Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2412

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2412



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALDUCCI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Istituzione e disciplina del Comitato di garanzia per il diritto d'autore

Presentata il 20 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a rafforzare il ruolo del Comitato di garanzia per il diritto d'autore previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, rendendone la struttura più agile e meno burocratica, ma anche trasformandolo in un vero e proprio organismo di garanzia interna.
      Anzitutto, viene ridotto il numero dei componenti (nove), per i quali è tuttavia richiesta un'elevata specializzazione professionale. Contestualmente viene ampliata la possibilità per il Comitato di avvalersi di esperti esterni designati dalle categorie interessate o di rappresentanti di pubbliche amministrazioni, ma si consente anche di istituire appositi gruppi di lavoro.
      L'obiettivo perseguito attraverso la presente proposta di legge è di rimarcare l'indipendenza del Comitato rispetto ai gruppi di interesse o di pressione, così da ribadirne le funzioni di garanzia nella composizione dei conflitti, assicurando al contempo che le soluzioni compositive tengano conto (in modo aperto e consapevole della realtà) dell'evoluzione tecnologica, come pure dello scenario comunitario e internazionale.
      Viene così istituito un autorevole punto di riferimento che sarà in grado di rispondere prontamente (e nel modo più qualificato) alle molteplici esigenze di tutela provenienti dalle categorie interessate.
 

Pag. 2


      Attraverso le nuove norme, il Comitato verrà aperto alla comunità scientifica e, soprattutto, sarà messo in grado di interloquire con le amministrazioni interessate, così da poter individuare soluzioni e metodologie di tutela più condivise e, quindi, più efficaci.
      Nel quadro della riforma, viene previsto lo scioglimento del Comitato di garanzia per la tutela della proprietà intellettuale, organismo ormai superato dall'istituzione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. Le funzioni già attribuite al disciolto Comitato saranno devolute all'Alto Commissario, che a tale fine si coordinerà con il Comitato di garanzia per il diritto d'autore.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 190. - 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato di garanzia per il diritto d'autore, di seguito denominato "Comitato".
      2. Il Comitato opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è consultato sul contenuto delle leggi e degli atti aventi forza di legge nelle materie riguardanti il diritto d'autore e i diritti connessi. Il Comitato provvede inoltre a:

          a) studiare le questioni giuridiche relative al diritto d'autore e alla sua protezione, con particolare riguardo all'evoluzione delle tecnologie digitali e interattive;

          b) esprimere pareri, a richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

          c) esprimere pareri e raccomandazioni sulle questioni relative al diritto d'autore che ad esso sono sottoposte dal Ministro per i beni e le attività culturali, nonché da Autorità indipendenti o da altre amministrazioni o enti pubblici;

          d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate dalla presente legge o da altre leggi e regolamenti vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi;

          e) esperire i tentativi di conciliazione o di mediazione previsti dalle disposizioni della presente legge o eventualmente richiesti dalle parti interessate in merito a problemi riguardanti la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

 

Pag. 4

          f) promuovere e coordinare l'organizzazione di specifiche iniziative di comunicazione volte ad assicurare la più efficace tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in conformità ai princìpi della Costituzione e dell'ordinamento comunitario;

          g) proporre apposite convenzioni di ricerca con università e con centri di ricerca per lo studio di soluzioni tecniche o giuridiche per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in coerenza con l'evoluzione tecnologica e normativa del settore».

      2. L'articolo 191 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

      «Art. 191. - 1. Il Comitato è composto:

          a) dal presidente, scelto tra magistrati ordinari ed amministrativi o avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo con qualificate e comprovate esperienze in materia di diritto d'autore e di tecnologie interattive dell'informazione;

          b) da otto esperti in materia di diritto d'autore, scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali in base a specifiche e qualificate competenze in materia di diritto d'autore, di proprietà intellettuale o di tecnologie interattive dell'informazione, individuati nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a).

      2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 sono nominati con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali. Essi restano in carica per un quinquennio e possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato, anche in deroga alle norme previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza».

      3. L'articolo 192 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

      «Art. 192. - 1. Il Comitato può essere convocato in riunione plenaria o in commissioni

 

Pag. 5

speciali o in singoli gruppi di lavoro. Ove occorra, sono nominate commissioni arbitrali per la definizione dei contenziosi o dei tentativi di conciliazione previsti dalla presente legge.
      2. Le commissioni speciali di cui al comma 1, composte da un coordinatore delegato e da due membri, sono costituite per l'effettuazione delle procedure di mediazione e di conciliazione di cui alla presente legge o per lo studio di determinate questioni, di volta in volta individuate con provvedimento del presidente del Comitato.
      3. Il presidente può invitare alle riunioni del Comitato, anche stabilmente, esperti designati dalle categorie interessate e dalle pubbliche amministrazioni, aventi esperienze qualificate o particolari competenze nelle questioni da esaminare.
      4. Possono essere istituiti appositi gruppi di lavoro, con la partecipazione di esperti esterni o di rappresentanti di amministrazioni indipendenti, di istituti o di centri di ricerca, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

      5. La segreteria amministrativa del Comitato è affidata a unità di personale e a un'apposita struttura amministrativa individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      6. Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di riunione ai sensi delle disposizioni vigenti per le commissioni insediate presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

      4. L'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è abrogato. Le funzioni già esercitate dal disciolto Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito dal citato articolo 19 della legge n. 248 del 2000 sono svolte dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che a tale fine si coordina con il Comitato di garanzia per il diritto d'autore istituto dall'articolo 190 della legge 22 aprile 1941,

 

Pag. 6

n. 633, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

      5. La rubrica del titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: «Comitato di garanzia per il diritto d'autore».

      6. All'articolo 204 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La SIAE, sentito il Comitato, può esercitare attività di intermediazione volontaria a favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi mediante apposite convenzioni-quadro relativamente a ogni forma di sfruttamento multimediale a distanza delle opere creative protette ai sensi della presente legge. La SIAE riconosce e garantisce la libertà di uso da parte degli autori di licenze aperte "creative commons" e può stipulare apposite convenzioni per verificare e controllare abusi o usi commerciali non consentiti di contenuti ad accesso libero».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su