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PDL 2272-ter

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2272-ter



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dello sviluppo economico
(BERSANI)

dal vicepresidente del consiglio dei ministri
(RUTELLI)

dal ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

e dal ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dell'interno
(AMATO)

con il ministro dei trasporti
(BIANCHI)

e con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

Scuola, imprese e società

(Già articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,
stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-27.

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Art. 28.
(Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale).

      1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali previsti dall'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e con la ricerca.
      2. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi, nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive

 

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modificazioni, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività di laboratorio, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

      3. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi in un apposito repertorio nazionale.
      4. Alla disciplina delle materie di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo.

Art. 29.
(Delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure previsti dal presente articolo.
      4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

          b) previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche, di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio;

          c) attribuzione alla giunta esecutiva, prevista dagli articoli 8 e 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi

 

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espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

          d) previsione della possibilità di istituire, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico;

          e) previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione.

Art. 30.
(Fondo di perequazione).

      1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione

 

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di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997.

Art. 31.
(Disposizioni finali e abrogazioni).

      1. Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.
      2. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010».
      3. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

          b) all'articolo 2:

              1) al comma 3, la parola: «C/3» è soppressa e le parole: «, C/7 e C/8» sono sostituite dalle seguenti: «e C/7»;

              2) al comma 6, le parole: «economico,» e «, tecnologico» sono soppresse;

              3) il comma 7 è abrogato;

              4) al comma 8, le parole: «I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso liceale artistico si articola»;

          c) all'articolo 3, comma 2, quinto periodo, le parole: «6,» e «, 10» sono soppresse;

          d) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato;

          e) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati;

 

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          f) nell'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse;

          g) l'allegato D-bis è abrogato.

      4. Le abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, non hanno effetto relativamente alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali.
      5. All'attuazione del presente titolo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze esercitate nella materia dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Artt. 32-43.

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