedente, salvo che la Commissione nazionale decida che siano poste a carico dello Stato per motivi particolari. La Commissione nazionale può, nello stesso atto, riconoscere il diritto di asilo o la protezione sussidiaria al richiedente, qualora ritenga che non occorre un altro esame della domanda, o individuare la commissione territoriale competente per il territorio dove si trova il centro di seconda accoglienza scelto per l'accoglienza della persona, ai fini di procedere alla decisione sulla domanda di asilo. In mancanza degli elementi di cui al comma 3 o del nulla osta del Ministro dell'interno, la Commissione nazionale rigetta la domanda con provvedimento motivato, che trasmette alla rappresentanza diplomatica per la notifica al richiedente.
      7. È ammesso ricorso al TAR del Lazio, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.

Art. 15.
(Domanda di asilo presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione, egli trasmette la domanda alla polizia di frontiera del primo scalo nel territorio della Repubblica, che procede con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1. Qualora si tratti di vettore marittimo diretto verso un

 

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porto all'estero, il comandante trasmette la domanda di rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di primo scalo, che procede, ove possibile, con le modalità di cui all'articolo 14. L'audizione del richiedente da parte del funzionario consolare può essere fatta sulla nave.
      2. La Commissione nazionale, in via d'urgenza, può chiedere al comandante della nave di ospitare il richiedente a bordo fino all'arrivo in un porto italiano quando ritiene che sussistano gli elementi di cui all'articolo 14, comma 3.

Art. 16.
(Stato competente per l'esame delle domande di asilo).

      1. Lo Stato italiano è competente per l'esame delle domande di riconoscimento del diritto di asilo e allo status di rifugiato ai sensi del regolamento (CEE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, salvo nei casi in cui il richiedente asilo faccia esplicita e motivata richiesta di essere trasferito in un altro Stato nel quale si applica il citato regolamento. La richiesta deve essere fatta alla commissione territoriale competente, prima della convocazione per l'audizione. In tale caso, la commissione territoriale avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, inviando gli atti all'Unità Dublino del Ministero dell'interno.
      3. Il Governo si impegna affinché il citato regolamento (CE) n. 343/2003 sia revisionato dal Consiglio dell'Unione europea e reso il più conforme possibile alle disposizioni stabilite dalla presente legge e, in particolare, dal comma 1 del presente articolo.

Art. 17.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il

 

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procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.
      2. Ai fini della presente legge, sono considerati minori non accompagnati i richiedenti asilo di età inferiore a diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile di essi ai sensi della legislazione vigente, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio italiano.
      3. Il regolamento stabilisce le modalità di accertamento dell'età della persona, nonché del vincolo con persone adulte accompagnanti, qualora questi elementi non risultino in modo inequivocabile dalla documentazione in loro possesso. Il regolamento si ispira ai princìpi del superiore interesse del minore nonché del beneficio del dubbio e prevede l'impiego di personale specializzato in materia anche attraverso collaborazioni con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.
      4. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri. L'audizione del minore si svolge alla presenza del tutore e di un assistente legale e tiene conto della particolare vulnerabilità del minore stesso.
      5. Per i minori non accompagnati è immediatamente disposta l'accoglienza in una delle strutture di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 18.
(Diritti e doveri del richiedente asilo e misure di accoglienza).

      1. Il richiedente asilo non può essere soggetto a misure di respingimento o di espulsione salvo motivi di sicurezza nazionale, sulla base di apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri. In ogni caso

 

