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PDL 1650

XV LEGISLATURA

 

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CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1650



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIETTI

Delega al Governo per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel libro primo del codice civile

Presentata il 16 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel libro primo del codice civile.
      La proposta di legge è suddivisa in sei articoli che conferiscono la delega al Governo e definiscono i princìpi e criteri direttivi per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle associazioni e delle fondazioni riconosciute come persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, e che dettano nuove norme sulla procedura civile.
      L'articolo 2 stabilisce i princìpi e criteri direttivi generali cui la delega deve attenersi.
      L'articolo 3 stabilisce i princìpi e criteri direttivi relativi al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni.
      L'articolo 4 detta i princìpi e criteri direttivi relativi al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni riconosciute.
      L'articolo 5 stabilisce i princìpi e criteri direttivi relativi al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni non riconosciute.
      L'articolo 6, infine, reca i princìpi e criteri direttivi per la disciplina dell'impresa esercitata dalle associazioni e dalle fondazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle associazioni e delle fondazioni riconosciute come persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, nonché nuove norme sulla procedura civile al fine di garantire il coordinamento della nuova disciplina stabilita dai medesimi decreti legislativi con le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
      2. I decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge, prevedono, altresì, il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
      3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di due mesi dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono comunque emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nel mese antecedente allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.

 

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      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali in materia di persone giuridiche e di associazioni non riconosciute).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1, nel disporre la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche, di cui al titolo II del libro primo del codice civile e alla normativa vigente connessa, sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente secondo princìpi di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi;

          b) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno sviluppo delle finalità sociali;

          c) distinguere, nella predisposizione della relativa disciplina, tra gli enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e gli enti caratterizzati dalla autodestinazione agli associati dell'attività svolta individuando, in ogni caso, come enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo quelli che:

              1) hanno ricevuto o programmano statutariamente di ricevere oblazioni o contributi dal pubblico;

              2) hanno ottenuto o programmano statutariamente di ottenere contributi pubblici;

 

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              3) si avvalgono continuativamente e in misura significativa di lavoro volontario per la realizzazione di finalità sociali;

              4) hanno ottenuto liberalità per realizzare o contribuire a realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva o che, in ogni caso, non realizzano l'interesse egoistico dei soci;

              5) amministrano patrimoni lasciati o donati aventi una finalità diversa dallo scopo dell'ente;

              6) svolgono attività di impresa, in particolare quando l'impresa è esercitata al fine di realizzare scopi di utilità pubblica o collettiva;

          d) disciplinare l'esercizio dell'impresa nel pieno rispetto della tutela dei terzi e delle finalità dell'ente senza scopo di lucro;

          e) prevedere, ove necessario, norme adeguate all'assetto organizzativo delle associazioni parallele e complesse.

Art. 3.
(Riconoscimento della personalità giuridica).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti la riforma del procedimento con cui le associazioni e le fondazioni ottengono la personalità giuridica sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificare il procedimento di costituzione fermi restando i princìpi stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché eliminare gli adempimenti non necessari, prevedendo eventualmente modalità di controllo diverse in relazione alle finalità e alle caratteristiche tipologiche dell'ente;

          b) prevedere un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

 

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          c) precisare, nel rispetto di princìpi di certezza dei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, le modalità del controllo notarile in sede di costituzione nonché in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

          d) collegare il perdurare della limitazione della responsabilità al rispetto di un rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della persona giuridica, prevedendo altresì che la limitazione della responsabilità possa eventualmente discendere anche dalla stipulazione di una polizza assicurativa a garanzia della sussistenza del netto;

          e) disciplinare la responsabilità degli amministratori qualora abbiano agito nel dispregio del rapporto di alterità soggettivo ovvero in situazioni di manifesta sottocapitalizzazione.

Art. 4.
(Associazioni riconosciute).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti norme sulle associazioni riconosciute come persone giuridiche sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) riconoscere ampia autonomia statutaria in relazione alle strutture organizzative, all'amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali della associazione e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci;

          b) prevedere norme inderogabili in materia di competenze dell'assemblea, assegnando, per tali decisioni, un voto a ciascun socio, con riguardo alle deliberazioni che attengono:

              1) alla modificazione dello scopo dell'ente;

              2) alle modificazioni significative dei diritti degli associati;

              3) all'esercizio delle azioni sociali di responsabilità;

 

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              4) all'approvazione del bilancio;

              5) alle deliberazioni relative alla trasformazione, alla fusione, alla scissione e allo scioglimento.

      2. Per quanto concerne l'amministrazione delle associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono, in particolare:

          a) l'articolazione delle competenze tra gli amministratori e l'assemblea dei soci, individuando le seguenti competenze esclusive degli amministratori:

              1) la gestione dell'attività sociale;

              2) la predisposizione del progetto di bilancio;

              3) l'amministrazione e la destinazione dei fondi agli scopi annunciati;

              4) la gestione esclusiva dell'attività d'impresa, ove esercitata;

          b) l'individuazione, da parte degli statuti, di:

              1) particolari requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza per la nomina alla carica di amministratore;

              2) limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci, ovvero criteri di turnazione tra gli stessi;

          c) la costituzione di un comitato interno di controllo sulla gestione ovvero di un organo autonomo incaricato del controllo contabile e sull'amministrazione;

          d) l'obbligo di redigere un rendiconto economico, conformemente ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da depositare annualmente presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia, tra l'altro, evidenziato l'ammontare delle retribuzioni corrisposte agli amministratori e agli associati che prestano il proprio

 

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lavoro in favore dell'associazione o della fondazione;

          e) la previsione, qualora i requisiti indicati alle lettere da a) a d) non siano soddisfatti, della responsabilità personale e solidale di tutti gli amministratori e, in ogni caso, di quanti hanno agito per conto dell'associazione per i danni che ai soci, all'associazione e ai terzi possano essere derivati.

