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PDL 2338

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2338



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDRIZZI, GERMONTANI, SALERNO, MIGLIORI

Agevolazioni fiscali a sostegno della famiglia

Presentata il 7 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Nonostante i rapidi sviluppi sociali e le grandi innovazioni tecnologiche che contraddistinguono il nostro tempo, la famiglia svolge, oggi come ieri, il compito primario e infungibile di garantire la continuazione biologica, culturale e sociale della comunità.
      Tuttavia, l'assolvimento di tale compito è, per la famiglia moderna, molto più gravoso e difficilmente sostenibile, essendo essa spesso costretta a fare fronte agli eccessivi oneri fiscali e tributari con un reddito modesto.
      Eppure, ogni genitore ha il dovere di garantire a ciascun figlio, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali in cui versa, le medesime opportunità di crescita e di formazione, presupposti necessari affinché ogni individuo si integri nel proprio contesto socio-culturale.
      La cogente necessità di porre la famiglia nelle piene condizioni di assolvere alle proprie funzioni è stata recepita dalla presente proposta di legge e inserita come finalità nell'articolo 1, e alla stessa famiglia sono stati offerti gli strumenti necessari per agevolarla nell'adempimento dei propri compiti. In questo suo intento la presente proposta di legge risponde pienamente sia alla specifica disposizione contenuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, secondo la quale lo Stato
 

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e la società devono proteggere la famiglia, essendo questa il nucleo naturale e fondamentale del corpo sociale, sia al principio contenuto nell'articolo 31 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».
      La proposta di legge in esame rivolge particolare attenzione sia alle suddette famiglie numerose, sia alle giovani coppie, provvedendo a darne una definizione normativa e a fissarne i requisiti necessari affinché queste possano beneficiare delle singole agevolazioni fiscali. La famiglia è definita numerosa quando il nucleo è composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati. Tuttavia, anche qualora la famiglia non possa avere diritto al riconoscimento di famiglia numerosa a causa dell'insufficiente numero dei figli, ma abbia al suo interno un soggetto inabile o disabile, essa è, per la particolare condizione di difficoltà in cui vive, meritevole di maggiori attenzioni e di aiuti più concreti; per questa ragione essa viene equiparata, all'articolo 2, alla famiglia numerosa e può beneficiare delle stesse agevolazioni e misure di sostegno.
      L'esigenza di considerare con più attenzione la condizione della giovane coppia nasce, invece, dalla volontà di aiutare concretamente chi, essendosi impegnato con il matrimonio ad adempiere a tutti i doveri da esso derivanti, si ritrova ad affrontare oggettive difficoltà di natura prevalentemente economica, sia a causa della giovane età sia per la intrinseca precarietà del mondo del lavoro.
      Gli articoli successivi della presente proposta di legge prevedono agevolazioni di natura prevalentemente tributaria, capaci di incidere su considerevoli e irrinunciabili voci di spesa del bilancio familiare. Si dispone, infatti, che il contribuente possa essere esentato dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora abbia a carico un considerevole numero di figli o quando, avendo contratto matrimonio da pochi anni, si ritrovi a dover fronteggiare spese consistenti come quella per l'acquisto della prima casa o per l'arredamento della stessa.
      Si è ritenuto, inoltre, doveroso promuovere misure volte a favorire l'innalzamento del tasso di natalità, offrendo alle famiglie non solo un bonus pari a 1.500 euro per ogni figlio nato o adottato, ma anche la possibilità di rimuovere quegli ostacoli di natura economica che, sempre più spesso, incidono sulla scelta del numero di figli che si pensa di essere in grado di allevare. Infatti, con la nascita di un bambino, le spese da sostenere per la sua cura e la sua alimentazione, essendo queste molteplici ed esose, pongono i genitori, soprattutto se giovani o con altri figli a carico, nell'impossibilità oggettiva di farvi fronte. Latte in polvere, pannolini, creme, omogeneizzati e asili nido depauperano il bilancio familiare, creando non pochi disagi e difficoltà. Per tale ragione, è stato riconosciuto al contribuente, coniugato da poco o comunque tenuto ad occuparsi di molti figli, il diritto di poter detrarre gli oneri sostenuti per l'acquisto di quanto necessario alla cura del neonato, nonché di dedurre le spese affrontate per iscrivere il proprio figlio presso l'asilo nido.
      Le altre misure di sostegno al reddito sono state introdotte al fine di consentire al capofamiglia di detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, un maggior numero di oneri quali quelli connessi al pagamento di bollette per l'erogazione di luce, acqua e gas e quelli relativi all'acquisto di libri di testo scolastici e universitari. Quest'ultima misura, in particolare, è stata disposta a favore di tutte le famiglie, senza alcuna distinzione anagrafica o basata sul numero dei figli, in considerazione della necessità di garantire a tutti il diritto allo studio.
      Sempre a favore di tutte le famiglie, e ad eccezione di quelle per le quali la presente proposta di legge ne preveda l'esenzione totale, si è disposto all'articolo 7 che, per le unità immobiliari adibite ad
 