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deve essere rispettato il principio di non respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra.
      2. Il richiedente asilo ha diritto a misure di accoglienza, di assistenza materiale, di informazione e di assistenza legale. Il richiedente asilo è iscritto al Servizio sanitario nazionale indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno e fino alla definizione della sua richiesta.
      3. Il richiedente asilo ha diritto di accoglienza nei centri di seconda accoglienza per la durata del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Il richiedente asilo, in caso di accoglienza privata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ha diritto a un sussidio in denaro in misura stabilita dall'Ufficio nazionale.
      4. Il richiedente asilo ha l'obbligo di assicurare permanentemente la propria reperibilità, fino alla notifica della decisione definitiva sulla richiesta di asilo. A tale fine deve informare il responsabile del centro di seconda accoglienza o, nel caso di accoglienza privata, la commissione territoriale competente qualora si allontani per un periodo superiore a quarantotto ore dal centro o dal domicilio eletto, fornendo indicazioni sulla dimora temporanea. In assenza del permesso di soggiorno il richiedente non deve allontanarsi dalla dimora assegnata per oltre quarantotto ore. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, il responsabile del centro di seconda accoglienza o il presidente della commissione territoriale informa l'Ufficio nazionale, che può disporre la limitazione o l'annullamento di misure di protezione sociale.
      5. Il richiedente asilo deve fornire alle autorità competenti tutte le informazioni sui dati anagrafici e di sostegno alla sua domanda di asilo. Nel momento della presentazione della domanda di asilo deve presentare i documenti personali nonché eventuali documenti falsi in suo possesso. In caso contrario, la questura, fermi restando eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria, deve denunciare il fatto alla commissione territoriale competente che deve tenerne conto nella valutazione del
 

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merito della domanda di asilo e che può invitare l'Ufficio nazionale a limitare o a revocare misure di accoglienza e di assistenza. Qualora la richiesta di asilo sia presentata sotto falso nome o nazionalità non vera, la Commissione nazionale può decidere di non procedere all'esame della richiesta e annullare lo status di richiedente asilo. Se il fatto è rilevato successivamente alla decisione della commissione territorialmente competente, la Commissione nazionale può annullare la decisione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25.
      6. Nel caso in cui la procedura di asilo presso la commissione territoriale competente e, se è proposto ricorso, presso il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, non si esaurisca in novanta giorni dal rilascio del primo permesso di soggiorno, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per la durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi, valido per lavoro, che dà diritto al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. In mancanza di una decisione definitiva entro quindici mesi dalla presentazione della domanda di asilo, la questura rilascia al richiedente un permesso di soggiorno valido per lavoro con validità non inferiore a un anno.

Art. 19
(Garanzie procedurali).

      1. Il richiedente asilo ha il diritto di farsi assistere durante tutte le fasi della procedura e durante l'audizione presso la commissione territoriale competente da un avvocato e da un rappresentante di un'associazione o di un ente di tutela di cui all'articolo 28. Può contattare in ogni momento un rappresentante dell'UNHCR. Il regolamento stabilisce le modalità di compenso per la prestazione d'opera dell'avvocato e del rappresentante dell'associazione o dell'ente di tutela.
      2. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento

 

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del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, secondo periodo.
      3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la commissione territoriale competente può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire un'idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
      4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota. Ove occorra, la commissione territoriale competente nomina un interprete.
      5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo e la documentazione acquisita dalla commissione territoriale competente o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della stessa commissione. La medesima commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia del verbale dell'audizione.
      6. Tutti gli atti connessi alla domanda di asilo e alle decisioni prese sono da considerare dati sensibili e possono essere accessibili solo da parte delle autorità italiane competenti o da persone esplicitamente autorizzate dal richiedente.

Art. 20.
(Decisione sulla domanda di asilo).

      1. La commissione territoriale competente convoca il richiedente per l'audizione entro sessanta giorni dal rilascio dell'attestato della richiesta di asilo di cui all'articolo 12,

 

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comma 2, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, e decide entro i cinque giorni successivi all'audizione.
      2. La commissione territoriale competente al termine dell'istruttoria adotta una delle seguenti decisioni:

          a) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);

          b) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

          c) riconosce il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'articolo 3;

          d) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente non possegga i requisiti indicati alla presente legge o sia già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;

          e) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra;

          f) sospende la decisione per necessità di ulteriori accertamenti, fissando il termine, comunque non superiore a tre mesi, entro il quale la decisione nel merito deve essere presa.

      3. La commissione territoriale competente decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere d) e e), alla decisione è allegata una nota informativa sul programma di rientro volontario previsto dall'articolo 26.
      4. La decisione, inclusa quella di cui al comma 2, lettera e), è notificata al richiedente entro quindici giorni presso il domicilio eletto e comunicata alla questura competente.
      5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata

 

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durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

Art. 21.
(Ricorsi).

