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PDL 2429

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2429



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Disposizione per il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico del territorio della provincia di Monza e della Brianza

Presentata il 22 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La nuova provincia di Monza e della Brianza si estende su un'area prevalentemente pianeggiante ed è attraversata ad ovest dal fiume Seveso e nella parte centrale dal Lambro, oltre che da numerosi canali artificiali che ne completano la rete idrografica.
      Il territorio della nuova provincia rappresenta, per estensione, il 20 per cento della vecchia provincia milanese ed è estremamente ricco di beni culturali e architettonici. Si tratta di un patrimonio culturale ricco di ville, castelli, palazzi storici, monumenti e chiese che costituisce circa il 30 per cento dei beni del territorio della vecchia provincia di Milano.
      Infatti, la natura, i corsi d'acqua, la bellezza del paesaggio hanno fatto della Brianza, nel corso dei secoli, la sede privilegiata di edifici religiosi e di residenze di grandi casate e di proprietari terrieri.
      Uno dei monumenti più importanti della città di Monza è la Villa Reale, che nacque come simbolo del prestigio e della magnificenza della corte asburgica. La Villa, che per la sua inestimabile bellezza è detta la «piccola Versailles», dopo tante trasformazioni di destinazione d'uso, fu assegnata dal 1996 in concessione gratuita ai comuni di Monza e di Milano per essere adibita a sede espositiva, pinacoteca e per attività culturali e sociali.
      L'architettura del palazzo è valorizzata dai giardini reali, dalle ricche visuali dei viali e dall'impiego decorativo del verde. I giardini ospitano una ricca collezione di ruderi antichi, provenienti da Milano e dal
 

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castello di Trezzo, un teatro, un giardino all'inglese e un orto botanico con un'esposizione di piante rarissime provenienti da tutto il pianeta. Nei giardini trovano spazio numerose attività turistiche e sportive, con campi da golf, scuole di equitazione, una piscina, eccetera. I giardini della Villa Reale fanno parte del parco di Monza che è il più grande parco recintato d'Europa ed è conosciuto per le splendide cascine costruite al suo interno.
      Purtroppo la Villa ad oggi è sottoutilizzata, soprattutto a causa della scarsa disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per valorizzare il suo inestimabile patrimonio culturale e architettonico. In realtà lo Stato, diversamente da quanto avvenuto con altri monumenti del territorio nazionale, non ha mai sostenuto finanziariamente la tutela di tale patrimonio.
      Peraltro, all'interno del parco si trova l'autodromo di Monza, palcoscenico nazionale della «Formula 1» e collegato all'indotto sportivo di tutto il Paese. Altri Paesi nel mondo hanno fatto diventare i propri circuiti di «Formula 1» vere vetrine di promozione del Paese, incentivando eventi sportivi e culturali legati alla presenza dell'autodromo. L'autodromo di Monza, invece, è ad esclusivo carico della società di gestione, in quanto lo Stato italiano, dal 1956 ad oggi, non ha mai investito su tale circuito, nonostante le peculiarità ambientali e monumentali del parco, che avrebbero potuto facilitare la promozione turistica di eventi sportivi e il lancio di attività culturali.
      L'organizzazione di itinerari turistici potrebbe trovare ampio spazio all'interno del territorio provinciale che è ricco di bellezze naturalistiche, come il parco delle Groane o il parco Valle del Lambro, di edifici storici, come l'Arengario, il municipio di Monza o il ponte dei Leoni, di ville, come quelle di Desio e di Seregno, e di monumenti dal grande valore artistico e architettonico, come la chiesa di Lentate sul Seveso o il duomo di Monza.
      Tutto il territorio della Brianza può essere considerato, nel suo complesso, un museo diffuso, dove anche i piccoli centri contribuiscono a creare la vera ricchezza del territorio.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di tutelare e di valorizzare questo prezioso e variegato patrimonio.
      Si prevede pertanto la sottoscrizione di un accordo di programma tra tutti gli enti pubblici ed economici interessati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del territorio provinciale, e la definizione di un piano pluriennale per la realizzazione degli interventi.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge definisce le finalità da perseguire, che sono quelle della ristrutturazione del patrimonio edilizio e monumentale, della valorizzazione commerciale dei prodotti tipici, della promozione delle attività turistiche, del miglioramento del patrimonio dei parchi, della prevenzione del rischio idrogeologico e del recupero e dello sviluppo della viabilità ordinaria.
      Ai sensi dell'articolo 3, i comuni possono proporre interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia ambientale e della tutela della qualità della vita, allo scopo di valorizzare i percorsi storici e turistici, di promuovere gli itinerari agricoli e culinari, di recuperare l'antica viabilità di collegamento dei nuclei storici, di verificare la disponibilità delle risorse e di sostenere la progettazione esecutiva.
      Per la realizzazione delle finalità della presente proposta di legge, lo Stato contribuisce con 20 milioni di euro annui, per il triennio 2007-2009, dimostrando alla provincia di Monza e della Brianza un impegno preciso verso la tutela delle peculiarità ambientali e culturali del suo territorio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

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Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di tutelare, di recuperare e di valorizzare il patrimonio ambientale, storico e artistico del territorio della provincia di Monza e della Brianza.

Art. 2.
(Accordo di programma).

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove un accordo di programma con la regione Lombardia, con la provincia di Monza e della Brianza, con i comuni e con gli enti pubblici economici interessati, per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
      2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:

          a) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;

          b) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;

 

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          c) promozione e valorizzazione commerciale delle attività turistiche, artigianali e dell'artigianato d'arte;

          d) creazione di un circuito turistico europeo comprendente Monza e le città simbolo della storia del Medioevo;

          e) difesa e miglioramento del patrimonio dei parchi;

          j) realizzazione di opere per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico;

          g) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria.

      3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni per i comuni).

      1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita.
      2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Lombardia, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel progetto amministrativo, per l'acquisizione delle intese, degli assensi o dei nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al citato

 

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comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo:

          a) alla predisposizione di un memorandum di intesa tra i soggetti pubblici e privati interessati;

          b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione di percorsi storici e turistici e per la promozione di itinerari agricoli e culinari;

          c) al recupero dell'antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;

          d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

          e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del piano pluriennale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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