|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2412 |
1. L'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 190. - 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato di garanzia per il diritto d'autore, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è consultato sul contenuto delle leggi e degli atti aventi forza di legge nelle materie riguardanti il diritto d'autore e i diritti connessi. Il Comitato provvede inoltre a:
a) studiare le questioni giuridiche relative al diritto d'autore e alla sua protezione, con particolare riguardo all'evoluzione delle tecnologie digitali e interattive;
b) esprimere pareri, a richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;
c) esprimere pareri e raccomandazioni sulle questioni relative al diritto d'autore che ad esso sono sottoposte dal Ministro per i beni e le attività culturali, nonché da Autorità indipendenti o da altre amministrazioni o enti pubblici;
d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate dalla presente legge o da altre leggi e regolamenti vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi;
e) esperire i tentativi di conciliazione o di mediazione previsti dalle disposizioni della presente legge o eventualmente richiesti dalle parti interessate in merito a problemi riguardanti la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;
f) promuovere e coordinare l'organizzazione di specifiche iniziative di comunicazione volte ad assicurare la più efficace tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in conformità ai princìpi della Costituzione e dell'ordinamento comunitario;
g) proporre apposite convenzioni di ricerca con università e con centri di ricerca per lo studio di soluzioni tecniche o giuridiche per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in coerenza con l'evoluzione tecnologica e normativa del settore».
2. L'articolo 191 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 191. - 1. Il Comitato è composto:
a) dal presidente, scelto tra magistrati ordinari ed amministrativi o avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo con qualificate e comprovate esperienze in materia di diritto d'autore e di tecnologie interattive dell'informazione;
b) da otto esperti in materia di diritto d'autore, scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali in base a specifiche e qualificate competenze in materia di diritto d'autore, di proprietà intellettuale o di tecnologie interattive dell'informazione, individuati nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a).
2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 sono nominati con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali. Essi restano in carica per un quinquennio e possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato, anche in deroga alle norme previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza».
3. L'articolo 192 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 192. - 1. Il Comitato può essere convocato in riunione plenaria o in commissioni
4. L'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è abrogato. Le funzioni già esercitate dal disciolto Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito dal citato articolo 19 della legge n. 248 del 2000 sono svolte dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che a tale fine si coordina con il Comitato di garanzia per il diritto d'autore istituto dall'articolo 190 della legge 22 aprile 1941,
«La SIAE, sentito il Comitato, può esercitare attività di intermediazione volontaria a favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi mediante apposite convenzioni-quadro relativamente a ogni forma di sfruttamento multimediale a distanza delle opere creative protette ai sensi della presente legge. La SIAE riconosce e garantisce la libertà di uso da parte degli autori di licenze aperte "creative commons" e può stipulare apposite convenzioni per verificare e controllare abusi o usi commerciali non consentiti di contenuti ad accesso libero».
|