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PDL 2516

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2516



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCO RUSSO, MASCIA, FRIAS

Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei soggetti che controllano società aventi rapporti contrattuali con lo Stato ovvero titolari di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica

Presentata il 13 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 10, primo comma, numero 1), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dispone che non sono eleggibili «coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta».
      È stato ritenuto costantemente in sede di interpretazione che la norma di cui all'articolo 10 del testo unico vada riferita alle concessioni ad personam, assegnate cioè a persone fisiche. Tale interpretazione della norma ha individuato come causa di ineleggibilità soltanto la proprietà di imprese individuali e la rappresentanza legale di società di capitali, ignorando invece totalmente i soggetti che detengono la proprietà della maggioranza delle azioni o delle quote sociali di una società titolare di una concessione di notevole entità economica.
      È noto l'orientamento giurisprudenziale della Giunta delle elezioni della Camera rispetto alla posizione del deputato Silvio Berlusconi. Nelle legislature precedenti (XII legislatura, seduta del 20 luglio 1994; XIII legislatura, seduta del 17 ottobre 1996; XIV legislatura, seduta del 18 aprile
 

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2002) e nella XV legislatura (seduta del 26 ottobre 2006) la Giunta delle elezioni ha, infatti, sempre archiviato per infondatezza i ricorsi e gli esposti presentati avverso l'eleggibilità del deputato Berlusconi, ritenendo che in materia di diritti soggettivi pubblici e in particolare di elettorato passivo non sono consentite - nel vigente ordinamento - interpretazioni estensive e che l'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non fosse applicabile all'interessato in quanto l'inciso «in proprio» deve intendersi «in nome proprio» e, quindi, non applicabile a chi, come il deputato Berlusconi, non risultava titolare di concessioni radiotelevisive in nome proprio, essendo la sua posizione riferibile alla società concessionaria solo a mezzo di rapporti di azionariato.
      Questa giurisprudenza non tiene conto, tuttavia, del fatto che le più importanti concessioni (a differenza di quanto immaginato dal legislatore del 1948) sono ormai assegnate a società di capitali e ignora soprattutto l'evoluzione degli assetti proprietari e delle architetture dei gruppi societari, nonché i profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto negli strumenti e canali attraverso cui, a differenza del passato, si svolge oggi la comunicazione politica.
      La presente proposta di legge, che mira a colmare una lacuna presente nell'attuale formulazione dell'articolo 10 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, disciplina in modo specifico - in conformità a quanto previsto dall'articolo 65, primo comma, della Costituzione - una causa di ineleggibilità che ora l'ordinamento vieta di ricavare analogicamente da norme riferite a fattispecie diverse.
      La necessità di un intervento legislativo in materia risponde anche all'esigenza di evitare disparità di trattamento di assai dubbia costituzionalità: attualmente, infatti, può essere dichiarato ineleggibile un imprenditore individuale titolare di una concessione di notevole entità economica o addirittura un semplice consulente di una società che goda di analoga concessione, ma non chi di una tale società abbia il controllo azionario assoluto, a condizione che non rivesta in essa alcuna carica formale. È indubbio che i vantaggi di cui possono godere i rappresentanti legali o i semplici consulenti di una società concessionaria possano essere tratti anche, e soprattutto, da chi controlla la società attraverso forme di partecipazione azionaria o rapporti giuridici di altro genere che costituiscano titolo per esercitare un'influenza determinante sulle scelte societarie e finanche sulla composizione degli organi sociali, indirizzandone l'attività e le strategie.
      Si rende necessario, pertanto, estendere la previsione di ineleggibilità parlamentare di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 a tutti i soggetti che, controllando, direttamente o indirettamente, società concessionarie, si trovano in una posizione che, in taluni casi (come nel settore delle comunicazioni), può conferire loro una capacità di influenza sull'opinione pubblica (e, quindi, sull'elettorato) incompatibile con le regole del sistema democratico e, in particolare, con il principio delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive dettato dall'articolo 51 della Costituzione. Ciò in conformità alla ratio fondativa dell'articolo 51 della Costituzione, il quale impone non solo lo svolgimento in condizioni di parità delle competizioni elettorali, ma anche il rispetto della genuinità e dell'autenticità del voto degli elettori. In altre parole, l'accesso in condizioni di parità alle cariche pubbliche deve essere commisurato alla logica del meccanismo previsto per tale accesso: se tale meccanismo, come nel caso delle cariche elettive, vede una competizione (tra individui o tra partiti) intesa a captare il voto di determinati soggetti, ciò significa che occorrerà assicurare ai candidati condizioni di parità ed evitare, appunto con lo strumento dell'ineleggibilità, tutte quelle situazioni che possano portare a un'espressione del voto non genuina e a un'alterazione sostanziale delle procedure democratiche di formazione della rappresentanza.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

      «1-bis) coloro che detengano, anche indirettamente o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, nelle forme di cui all'articolo 2359 del codice civile, all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su una società vincolata con lo Stato nei modi di cui al numero 1) del presente comma, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficino di tali rapporti contrattuali per interposta persona».


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