      3. Per quanto concerne i diritti degli associati, i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) favorire la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari, rafforzando altresì gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

          b) disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun socio, in particolare ove non sia stato costituito il comitato interno di controllo sulla gestione composto da soggetti indipendenti e dotati di requisiti professionali previsto dal comma 2, lettera c);

          c) prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori per minoranze qualificate di soci, rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo dei soci idonea ad evitare l'insorgere di una eccessiva conflittualità;

          d) disciplinare il recesso, consentendo il rimborso del fondo comune al recedente, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, nel caso di modificazione sostanziale dello scopo sociale o di trasformazione eterogenea.

      4. Per quanto concerne l'amministrazione e il controllo delle associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che l'azione sociale di responsabilità possa essere promossa da

 

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una minoranza, determinata dallo statuto in misura comunque non superiore al 10 per cento del numero complessivo dei soci, stabilendo eventualmente scaglionamenti nelle associazioni che hanno più di cinquecento associati;

          b) prevedere la denuncia al tribunale da parte dei componenti dell'organo di controllo di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori; qualora l'organo di controllo non sia stato costituito, prevedere che la denuncia possa essere fatta da ogni socio o da un numero di soci comunque non superiore al 10 per cento di tutti i soci;

          c) consentire al tribunale, nei casi previsti dalla lettera b), di adottare anche provvedimenti atipici o cautelari;

          d) assicurare la partecipazione personale degli associati, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate, prevedendo tuttavia limiti alla raccolta delle deleghe.

      5. Per quanto concerne le deliberazioni assembleari e consiliari, i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere, anche in forme semplificate, la convocazione dell'assemblea e la manifestazione del voto nelle deliberazioni;

          b) disciplinare i vizi delle deliberazioni assembleari in modo da contemperare le esigenze di tutela degli associati e quelle di funzionalità e di certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati all'impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e di integrazione delle deliberazioni assunte nonché l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dall'invalidità;

          c) disciplinare l'invalidità delle deliberazioni consiliari, qualora la deliberazione incida sulle situazioni soggettive individuali dei singoli associati.

 

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      6. Per quanto concerne la posizione dei terzi in rapporto alle associazioni che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere regole statutarie volte ad assicurare la trasparenza dell'attività sociale nonché, insieme allo stato patrimoniale, un rendiconto sulla missione sociale perseguita;

          b) prevedere le condizioni tassative e i limiti con i quali i soggetti non associati ed enti esponenziali possono ottenere informazioni dagli amministratori, limitatamente all'attività connessa all'eterodestinazione dei risultati dell'attività sociale;

          c) determinare le condizioni di ammissione degli associati;

          d) consentire l'esercizio di un'azione di adempimento, definendone le condizioni tassative e i limiti, agli enti esponenziali degli interessi perseguiti dall'associazione, eventualmente concorrendo il consenso dell'autorità di controllo sul terzo settore, in relazione ai programmi dell'ente rivolti a beneficio di collettività definite di soggetti.

      7. Per quanto concerne la disciplina del fondo comune dell'associazione riconosciuta, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono:

          a) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale degli associati sia nel caso di esclusione e di recesso sia all'atto di scioglimento dell'associazione, facendo in ogni caso salvo quanto previsto in caso di recesso dal comma 3, lettera d);

          b) la destinazione del supero netto alla liquidazione a finalità analoghe a quelle dell'associazione, qualora non sia stato previsto diversamente dallo statuto;

          c) una disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell'associazione;

          d) l'obbligo per gli amministratori e per i liquidatori di assicurare la destinazione dei fondi che sono stati raccolti,

 

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ottenuti, lasciati o donati agli scopi che hanno determinato l'oblazione, il finanziamento o la liberalità.

Art. 5.
(Associazioni non riconosciute).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti norme sulle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) prevedere una forma residuale e generale dell'esercizio collettivo di un'attività non societaria;

          b) mantenere la vigente disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte, eventualmente precisando la responsabilità per le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

      2. Per quanto concerne la disciplina delle associazioni non riconosciute che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano, in particolare, norme finalizzate a definire:

          a) l'applicazione delle disposizioni dettate per le associazioni riconosciute che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e le conseguenze della mancata osservanza delle stesse;

          b) la responsabilità degli amministratori per l'amministrazione e la destinazione dei fondi raccolti, lasciati, donati od ottenuti.

Art. 6.
(Disciplina dell'impresa esercitata dalle associazioni e dalle fondazioni).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti norme sull'esercizio dell'impresa da parte

 

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delle associazioni riconosciute e delle fondazioni sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) valorizzare l'esercizio dell'attività imprenditoriale e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;

          b) prevedere un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

          c) definire i presupposti di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale, confermando che esso trova applicazione anche nel caso di esercizio strumentale o secondario dell'impresa;

          d) prevedere obblighi di contabilità separata, al fine di distinguere la gestione sociale da quella imprenditoriale;

          e) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti distinto dal controllo sull'amministrazione.

      2. Per gli enti che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono, in particolare:

          a) un limite all'esercizio di imprese non direttamente strumentali;

          b) limiti quantitativi alle partecipazioni sociali nelle società che svolgono attività non strumentali.

      3. Per le associazioni non riconosciute, i decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono norme finalizzate a definire la responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza dell'associazione medesima.


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