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PDL 2249

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2249


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'ELIA, TURCO, CAPEZZONE, PORETTI, BELTRANDI, MELLANO, BUEMI, BARANI, BELISARIO, BUONTEMPO, CARTA, D'ALIA, LEONI, MANCUSO, MARONE, MURA, POLETTI

Soppressione delle comunità montane

Presentata il 13 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La molteplicità di enti locali in Italia rappresenta un'idea sbagliata di decentramento, con aggravio di spese, confusione nella ripartizione dei ruoli e aumento della pressione fiscale.
      Oltre a regioni, province e comuni (e relative circoscrizioni), sono da annoverare anche le comunità montane, le comunità collinari e le unioni di comuni.
      La presente proposta di legge si limita a trattare la questione delle comunità montane di cui si chiede la soppressione.
      Si prenda, ad esempio, la regione Umbria: una regione costituita da 2 province, 92 comuni, 9 comunità montane, 3 ambiti territoriali e 4 parchi, per 800.000 residenti.
      Le comunità montane, in particolare, rappresentano una superfetazione degli enti territoriali. Esse sono, in totale, 356 e hanno oltre 12.800 consiglieri. Solo i loro presidenti costano alla finanza pubblica oltre 13.600.000 euro l'anno, cui si aggiunge il costo dei consiglieri, più difficile da calcolare, che percepiscono un «gettone» variante dai 17 ai 36 euro per riunione. Lo Stato destina alle comunità montane un finanziamento annuo di 800.000.000 di euro.
      Analizzando i bilanci delle comunità montane, è evidente come circa la metà dei fondi sia destinata alle spese di struttura e solo una minima parte sia ridistribuita ai cittadini, sotto forma di servizi e di opere pubblici.
      In una recente inchiesta giornalistica condotta da Stefano Iannucci, nell'ambito della facoltà di scienze della comunicazione dell'università di Roma «La Sapienza»,
 

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si esaminava un caso concreto: la XXI comunità montana dei Monti Lepini ed Ausoni e Valliva della provincia di Frosinone; una comunità montana di medie dimensioni, composta da nove comuni con una popolazione complessiva di 30.000 abitanti.
          Il 1.100.000 euro circa, a disposizione di tale comunità montana per l'anno 2005, è stato utilizzato per pagare gli amministratori (l'11 per cento) e i dipendenti (il 12 per cento), per il funzionamento degli uffici (il 20 per cento), per l'acquisto di una nuova sede (il 50 per cento); quindi, soltanto meno del 10 per cento è stato impiegato per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale.
      Per la promozione turistica, culturale e sportiva non è stato speso un solo euro, nulla è stato speso neanche per le biblioteche o i musei, per la protezione civile, per la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico e forestale, per i trasporti, per i servizi sociali e socio-assistenziali. Nessun fondo è stato utilizzato per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, né per lo sviluppo economico.

      Nella stessa inchiesta giornalistica, per la XXI comunità montana si denuncia inoltre che, nell'anno 2004, sono stati eseguiti i lavori di bonifica dell'ex cava dell'Acqua bianca, un progetto dal costo pari a 200.000 euro, che serviva per riqualificare un'intera zona montana e per destinarla a centro turistico. L'idea, ritenuta buona, fu finanziata per il 90 per cento dalla regione Lazio. Peccato però che, per l'ennesima volta, la classe politica non abbia perso occasione per dimostrare di essere più interessata a curare gli interessi personali piuttosto che ad amministrare la cosa pubblica: il progetto fu affidato a un tecnico fiduciario (la fiducia in questi casi equivale alla comune appartenenza politica), nominato anche direttore dei lavori. L'opera è stata realizzata per intero, rispettando i tempi di consegna, ma una volta terminata il collaudatore ha rilevato «carenze strutturali che ne impediscono l'utilizzo». All'inizio dell'anno 2006 la XXI comunità montana ha ottenuto altri 175.000 euro di finanziamenti europei per il «completamento dei lavori ex cava Acqua bianca». È così ripartito tutto il procedimento amministrativo: nuovo progetto, nuovi incarichi, nuovi appalti e nuovi lavori. Ma il progetto è stato nuovamente affidato al tecnico che già aveva progettato l'opera che si è poi rivelata inutilizzabile.
      Situazioni analoghe si registrano anche nelle altre comunità montane.
      Le comunità montane sono un esempio di come le amministrazioni locali possano rappresentare fonti di spreco e simbolo di una gestione del potere fine a se stessa.

      Le finalità che la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni, individua per le comunità montane possono utilmente essere perseguite dai comuni nei cui territori ricadono le corrispondenti aree delle attuali comunità con un notevole risparmio di risorse pubbliche. Partendo da questa convinzione, la presente proposta di legge stabilisce, quindi, la soppressione delle comunità montane, prevedendo, altresì, che le funzioni già esercitate dalle comunità montane soppresse che non possono essere svolte dai comuni possano essere assegnate alle province nel cui territorio, totalmente o in misura prevalente, tali comunità erano collocate. Le ulteriori funzioni eventualmente delegate alle comunità montane dalle province o dalle regioni possono, inoltre, essere riassunte dall'ente delegante.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ferma restando la legislazione a favore della montagna, sono soppresse le comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
      2. I comuni già compresi nell'ambito territoriale delle soppresse comunità montane possono istituire, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, forme di collaborazione organizzativa e funzionale, ai sensi degli articoli da 30 a 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      3. Le funzioni già svolte dalle comunità montane soppresse che non possono essere esercitate dai comuni nelle forme previste dal comma 2, sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Le funzioni eventualmente delegate alle comunità montane soppresse dalle province o dalle regioni sono riassunte dall'ente delegante.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per le disposizioni relative ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.


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