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PDL 2348

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2348



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

MAZZONI, ADOLFO, CIRO ALFANO, CAPITANIO SANTOLINI, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, FORLANI, FORMISANO, GALLETTI, GRECO, MARCAZZAN, MELE, MEREU, PERETTI, TASSONE, TUCCI, VOLONTÈ

Modifica degli articoli 104, 105, 106 e 107 della Costituzione, in materia di ordinamento della magistratura

Presentata il 9 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente è un passaggio inevitabile se si vuole adeguare il nostro ordinamento ai princìpi della democrazia liberale.
      L'entrata in vigore del sistema accusatorio nel 1998 e la successiva costituzionalizzazione, nel 1999, di tale modello impongono al legislatore l'obbligo di farsi carico di quelle ragioni di carattere processuale e soprattutto costituzionale che indicano tale direzione.
      La Costituzione definisce «giusto» il processo che realizza i princìpi della imparzialità del giudice e della parità delle parti, assumendo a presupposto l'autonomia e l'indipendenza del magistrato. L'indipendenza del giudice dal potere politico, necessaria a porre dei limiti all'esercizio di quest'ultimo, deve però trovare meccanismi di bilanciamento che la rendano compatibile con un sistema basato sul principio della sovranità popolare. Consegue, dunque, la necessità di introdurre dei contrappesi, seguendo l'insegnamento del nostro primo Costituente, che aveva sapientemente diviso pesi e contrappesi tra poteri indipendenti dello Stato.
      Se l'unificazione di funzioni giudicanti e requirenti in capo allo stesso soggetto poteva dirsi compatibile con un sistema processuale inquisitorio, essa diventa gravemente lesiva dei diritti delle parti processuali
 

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in un sistema accusatorio, dove il giudice è equidistante dall'accusa e dalla difesa.
      L'appartenenza alla stessa organizzazione del giudice e del pubblico ministero rende però impossibile l'attuazione di tale schema, con un grave squilibrio in danno della parte più debole, ovvero quella privata. Si rende necessario, di conseguenza, separare organicamente le due funzioni, unificando, di contro, i percorsi formativi delle due magistrature e dell'avvocatura, al fine di garantire la condivisione di alcuni fondamentali princìpi comuni nonché dei tratti culturali tra i diversi soggetti che partecipano al processo. Queste le motivazioni che sostengono la presente proposta di legge costituzionale. Essa sostituisce gli articoli 104, 105, 106 e 107 della Costituzione e prevede:

          a) all'articolo 1, con la modifica dell'articolo 104, l'introduzione di un Consiglio superiore della magistratura (CSM) a «geometria variabile», sul modello francese, con due corpi separati e con una composizione paritaria tra membri togati e membri laici;

          b) all'articolo 2, con la modifica dell'articolo 105, la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di ciascun corpo del CSM;

          c) all'articolo 3, con la modifica dell'articolo 106, la revisione dei requisiti per l'accesso alla carriera di magistrato e l'apertura alla nomina elettiva per la magistratura onoraria.

      L'articolo 4 mantiene di fatto inalterato il testo dell'articolo 107 vigente, provvedendo solo ad introdurre le modifiche necessarie per coordinarlo con le nuove disposizioni introdotte negli articoli 104, 105 e 106 dalla presente proposta di legge costituzionale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.
      I magistrati si distinguono in magistrati giudicanti e in magistrati del pubblico ministero ed esercitano esclusivamente tali funzioni.
      Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Il primo presidente della Corte di cassazione e il Ministro della giustizia ne sono componenti di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante dell'avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante delle università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato del pubblico ministero, designato dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati giudicanti tra gli appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      Il Consiglio superiore del pubblico ministero è presieduto dal procuratore generale della Corte di cassazione. Il Ministro della giustizia ne è componente di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio un rappresentante dell'avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante delle università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato giudicante, designato dal Consiglio superiore della magistratura giudicante. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie

 

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categorie e per metà dal Parlamento tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.
      I Consigli eleggono un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
      I componenti non di diritto dei Consigli durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. I componenti eletti dalle magistrature sono rinnovati per metà ogni tre anni. La nomina dei componenti eletti dai magistrati e dal Parlamento decorre per ciascuno di essi dal giorno della loro elezione; la nomina degli altri componenti non di diritto decorre per ciascuno di essi dal giorno del giuramento.
      I componenti dei Consigli non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali. Non possono, inoltre, ricoprire cariche elettive, finché sono in carica e per un periodo di cinque anni dalla cessazione dall'ufficio».

Art. 2.

      1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati giudicanti.
      Spettano al Consiglio superiore del pubblico ministero, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati del pubblico ministero.
      Il procuratore generale della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati del pubblico ministero con funzioni direttive superiori, ed è scelto in una terna proposta dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Esso vigila sull'attività degli uffici del pubblico ministero, per salvaguardarne la conformità ai princìpi costituzionali e in particolare

 

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agli articoli 3, 97 e 112. Riferisce alle Camere sull'andamento della magistratura».

Art. 3.

      1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso seguìto da tirocinio.
      Le norme sull'ordinamento giudiziario prevedono che siano banditi concorsi riservati a candidati forniti di specifici titoli scientifici e professionali e possono ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni riservate a giudici singoli.
      Su designazione del competente Consiglio superiore possono essere nominati agli uffici giudicanti e del pubblico ministero della Corte di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».

Art. 4.

      1. L'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del competente Consiglio superiore, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
      Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
      Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario».


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