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abitazione principale, l'aliquota da applicare per il calcolo dell'ICI sia del 4 per mille.
      I coniugi, con il matrimonio, hanno assunto pubblicamente delle responsabilità verso la società civile e ciò rende la famiglia meritevole di promozione e di sostegno pubblici. Noi abbiamo, pertanto, il dovere di agevolare la sua formazione quando essa, in quanto società naturale fondata sul matrimonio, è fonte di vita della società civile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge reca disposizioni per agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, con particolare riguardo alle famiglie numerose e alle giovani coppie.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge per famiglia numerosa si intende il nucleo familiare composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati.
      2. Ai fini della presente legge è equiparato alla famiglia numerosa il nucleo familiare con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro.
      3. Ai fini della presente legge per giovane coppia si intende il nucleo familiare composto da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia.

Art. 3.
(Riconoscimento della condizione di famiglia numerosa).

      1. Ha diritto al riconoscimento della condizione di famiglia numerosa il nucleo familiare in cui contestualmente:

          a) almeno uno dei due genitori è cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea ed esercita la propria attività lavorativa in Italia;

 

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          b) tutti i membri della famiglia sono residenti in Italia;

          c) i figli che hanno meno di ventisette anni di età o che sono disabili convivono con il genitore o con entrambi i genitori, non sono economicamente indipendenti e non hanno contratto matrimonio.

Art. 4.
(Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le giovani coppie e le famiglie numerose).

      1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserita la seguente:

          «a-bis) gli immobili adibiti ad abitazione principale da un nucleo familiare composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati, ovvero da un nucleo familiare con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro ovvero da un nucleo familiare composto da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia».

Art. 5.
(Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e le giovani coppie).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le famiglie numerose e le giovani coppie hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

          a) deduzione del 100 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione dei figli di età compresa tra i quattro mesi e i tre anni ad asili nido statali e non statali;

          b) detrazione delle spese sostenute per l'alimentazione, la cura e l'igiene dei figli di età compresa tra zero e tre anni. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino

 

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fiscale contenente la specificazione della quantità e della qualità dei beni e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente. Con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti necessari alla cura, all'igiene e all'alimentazione del bambino per le cui spese è riconosciuto il diritto alla detrazione;

          c) detrazione, relativamente all'anno cui si riferisce la dichiarazione ai fini dell'IRPEF, dell'importo delle bollette relative ai contratti di fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas, intestati a uno dei coniugi.

Art. 6.
(Misure di sostegno al reddito delle famiglie numerose e delle giovani coppie).

      1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno al reddito delle famiglie numerose e delle giovani coppie, le medesime hanno diritto:

          a) alla riduzione dell'importo del ticket sanitario in misura pari al cinquanta per cento;

          b) alla concessione di un contributo statale pari a 1.500 euro per ogni figlio nato, adottato o affidato.

Art. 7.
(Applicazione dell'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «1-bis. L'aliquota deve essere deliberata nella misura minima del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare».

 

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Art. 8.
(Detrazioni per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari).

      1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          «e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari».

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione delle maggiori entrate tributarie realizzate nel 2007 e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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