      1. Contro la decisione della commissione territoriale competente può essere presentato, entro sessanta giorni della notificazione, ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il termine è ridotto a trenta giorni nei casi di cui all'articolo 13, comma 3.
      2. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6.
      3. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.
      4. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno e, in mancanza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, intima all'interessato di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
      5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3.
      6. La sospensione dell'esecuzione della decisione della commissione territoriale competente e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

 

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      7. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo o le circostanze indicate nell'articolo 3 per la protezione sussidiaria e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della commissione territoriale competente.
      8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.
      9. Il richiedente asilo ha accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Art. 22.
(Certificati, permessi di soggiorno e titoli di viaggio).

      1. La commissione territoriale competente rilascia al rifugiato o al beneficiario di protezione sussidiaria un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento. Nel certificato rilasciato al rifugiato è citata la decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
      2. Il questore competente per il territorio del domicilio eletto rilascia al rifugiato un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Al titolare della protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno della validità di due anni.
      3. Sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno di cui al comma 2 il rifugiato può chiedere il rilascio della carta di soggiorno.
      4. La questura trasmette la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del titolare della protezione sussidiaria alla Commissione nazionale chiedendo un parere sull'eventuale cessazione di cui all'articolo 25. In caso di parere positivo, la questura procede al rinnovo per tre anni. Decorso tale periodo, al titolare di protezione sussidiaria si applica la disposizione del comma 3. In caso di parere negativo, si applicano le disposizioni del citato articolo 25.
      5. Il questore rilascia, dietro richiesta, al rifugiato un documento di viaggio della

 

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durata di due anni, rinnovabile. Il questore rilascia, dietro richiesta, al beneficiario di protezione sussidiaria un titolo di viaggio della durata di due anni, rinnovabile. Sia il documento di viaggio per il rifugiato sia il titolo di viaggio per il beneficiario di protezione sussidiaria possono essere rinnovati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a seguito di autorizzazione della questura che ha provveduto al rilascio.
      6. La documentazione di cui al presente articolo è altresì rilasciata in favore dei membri del nucleo familiare, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 23.
(Diritti del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).

      1. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
      2. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli albi professionali, di formazione e di riqualificazione professionali. Essi hanno altresì accesso al pubblico impiego nei modi consenti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano.
      3. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria godono del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani in materia di previdenza, di assistenza sociale, di assistenza alloggiativa nonché di assistenza sanitaria.
      4. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado e hanno diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge sono stabilite, con appositi regolamenti del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
      5. Il rifugiato può richiedere l'ottenimento della cittadinanza italiana nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
      6. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria possono esercitare il diritto di voto alle stesse condizioni dei cittadini stranieri appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione europea.
      7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al nucleo familiare nonché ai familiari ricongiunti del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria, sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 24.

(Misure per favorire l'integrazione del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).

      1. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato, del titolare di protezione sussidiaria e dei loro familiari.
      2. I programmi per favorire l'integrazione sono destinati a equilibrare lo svantaggio oggettivo e soggettivo del rifugiato e del titolare di protezione sussidia rispetto al cittadino italiano. In particolare i programmi favoriscono l'apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del sistema politico, sociale, economico e culturale italiano, la comprensione e la condivisione dei valori espressi nella Costituzione e alla base dell'azione dell'Unione europea, nonché dei princìpi che regolano l'accesso al lavoro, l'accesso a un alloggio autonomo, l'inserimento scolastico dei minori, l'accesso all'effettiva fruizione dei diritti e dei servizi previsti alla presente legge, l'espressione delle culture e tradizioni di origine degli interessati e la migliore comprensione

 

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della popolazione italiana della situazione dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e delle loro culture di appartenenza. I programmi devono favorire anche le comunità locali nelle quali i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria intendono inserirsi. I programmi devono altresì contemplare le specifiche esigenze dei rifugiati reinsediati di cui all'articolo 7.
      3. L'Ufficio nazionale predispone programmi triennali per favorire l'integrazione nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale fornisce al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e al Ministro della solidarietà sociale, nonché alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sei mesi prima della scadenza del programma triennale, un rapporto sulle misure di integrazione con l'indicazione delle linee guida per il successivo programma. I citati Ministri inviano il rapporto alle competenti Commissioni parlamentari con i loro rispettivi pareri.
      4. Il regolamento definisce le modalità di coordinamento nell'attuazione dei programmi triennali predisposti ai sensi del comma 3 del presente articolo con le regioni, nonché la partecipazione delle associazioni e degli enti di tutela di cui all'articolo 28.

