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PDL 2474

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2474


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORMISANO, VOLONTÈ

Disposizioni in materia di difficoltà evolutive
specifiche di apprendimento

Presentata il 29 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La categoria delle difficoltà evolutive specifiche di apprendimento viene convenzionalmente identificata con l'acronimo DSA, termine con cui ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche, e in particolare a dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.
      La principale caratteristica di questa categoria è quella della «specificità», intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.
      Ad oggi si stima che, tra la terza e la quinta classe scolastica primaria e la terza classe della scuola secondaria di primo grado, il valore medio della prevalenza delle DSA vari dal 3 al 4 per cento. Di fronte a tale stima viene da chiedersi quali misure siano state messe in atto per i soggetti affetti da tali disabilità. A ben vedere ci sarebbe addirittura da chiedersi se non possano considerarsi violati alcuni princìpi cardine della Costituzione, laddove viene garantito il pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e al pieno sviluppo della persona umana. Allo stato, infatti, vi sono alcuni cittadini che vedono da anni violati questi loro inalienabili diritti a causa della mancanza di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni che presentino difficoltà nell'apprendimento, in modo tale da consentire loro un'adeguata
 

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formazione e per prevenirne l'abbandono scolastico.
      La legge n. 104 del 1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, avrebbe potuto prevedere misure in tale senso, nonostante le DSA non siano assimilabili all'handicap (anche se determinano un handicap sociale se non diagnosticate e riabilitate). Sarebbe comunque opportuno che anche tali disturbi possano usufruire degli incontri con specialisti del settore come nei gruppi di lavoro per l'handicap (GLH).
      Per affrontare la problematica, è quindi opportuno, innanzitutto, avere ben chiare le caratteristiche che definiscono le DSA.
      Il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è quello della differenza tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l'età o la classe frequentata) e l'intelligenza generale (adeguata per l'età anagrafica).
      Questa divergenza, come aspetto cardine delle DSA, può manifestarsi come: disturbo specifico della decodifica della lettura (dislessia); disturbo specifico della scrittura, intesa sia come deficit nei processi di cifratura che di realizzazione grafica (disortografia e disgrafia); disturbo specifico della cognizione numerica (discalculia).
      Tali disturbi possono sussistere separatamente o insieme ed è ovvio che, sia separati che uniti, rischiano di compromettere lo studio in tutte le discipline che si basano sui testi.
      È quindi immaginabile lo stato psicologico in cui versano questi alunni che, nonostante enormi sforzi di concentrazione e di autocontrollo, denunciano ritardi nell'apprendimento rispetto ai loro compagni di scuola. La situazione, generalmente, si complica per il fatto che spesso questi comportamenti vengono interpretati male dai docenti che scambiano una difficoltà obiettiva per scarso impegno, pigrizia e svogliatezza. Un dislessico, essendo dotato di normali capacità cognitive, si rende perfettamente conto di quanto semplici siano per i suoi compagni quelle operazioni di lettura, di scrittura o di calcolo e, se non adeguatamente seguìto, spesso cade in depressione o manifesta una comprensibilissima ansia e tensione nervosa.
      Premesso che l'Italia è il fanalino di coda tra i Paesi occidentali nel riconoscimento e nel trattamento delle DSA, è necessaria una presa in carico del problema attraverso un processo integrato e continuativo in cui deve essere garantito il governo coordinato degli interventi per favorire la riduzione del disturbo, nonché l'inserimento scolastico, sociale e lavorativo dell'individuo, orientato al più completo sviluppo delle sue potenzialità.
      A tale fine è innanzitutto necessario procedere a un rapido accertamento diagnostico di una specifica DSA, con la combinazione tra gli strumenti di valutazione affidati a uno specialista e la segnalazione rapida dei primi sospetti da parte degli insegnanti. Successivamente, occorre mettere in atto tutte quelle misure di supporto a carattere umano-relazionale indispensabili per creare un ambiente sereno da cui il dislessico può trarre la fiducia necessaria a evitare le tensioni nervose e le frustrazioni che incidono negativamente nel processo di apprendimento, stando attenti a non mettere in atto, ovviamente, forme di costrizione, rimprovero o minaccia che risulterebbero, a dir poco, controproducenti. Rientrano tra queste misure quegli accorgimenti a carattere dispensativo e compensativo raccomandati dalla circolare n. 4099/A/4, emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 5 ottobre 2004, con cui si sollecitano gli insegnanti a utilizzare strumenti che agevolino l'apprendimento di bambini e di ragazzi dislessici e a procedere a una valutazione specifica dei medesimi soggetti in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale. Nella circolare si specifica, altresì, che per adottare tali misure può essere sufficiente la diagnosi specialistica, non ritenendo opportuno, nel contempo, per bambini e ragazzi dislessici l'appoggio di un insegnante di
 

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sostegno, adeguatamente supportato da un centro specialistico per la diagnosi e la riabilitazione di tali disturbi.
      Queste misure, che prevedono l'uso di computer, calcolatrici, registratori, mezzi di video scrittura, andranno valutate alla luce del rapporto impiego-risultati.
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, così come avviene nel resto dei Paesi dell'Unione europea, riconoscere le DSA in modo sistematico, adottando tutte le misure idonee a mettere i ragazzi affetti da DSA in condizione di avvicinarsi al sapere senza le difficoltà incontrate finora.
      Condottieri come Carlo Magno e Napoleone Bonaparte, scrittori e poeti come Hans Christian Andersen e William Butler Yeats, Capi di Stato come Winston Churchill, John Fitzgerald Kennedy e George Washington, artisti come Pablo Picasso o scienziati come Albert Einstein, Galileo Galilei e Isaac Newton sono la dimostrazione di come le DSA non sono malattie e che una maggiore sensibilizzazione su questi problemi potrebbe cambiare molto il mondo della scuola che, a volte, per questi ragazzi più che un luogo dove crescere, apprendendo, è diventato un luogo di sofferenze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
      2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap e per esse non possono essere costituiti i gruppi di studio e di lavoro previsti dall'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. La dislessia è un disturbo specifico che si manifesta come difficoltà nella decodifica della lettura.
      4. La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nella realizzazione grafica.
      5. La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nei processi di cifratura.
      6. La discalculia è un disturbo specifico del calcolo che si manifesta in una debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di cognizione numerica e nelle procedure esecutive.
      7. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
      8. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura o di calcolo e possono costituire una limitazione importante dell'inserimento scolastico e per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

 

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Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire i necessari ausili agli alunni con DSA;

          b) prevenire ritardi nell'apprendimento e l'abbandono scolastico;

          c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

          d) realizzare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) introdurre modalità di verifica e di valutazione che incoraggino gli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e formare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione).

      1. Entro i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, sono realizzate attività diagnostiche volte a individuare precocemente gli alunni a rischio

 

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di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
      3. Tutti i soggetti con DSA hanno diritto a una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato.
      4. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.
      5. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, è notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

Art. 4.
(Formazione nella scuola
e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.
      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per la loro individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
      3. Sono altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo, tenuto conto della progressiva trasformazione del Paese in una società multietnica.

 

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Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.
      2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.
      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire l'abbandono scolastico e le implicazioni psicologiche ad esso conseguenti;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

          f) prevedere percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari quali il bilinguismo.

      4. Agli alunni con DSA sono garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa delle loro difficoltà nella decodifica o nella produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

 

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Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
      2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle necessità dei soggetti con DSA.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.
      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di diagnosi e di riabilitazione previste dall'articolo 3.
      3. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui

 

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all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.
      5. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate a evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
      6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità e il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.
(Regioni a statuto speciale e province
autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.


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