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PDL 2315

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2315



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONGIORNO, MERLONI, AIRAGHI, CIRO ALFANO, AMORUSO, ANGELI, ASCIERTO, BAIAMONTE, BARANI, BERNARDO, BERTOLINI, BIANCOFIORE, BONIVER, BONO, BORDO, BORGHESI, BOSI, BRUSCO, CALGARO, CARFAGNA, CARLUCCI, CARRA, CASTELLANI, CASTIELLO, CATONE, CESINI, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, DELBONO, DI VIRGILIO, D'IPPOLITO VITALE, DRAGO, GIANFRANCO FINI, FITTO, FOGLIARDI, FORMISANO, FOTI, FRANZOSO, GALEAZZI, GASPARRI, GIACOMONI, GRECO, HOLZMANN, LA RUSSA, LAMORTE, LARATTA, LISI, LO PRESTI, LUONGO, MANCUSO, MARONE, MARTELLA, MAZZONI, MELE, MELONI, MENIA, RICARDO ANTONIO MERLO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, ANGELA NAPOLI, NARDUCCI, NESPOLI, NUCARA, PATARINO, PEDICA, PEDRIZZI, PELLEGRINO, ANTONIO PEPE, PERINA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAITI, RAMPELLI, RICEVUTO, RONCHI, ROSITANI, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, RUGGHIA, PAOLO RUSSO, SAGLIA, SALERNO, SAMPERI, SANZA, SCALIA, SILIQUINI, SIMEONI, STRIZZOLO, SUPPA, TASSONE, TUCCI, ULIVI, URSO, VIOLA, ZACCHERA

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale

Presentata il 2 marzo 2007
 

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Onorevoli Colleghi! - La pedofilia è un problema reale che non può essere ignorato. Essa, infatti, riguarda bambini indifesi che sono violentati, picchiati e sfruttati, restando vittime di esperienze che difficilmente potranno superare.
      I dati dimostrano un costante aumento del fenomeno e rivelano che a subire le violenze sono, soprattutto, bambini italiani.
      La legge n. 38 del 2006 - ultimo intervento del legislatore in materia - incrimina lo sfruttamento sessuale e la pedo-pornografia on-line, adeguando la precedente disciplina ai recenti accordi internazionali e alla vigente normativa europea.
      Oggi si presenta, tuttavia, la necessità di agire a livello normativo anche sul piano della prevenzione, individuando i fattori che danno origine al fenomeno, al fine di eliminarne le inaccettabili conseguenze.
      In tale ottica, il dialogo tra genitori e figli rimane al centro dell'azione preventiva. Nondimeno, è fondamentale che tutte le istituzioni educative e sociali si adoperino affinché il minore sia adeguatamente tutelato. La scuola, in particolare, essendo il luogo privilegiato di osservazione del minore, deve garantire un'efficace prevenzione mediante la responsabilizzazione degli insegnanti, troppo spesso impreparati nell'affrontare episodi di abuso subìti dai minori. Proprio in tali casi la scuola, al pari delle altre istituzioni, ha il compito di intervenire, comunicando all'autorità giudiziaria ogni situazione che potrebbe vedere coinvolto il minore come probabile vittima di un reato.
      Si propone, dunque, con il presente progetto di legge, l'introduzione - a carico di chiunque abbia il compito di vigilare su un minore - dell'obbligo di denuncia di un reato di violenza o di abuso sessuale in danno del minore.
      Inoltre, atteso che il minore tende, in genere, a non comunicare verbalmente l'abuso subìto, bensì attraverso disegni ed elaborati redatti nell'ambito dello svolgimento dell'attività scolastica, appare necessaria l'introduzione di una sanzione volta ad impedire a chiunque di occultare, distruggere o alterare tali documenti. Lo scopo è quello di garantirne l'utilizzazione nel corso del procedimento penale come materiale probatorio.
      Nel corpus del codice penale, infine, si propone l'inserimento di una norma ad hoc, volta a punire la condotta di chiunque sottoponga alla visione di un minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali.
      Nell'ambito della presente proposta di legge si è ritenuto di dover incidere, altresì, sulle norme del codice di procedura penale per assicurare un'adeguata tutela al minore anche nella fase giudiziale conseguente agli abusi subìti, specie nei rapporti con l'autorità procedente.
      A tale fine, il filo conduttore seguìto nell'elaborazione della presente proposta di legge è stato quello di adottare ogni accorgimento che consenta di non disperdere né adulterare il patrimonio cognitivo del minore, avendo cura di recargli il minor pregiudizio possibile. In altri termini, si è trattato di contemperare le esigenze di garanzia del minore con quelle di accertamento della verità, tenendo presenti le linee guida per l'esame del minore fornite dalla «Carta di Noto» (documento nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su «Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità» tenutosi a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996 e aggiornato a conclusione dell'incontro di esperti tenuto dall'Istituto superiore internazionale di scienze criminali, a Noto, nei giorni 4-7 luglio 2002).
      Movendo dalla consapevolezza che, in genere, i risultati di una prova testimoniale dipendono anche dal metodo di escussione del teste, nonché dalla tipologia della fonte di provenienza, si è preso atto che la testimonianza del minore - definita come «testimonianza debole» - realizza un contributo conoscitivo deperibile e manipolabile e che si rende necessaria l'introduzione di modalità più confacenti all'assunzione di tale mezzo di prova. La presenza di una
 

