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PDL 2053

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2053



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LONGHI

Disposizioni in materia di istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria

Presentata il 12 dicembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, rappresenta il più importante e complessivo intervento di riforma dell'amministrazione penitenziaria degli ultimi anni: esso prevede, tra l'altro, la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, e di un ruolo direttivo speciale.
      Tale delega è stata esercitata dal Governo con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che all'articolo 5 prevede l'istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e all'articolo 20 l'istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria.
      Successivamente, con il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è stato però attuato il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato. In particolare, con quest'ultimo intervento, non viene prevista la qualifica di vice commissario: ciò significa che coloro che frequentano i corsi di formazione acquistano il grado di commissario. La stessa cosa non accade, però, per la polizia penitenziaria, nella quale la frequentazione dei corsi di formazione professionale si conclude con l'acquisizione della qualifica di vice commissario. Ciò ha creato una sperequazione tra i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e quelli della Polizia di Stato che l'articolo 12 della citata legge 28 luglio 1998, n. 266, voleva invece far coincidere, rendendo così necessarie le modifiche previste dalla presente proposta di legge.
      La proposta di legge modifica infatti il citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ridefinendo i ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolandoli in maniera analoga ai corrispondenti ruoli dei commissari
 

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della Polizia di Stato, così come regolati e definiti nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
      In particolare la proposta di legge non prevede più, all'interno del ruolo direttivo ordinario, la qualifica di «vice commissario penitenziario» (le cui funzioni sono attribuite al «commissario penitenziario» che ha frequentato l'apposito corso di formazione) mentre la qualifica di «commissario coordinatore penitenziario» è sostituita dalla qualifica di «vice questore aggiunto penitenziario».
      Quanto al ruolo direttivo speciale rimane la qualifica di «vice commissario penitenziario» (previa frequenza dell'apposito corso di formazione), mentre la qualifica di «commissario coordinatore penitenziario» è sostituita con quella di «vice questore aggiunto penitenziario».
      Il personale che riveste la qualifica di vice commissario e di commissario penitenziario sarà inquadrato nella qualifica di commissario capo, mentre il personale che riveste quella di commissario capo sarà inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.
      La proposta di legge, infine, modifica l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nella parte in cui esclude l'istituzione di ruoli dirigenziali all'interno del Corpo di polizia penitenziaria. Ciò consente di istituire il ruolo dei dirigenti, articolato nelle quattro qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria e dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria di fascia B, anch'esso in analogia con l'articolazione del ruolo dei dirigenti previsto per la Polizia di Stato.
      La presente proposta di legge, dunque, risulta necessaria al fine di far coincidere, nello spirito dell'intervento riformatore del 1999, le carriere direttiva e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato, ottenendo così un riordino equilibrato e ragionevole degli organici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

          b) commissario capo penitenziario;

          c) vice questore aggiunto penitenziario.

      2. È istituito il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) primo dirigente;

          b) dirigente superiore;

          c) dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria;

          d) dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria di fascia B.

      3. Il personale del ruolo speciale, in possesso del titolo di studio prescritto dalla legge, può accedere alle qualifiche dirigenziali nei limiti del 20 per cento dei posti messi a disposizione.
      4. La dotazione organica dei ruoli di cui al presente articolo è costituita da 515 unità»;

 

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          b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 3, le parole: «Ai vice commissari penitenziari ed» sono soppresse;

              2) al comma 5, le parole: «Ai commissari coordinatori penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai vice questori aggiunti penitenziari»;

          c) all'articolo 9, alla rubrica, le parole: «vice commissario penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «commissario penitenziario» e, ovunque ricorrano, le parole: «vice commissari penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «commissari penitenziari»;

          d) l'articolo 11 è abrogato;

          e) all'articolo 13, le parole: «commissario coordinatore penitenziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

          f) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «vice commissario penitenziario,» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

          g) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. - (Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. È istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, analogo a quello del corrispondente ruolo della Polizia di Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) vice commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

          b) commissario penitenziario;

          c) commissario capo penitenziario;

          d) vice questore aggiunto penitenziario.

 

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      2. La dotazione organica di cui al presente articolo è costituita da 200 unità.
      3. La tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto»;

          h) all'articolo 26, le parole: «commissario coordinatore penitenziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario»;

          i) le tabelle D ed E sono abrogate.

      2. Agli articoli 46-bis, 47-bis e 48-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «vice commissario penitenziario», ovunque ricorrano, sono soppresse e le parole: «commissario coordinatore penitenziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto penitenziario».

Art. 2.

      1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica di vice commissario e di commissario penitenziario è inquadrato nella qualifica di commissario capo e conserva l'anzianità maturata nel ruolo per la progressione alla qualifica superiore. Il personale del medesimo Corpo che riveste la qualifica di commissario capo è inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.
      2. Per il personale di cui al primo periodo del comma 1, ai fini della promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, il periodo di permanenza nella qualifica di appartenenza è ridotto di un terzo.

Art. 3.

      1. All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono soppresse.


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