Art. 25.
(Revoca e cessazione del diritto di asilo e della protezione sussidiaria).

      1. La Commissione nazionale può revocare il riconoscimento del diritto di asilo e la protezione sussidiaria qualora, dopo la decisione, emergano elementi o circostanze che avrebbero portato all'esclusione o che rivelano un'identità diversa della persona.
      2. La Commissione nazionale dichiara cessato il diritto di asilo o la protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto il riconoscimento dello

 

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stesso sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria e ne dà immediata comunicazione alla questura competente, che notifica la decisione all'interessato.
      3. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria è revocato dalla questura competente, salva la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo. La permanenza regolare sul territorio nazionale per più di cinque anni conferisce il diritto al rilascio della carta di soggiorno prescindendo da ulteriori requisiti.
      4. Si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 19.
      5. Contro la decisione di cessazione è ammesso ricorso al tribunale territorialmente competente per il luogo in cui il rifugiato o il titolare della protezione sussidiaria ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione. In pendenza di ricorso è concesso un permesso di soggiorno per la durata del giudizio che consente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

Art. 26.
(Rimpatrio volontario).

      1. Il regolamento prevede programmi di rientro volontario degli stranieri o apolidi ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria o che non siano più, a causa della cessazione di cui all'articolo 25, bisognosi di tale status. I programmi sono attuati dall'Ufficio nazionale, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, con l'OIM, con le organizzazioni umanitarie specializzate e con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.

Art. 27.
(Programmi per favorire la protezione dei rifugiati nei Paesi di origine).

      1. Lo Stato italiano predispone appositi programmi nazionali e aderisce a programmi

 

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internazionali e comunitari che favoriscono l'effettiva protezione dei rifugiati nei Paesi di asilo confinanti con o in vicinanza dei loro Paesi di origine, nello spirito della condivisione internazionale delle responsabilità e, in particolare, con Paesi in via di sviluppo che ospitano consistenti numeri di rifugiati.
      2. Ove possibile, i programmi di cui al comma 1 si inseriscono nelle attività di cooperazione con i Paesi o le regioni dai quali provengono i rifugiati.
      3. La cooperazione economica nonché i rapporti diplomatici con Paesi terzi considerano tra i propri obiettivi l'eliminazione delle cause di esodo di rifugiati, nonché la prevenzione di situazioni che possano causare tale esodo.

Art. 28.

(Associazioni ed enti di tutela dei rifugiati).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno un registro delle associazioni, degli enti di tutela e del volontariato di comprovata esperienza in materia di tutela e di assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. I criteri e i requisiti per l'iscrizione nel registro sono stabiliti dal regolamento.
      2. Le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono invitati a esprimere parere sul documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di cui all'articolo 7 nonché a partecipare al concorso pubblico per la nomina di due rappresentanti nel Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale di cui all'articolo 10, comma 4. Inoltre, le associazioni e gli enti iscritti nel registro possono presentare progetti destinati a favorire l'integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria all'Ufficio nazionale in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 24, comma 3.
      3. Le amministrazioni pubbliche, la Commissione nazionale e l'Ufficio nazionale possono avvalersi della collaborazione delle associazioni e degli enti iscritti nel registro per lo svolgimento dei compiti

 

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loro attribuiti dalla presente legge sulla base di apposite convenzioni.
      4. Per le loro attività permanenti in materia di promozione del diritto di asilo a livello nazionale e internazionale, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla situazione dei rifugiati, di protezione legale e sociale di richiedenti asilo, di rifugiati e di beneficiari della protezione sussidiaria, nonché per le loro attività permanenti finalizzate a favorire l'integrazione socio-lavorativa e culturale, di studio e di ricerca, le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 possono, su richiesta motivata, ottenere dei sussidi finanziari triennali, prorogabili, dall'Ufficio nazionale. Il regolamento prevede le modalità di erogazione e di rendicontazione di tali sussidi.

Art. 29.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e dal regolamento è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

          a) le risorse iscritte nella legge finanziaria che sono stabilite anche in base alla previsione di spesa relativa all'attuazione dell'articolo 10, comma 4;

          b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati nonché i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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