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figura che funga da «mediatore psicologico» tra il minorenne e l'autorità procedente è apparsa la garanzia minima indispensabile per favorire un approccio teso a porre il minore in condizioni di «aprirsi» e di dialogare.
      Dalla lettura delle norme del codice di procedura penale è emersa una profonda discrasia: mentre per i contesti in cui il minorenne viene sentito dal giudice (incidente probatorio e dibattimento) sono previste, sia pure in modo confuso e incoerente, molte specifiche garanzie a tutela del minore e dell'attendibilità del suo contributo testimoniale, per la fase delle indagini è consentito all'inquirente pubblico e privato di sentire il minorenne senza alcuna di tali garanzie, proprio là dove sarebbero più necessarie. Sono intuibili le conseguenze per la genuinità dell'atto e per la tutela del minore e prevedibili le ripercussioni sulle sue future audizioni nel prosieguo del procedimento.
      Al fine di superare le incongruenze normative, si propone l'introduzione della figura del consulente tecnico «esperto in psicologia o in psichiatria infantile», che deve garantire la necessaria protezione psicologica del bambino durante l'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del difensore. In altri termini, ogniqualvolta il minore deve essere sentito dall'autorità inquirente o dal difensore, l'ausilio del consulente rende meno traumatico il contatto del minore con la realtà giudiziaria e, al contempo, contribuisce a garantire maggiore attendibilità e genuinità alle dichiarazioni rese.
      La stessa ratio è alla base della modifica che si intende apportare alla disciplina dell'incidente probatorio e dell'esame dibattimentale del minorenne. Anzitutto si è ampliato l'ambito di applicazione del primo, rendendolo obbligatorio in tutti i casi di assunzione della testimonianza del minore vittima, a prescindere dal tipo di reato per il quale si procede. Il pubblico ministero e il difensore restano, comunque, liberi di scegliere se avvalersi di tale istituto in tutti gli altri casi in cui il minore non sia vittima del reato. Nelle ipotesi in cui il minore rende dichiarazioni in sede di incidente probatorio, tuttavia, deve trovare attuazione la norma di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale, a prescindere dal reato per cui si procede. Si è ritenuto, pertanto di sopprimere il comma 1-bis del citato articolo 190-bis, nella parte in cui ne limita l'applicazione a specifiche fattispecie delittuose.
      In secondo luogo, si è riconosciuta al giudice la facoltà di disporre per qualsiasi reato le modalità particolari di celebrazione dell'udienza di incidente probatorio stabilite dall'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, già previste solo per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale.
      Anche per l'esame dibattimentale del minore, disciplinato secondo regole che si applicano all'incidente probatorio, si è prevista la presenza obbligatoria del consulente, poiché, nonostante le maggiori garanzie previste per l'escussione del giovane testimone, l'ausilio del «mediatore» può favorire la serenità dello svolgimento dell'esame, a vantaggio dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore.
      La normativa vigente lascia alla discrezionalità del giudice l'adozione delle garanzie previste per l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio. Tale libertà di scelta appare pleonastica rispetto alla facoltà già riconosciuta all'organo iusdicente dall'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale e, pertanto, deve essere soppressa.
      Si propone, infine, sempre nell'ottica di garantire il minorenne e di tutelare la verità processuale, di estendere a tutti i casi in cui il minore sia vittima di un reato la possibilità di effettuare l'esame testimoniale mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico.
      Un ulteriore intervento è rivolto all'ambito della cautela, laddove si prevede, per il soggetto gravemente indiziato dei reati di abuso sui minori, l'introduzione di una misura che cumuli l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di avvicinarsi alla persona offesa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PEDOFILIA

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».
      3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;

          b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 600-ter.1. - (Distrazione di documenti redatti dal minore). - Salvo che il

 

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fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente».

      2. All'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE

Art. 3.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale, le parole: «si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se» sono soppresse.

Art. 4.

      1. All'articolo 282 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Il giudice, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis,

 

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600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commessi in danno di un minore, prescrive all'imputato di presentarsi quotidianamente a un determinato ufficio di polizia giudiziaria e di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa».

Art. 5.

      1. All'articolo 351 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero».

      2. All'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile».

      3. Dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile».

 

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Art. 6.

      1. All'articolo 392 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis, le parole: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Si procede sempre con incidente probatorio all'esame di persona minore degli anni sedici vittima del reato».

      2. Al comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale, le parole: «Nel caso di indagini che riguardano le ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,» sono soppresse.

Art. 7.

      1. All'articolo 498 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, che può essere affiancato da un familiare del minore, nei casi in cui quest'ultimo sia vittima dei reati per cui si procede»;

 

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          b) al comma 4-bis, le parole: «, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario,» sono soppresse;

          c) al comma 4-ter, le parole: «Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,» sono soppresse.


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