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PDL 2051

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2051



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LONGHI, BARANI, BELLILLO, CANCRINI, CARDANO, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, DILIBERTO, GIANNI FARINA, FASOLINO, FERRIGNO, GALANTE, GRILLINI, LICANDRO, LOMAGLIO, MORRONE, NAPOLETANO, OTTONE, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SAMPERI, SGOBIO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della fuga di criminali nazisti e del movimento ustascia jugoslavo attraverso il porto di Genova nel dopoguerra

Presentata il 12 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'apertura degli archivi del Centro di immigrazione di Buenos Aires apre scenari sino ad ora rimasti oscuri su presunte coperture che favorirono la partenza di criminali nazisti e di appartenenti al movimento ustascia jugoslavo dal porto di Genova diretti verso i Paesi dell'America latina.
      La possibilità di verificare tali responsabilità era sino a pochi anni fa rimasta preclusa a causa della sparizione dei registri d'imbarco del porto di Genova.
      Priebke, Barbie, Pavelic, Eichmann, Mengele sarebbero alcuni dei criminali che risulterebbero transitati per il porto di Genova.
      Nomi accomunati sia dall'appartenenza al regime nazionalsocialista - nel caso di Pavelic (il boia ustascia) il ramo jugoslavo del movimento - ma anche dal fatto di aver potuto contare sulla copertura assicurata da personaggi della città di Genova.
      Dai documenti pubblicati dal Secolo XIX nel 2003 emergerebbero responsabilità sulle quali è necessario indagare al fine di fare piena luce su uno degli episodi più oscuri della storia italiana del dopoguerra.
 

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      Il compito della Commissione di inchiesta di cui si chiede l'istituzione non è dunque quello di indagare sull'attività di intere organizzazioni, ma piuttosto di scoprire le connivenze di singoli personaggi che, magari sfruttando il proprio ruolo, possano aver favorito la sparizione per decenni di personaggi coinvolti negli episodi più terribili del regime nazista (la strage delle Fosse Ardeatine, gli esperimenti medici condotti sui prigionieri dei campi di concentramento, le gesta del boia di Lione e innumerevoli altri).
      La Commissione di inchiesta avrà dunque la possibilità e il compito di richiedere e acquisire la documentazione contenuta negli archivi del Centro di immigrazione argentino, verificarne l'autenticità e vagliarne il contenuto, al fine di chiarire le eventuali connivenze e le responsabilità storiche di coloro che permisero a personaggi accusati di aver perpetrato crimini contro l'umanità di poter condurre una vita normale, senza scontare le condanne loro inflitte dai diversi tribunali, primo fra tutti quello di Norimberga.
      Per fare ciò è innanzitutto necessario chiarire come è potuto accadere che sparissero del tutto i registri d'imbarco del porto di Genova relativi alle navi dirette verso i Paesi sudamericani nell'immediato dopoguerra e cosa si cela dietro la sottrazione e la probabile distruzione di tali documenti.
      La Commissione è composta di quindici senatori e quindici deputati ed è chiamata a concludere i propri lavori entro un anno dalla sua istituzione, con la presentazione di una relazione al Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di acquisire e verificare i documenti contenuti negli archivi del Centro di immigrazione di Buenos Aires in merito alle responsabilità della fuga di numerosi esponenti del regime nazista e di esponenti del movimento ustascia attraverso il porto di Genova verso i Paesi sudamericani, in particolare l'Argentina.
      2. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ha il compito di indagare su:

          a) la veridicità dei documenti contenuti negli archivi del Centro di immigrazione di Buenos Aires;

          b) le cause della sparizione dei registri d'imbarco del porto di Genova relativi al periodo dell'immediato dopoguerra;

          c) le responsabilità connesse alla fuga attraverso il porto di Genova di esponenti del regime nazifascista e del movimento ustascia jugoslavo.

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica.
      2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni

 

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o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.

Art. 3.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando le ragioni di cui al secondo periodo vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo

 

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e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

Art. 4.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

Art. 5.

      1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
      2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

 

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Art. 6.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivare esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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