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PDL 2377

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2377



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRISCI, BARATELLA, BARBI, BENZONI, BETTA, BUCCHINO, CECCUZZI, CHIANALE, CODURELLI, D'ELPIDIO, FASCIANI, FEDI, FOGLIARDI, CINZIA MARIA FONTANA, FRANCI, GAMBESCIA, GRASSI, INCOSTANTE, NARDUCCI, QUARTIANI, SCHIRRU

Istituzione del profilo professionale del dirigente sociologo nel Servizio sanitario nazionale

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I provvedimenti legislativi di riordino del Servizio sanitario nazionale nel nostro Paese hanno innestato un processo di cambiamento che si prefigge essenzialmente gli obiettivi di razionalizzare le risorse, di aumentare i livelli di qualità dell'assistenza e di eliminare gli squilibri nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.
      All'interno di questo processo assume particolare importanza il ruolo degli operatori, i quali, come ben espressamente già rilevato dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998), hanno un'importanza strategica nel promuovere nuovi stili di vita e nel facilitare i processi culturali del «nuovo patto per la salute», tanto per citare il titolo dello stesso Piano sanitario.
      All'interno delle professioni operanti nel Servizio sanitario nazionale, il dirigente sociologo ha una sua specificità professionale che si pone, in conformità a quanto previsto dai vari piani sanitari regionali, come una risorsa del processo di aziendalizzazione
 

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nel programmare scientificamente gli obiettivi, razionalizzare le risorse e valutare gli interventi in base a criteri di efficacia ed efficienza per migliorare essenzialmente la qualità dell'assistenza e lo stato di salute della popolazione.
      Attualmente, gli oltre 600 dirigenti sociologi impegnati all'interno del Servizio sanitario nazionale occupano posizioni strategiche nel processo di riforma (uffici studi e programmazione; uffici di valutazione e promozione della qualità; uffici per le relazioni con il pubblico; servizi per le tossicodipendenze; uffici del sistema informativo; uffici di gestione e formazione del personale eccetera), che si configurano essenzialmente come attività di promozione della salute, di integrazione socio-sanitaria, di integrazione della risposta sanitaria e di contatto con l'utenza singola e collettiva, secondo i princìpi dettati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      Lo stato giuridico di questi operatori, che discende dal lontano decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (recante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), prevede che essi siano ricompresi tra le figure del ruolo tecnico, insieme agli statistici e agli analisti. È evidente, però, che il ruolo da essi svolto all'interno delle aziende sanitarie locali assume una rilevanza sanitaria, in quanto concorre alla promozione del benessere e della salute individuale, di gruppo e di comunità, anche attraverso l'integrazione con varie altre figure professionali inserite nel ruolo sanitario.
      Pertanto, al fine di eliminare ingiuste sperequazioni tra dirigenti che operano per il raggiungimento degli stessi obiettivi del Servizio sanitario nazionale, con il presente progetto di legge si propone di inserire il profilo professionale del dirigente sociologo nell'ambito della dirigenza sanitaria non medica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del profilo professionale del dirigente sociologo nel Servizio sanitario nazionale).

      1. Nel quadro di una tutela dinamica e attuale del diritto alla salute e in considerazione della funzione svolta nella comunicazione sanitaria delle aziende sanitarie locali, nell'educazione sanitaria, nella partecipazione e nella tutela dei diritti dei cittadini, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3-septies e 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito il profilo professionale di sociologo sanitario, nell'ambito della dirigenza sanitaria, prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
      2. Ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale di sociologo sanitario e dell'attribuzione di eventuali incarichi di direzione di strutture complesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge possono accedere alla qualifica dirigenziale di sociologo sanitario i dirigenti sociologi del ruolo tecnico, con contestuale trasformazione del relativo posto nella dotazione organica dell'azienda sanitaria locale.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007, 2008 e 2009,

 

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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Per gli anni successivi al 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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