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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2053 |
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo penitenziario;
c) vice questore aggiunto penitenziario.
2. È istituito il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;
d) dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria di fascia B.
3. Il personale del ruolo speciale, in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge, può accedere alle qualifiche dirigenziali nei limiti del 20 per cento dei posti messi a disposizione.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al presente articolo è costituita da 515 unità»;
b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole: «Ai vice commissari penitenziari ed» sono soppresse;
2) al comma 5, le parole: «Ai commissari coordinatori penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai vice questori aggiunti penitenziari»;
c) all'articolo 9, alla rubrica, le parole: «vice commissario penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario penitenziario» e, ovunque ricorrano, le parole: «vice commissari penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «commissari penitenziari»;
d) l'articolo 11 è abrogato;
e) all'articolo 13, le parole: «commissario coordinatore penitenziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;
f) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «vice commissario penitenziario,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;
g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo penitenziario;
d) vice questore aggiunto penitenziario.
2. La dotazione organica di cui al presente articolo è costituita da 200 unità.
3. La tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto»;
h) all'articolo 26, le parole: «commissario coordinatore penitenziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;
i) le tabelle D ed E sono abrogate.
2. Agli articoli 46-bis, 47-bis e 48-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «vice commissario penitenziario», ovunque ricorrano, sono soppresse e le parole: «commissario coordinatore penitenziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario».
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica di vice commissario e di commissario penitenziario è inquadrato nella qualifica di commissario capo e conserva l'anzianità maturata nel ruolo per la progressione alla qualifica superiore. Il personale del medesimo Corpo che riveste la qualifica di commissario capo è inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.
2. Per il personale di cui al primo periodo del comma 1, ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, il periodo di permanenza nella qualifica di appartenenza è ridotto di un terzo.
1. All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.
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