Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2534

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2534



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1411)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e dal ministro della salute
(TURCO)

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 aprile 2007
 

Pag. 2


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 3

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2007, N.  23

        All'articolo 1, al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nelle regioni interessate dal presente decreto, per garantire il puntuale pagamento dei debiti accertati nel rispetto dei piani di rientro di cui al comma 1, lettera a), ed al fine di consentire il puntuale accertamento della massa passiva ricompresa nei disavanzi di cui al comma 1, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relativamente ai debiti sanitari di cui al presente articolo nei confronti dei soggetti debitori ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per i fini degli enti e le finalità di legge. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. Il pagamento della massa passiva accertata sarà effettuato utilizzando esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale, dando priorità al pagamento dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili».

        Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

        «Art. 1-bis. - 1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 461 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2007 di 350 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è rideterminata con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 da 10 euro a 3,5 euro.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, per gli importi di seguito indicati:

            a) legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Paesi in via di sviluppo), per 50 milioni di euro;

            b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (ricerca salute), per 50 milioni;

 

Pag. 4

            c) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1250 (Fondo per la famiglia), per 30 milioni;

            d) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264 (Fondo per le non autosufficienze), per 30 milioni;

            e) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1290 (Fondo per le politiche giovanili), per 30 milioni;

            f) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), per 100 milioni;

            g) legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo), per 60 milioni».

        Nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la riduzione della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale».

 

Pag. 5


DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2007, N. 23
 

Pag. 6-7


Decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007.
 
Testo del decreto-legge
torna su
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.
Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché per la riduzione della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo e di conseguire gli obiettivi della manovra finanziaria prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;  
emana

il seguente decreto-legge:
 
Articolo 1.
Articolo 1.
        1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che:         1. Identico.
            a) al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro e accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
            b) al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale all'imposta  

Pag. 8-9
sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, destinano al settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima.  
        2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione entro il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP si applicano nella misura prevista al comma 174, ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, tale innalzamento non sia stato applicato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto, settimo ed ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.         2. Identico.
        3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalità di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.         3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nelle regioni interessate dal presente decreto, per garantire il puntuale pagamento dei debiti accertati nel rispetto dei piani di rientro di cui al comma 1, lettera a), ed al fine di consentire il puntuale accertamento della massa passiva ricompresa nei disavanzi di cui al comma 1, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relativamente ai debiti sanitari di cui al presente articolo nei confronti dei soggetti debitori ed i

Pag. 10-11
  pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per i fini degli enti e le finalità di legge. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. Il pagamento della massa passiva accertata sarà effettuato utilizzando esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale, dando priorità al pagamento dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalità di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         4. Identico.
 
Articolo 1-bis.
          1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 461 milioni di euro, anche per le finalità di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato per l'anno 2007 di 350 milioni di euro. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta è rideterminata con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 da 10 euro a 3,5 euro.
          2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, per gli importi di seguito indicati:
              a) legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Paesi in via di sviluppo), per 50 milioni di euro;
              b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (ricerca salute), per 50 milioni;
              c) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1250 (Fondo per la famiglia), per 30 milioni;
              d) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264 (Fondo per le non autosufficienze), per 30 milioni;

Pag. 12-13
              e) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1290 (Fondo per le politiche giovanili), per 30 milioni;
              f) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), per 100 milioni;
              g) legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo), per 60 milioni.
Articolo 2.
 
        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 20 marzo 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Turco, Ministro della salute.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 


Frontespizio Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge
torna su