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PDL 2310

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2310



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAZZOCCHI, COLUCCI, MEREU, CATONE, ANGELI, ARMANI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BRUSCO, CASTELLANI, CIRIELLI, CONSOLO, GIULIO CONTI, DE CORATO, FRANZOSO, GAMBA, GASPARRI, GRECO, LAMORTE, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MARTINELLO, MINASSO, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, ROMAGNOLI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, SANZA, SILIQUINI, ULIVI, ZACCHERA

Istituzione della Festa nazionale della famiglia e del Premio nazionale della famiglia d'Italia

Presentata il 1o marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Ci sentiamo in dovere di mettere tra le priorità del nostro calendario civile, oltre che delle nostre scadenze politiche, un intero giorno dedicato alla famiglia.
      Tale istituzione, allo stesso tempo sacra e laica, protagonista della nostra vita sociale, è fondamentale nella crescita delle nuove generazioni. Essa deve essere tutelata e deve trovare un giorno di commemorazione, tanto celebrativo, quanto inteso come momento di riflessione comune sulle difficoltà e sui problemi che sono vissuti dalle famiglie italiane.
      Con la presente proposta di legge, intendiamo istituire la Festa nazionale della famiglia per ricordare con una ricorrenza laica la centralità della famiglia e quel peculiare equilibrio di diritti e di doveri che nascono da tale cellula fondante della nostra società.
      L'intento di questa proposta è quello di creare un unico fronte che riunisca su tematiche concrete le diverse sensibilità e
 

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che si proponga come momento di «rappacificazione» tra il fronte laico e quello cattolico.
      La Festa nazionale della famiglia deve essere l'occasione per coinvolgere le regioni, le province e i comuni in un momento di riflessione al fine di rivedere e di migliorare le politiche familiari in base alle esigenze che si riscontrano nel territorio.
      Inoltre, il conferimento di un Premio nazionale della famiglia d'Italia consentirà di riconoscere a questo organismo il ruolo di unicità, centralità ed esemplarità di fronte all'intera comunità nazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la «Festa nazionale della famiglia» quale momento per celebrare la centralità della famiglia e il suo ruolo all'interno della società.
      2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo della famiglia.
      3. La festa di cui al comma 1 ricorre il 12 maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dalla famiglia nella società.

Art. 2.

      1. È istituito il «Premio nazionale della famiglia d'Italia», in favore delle famiglie che, nel corso dell'anno, si siano distinte per aver compiuto azioni particolarmente meritorie sul piano sociale.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, senza oneri per lo Stato, una Commissione competente a valutare le dieci azioni socialmente più meritevoli per l'anno in corso, sulla base delle informazioni acquisite da qualsiasi fonte. La partecipazione alla Commissione non com

 

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porta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.
      3. La graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2 è approvata
dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della pubblica istruzione.
      4. Possono fare parte della Commissione di cui al comma 2 i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea.
      5. Il Presidente della Repubblica conferisce il «Premio nazionale della famiglia d'Italia» alle famiglie che abbiano conseguito i primi dieci posti nella graduatoria deliberata dalla Commissione di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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