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PDL 2370

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2370



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI VIRGILIO, ARACU, AZZOLINI, BAIAMONTE, BARBIERI, BERNARDO, BIANCOFIORE, BOCCIARDO, BRUSCO, CAMPA, CICU, COLUCCI, GIULIO CONTI, CRIMI, D'AGRÒ, DE CORATO, DI CAGNO ABBRESCIA, FABBRI, FALLICA, FORLANI, FRANZOSO, GARDINI, GRECO, JANNONE, LENNA, LISI, MARTINELLO, MAZZARACCHIO, MAZZONI, MEREU, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, MONDELLO, OSVALDO NAPOLI, PEDRIZZI, PELINO, SANZA, TUCCI, ZANETTA

Disposizioni per tutelare il diritto alla salute e agevolare l'assistenza domiciliare in favore delle persone diversamente abili affette da patologie respiratorie croniche invalidanti

Presentata il 14 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le difficoltà frequentemente segnalate dalle persone portatrici di patologie respiratorie e la gravità degli effetti derivanti da abitazioni insalubri e strutturate senza le appropriate cautele inducono a considerare come indifferibile l'approvazione di una normativa con la quale, conservando la salvaguardia dei diritti reali dei terzi, possa promuoversi un miglioramento delle condizioni di vita degli infermi con tali patologie.
      Va considerato che la presente proposta di legge si limita a operare in favore dei soggetti la cui conclamata condizione patologica risulti con caratteristiche dimostrate di permanenza e di cronicità, circoscrivendo i propri effetti ai malati cronici dichiarati invalidi civili per cause di lavoro, militari e di guerra, per i quali circoscritte e, talora, esigue modifiche dell'abitazione si prefiggono sensibili miglioramenti ambientali e della qualità della vita.
 

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      Ulteriore presupposto della disciplina della presente proposta di legge è la residenza stabile, cosicché ne risultino prevenute applicazioni non rigorosamente correlate alle condizioni di salute nella continuità dello svolgimento delle attività vitali, talora subordinato all'assistenza e alla presenza di badanti o di personale infermieristico.
      Dall'approvazione di questa proposta di legge nessun onere deriverà per la finanza pubblica e non risulteranno pregiudicati interessi pubblici o diritti di terzi; ne conseguirà invece una semplificazione burocratica.
      Cosicché, considerata anche la modesta entità degli interventi, si è ritenuto che la comunicazione al comune, eventualmente alla regione o agli enti sub-delegati e agli eventuali condomini, costituisce sufficiente garanzia dell'effettività dei presupposti e dell'efficacia delle misure e degli accorgimenti indispensabili ad assicurare l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei soggetti invalidi affetti da patologie respiratorie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel quadro dei princìpi recati dal decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla salute anche delle persone diversamente abili affette da patologie respiratorie croniche invalidanti, possono essere realizzate opere strettamente funzionali volte a rimuovere gli ostacoli e le barriere esistenti negli ambienti di vita di residenzialità privata, sovvenzionata e agevolata stabilmente occupati, consistenti nella realizzazione, a spese dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, purché nei limiti degli standard stabiliti dai singoli comuni ove si trova l'immobile adibito a residenza, di modifiche strutturali necessarie a soddisfare le condizioni di aerazione nonché di interventi ristrutturativi interni atti ad agevolare l'assistenza domiciliare.
      2. Le opere interne e quelle di cui all'articolo 900 del codice civile possono essere eseguite in deroga agli articoli 1108, 1120, 1123 e 1136 del codice civile e i relativi progetti tecnici e certificati di assenza di pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza, quale preavviso ai sensi dell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, devono essere comunicati ai comuni di residenza, con le medesime modalità e con gli effetti dell'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, unendo ad essi il certificato rilasciato, in carta libera, da un medico di struttura sanitaria pubblica attestante

 

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la patologia cronica invalidante, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione, nonché copia dell'atto di proprietà o del contratto di locazione registrato con reddito e con dichiarazione giurata di assenso del proprietario dell'immobile.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Hanno diritto all'attuazione degli accorgimenti ritenuti necessari e degli altri interventi di cui all'articolo 1 le persone permanentemente riconosciute invalidi civili, per servizio, per lavoro, militari o di guerra per infermità accertate di origine polmonare e bronchiale limitative per essi della normale fruizione di attività assistenziali anche domiciliari.

Art. 3.
(Modalità).

      1. L'intervenuta comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, da parte dei soggetti beneficiari, ovvero di chi ne esercita la tutela o la potestà, deve essere inviata anche agli altri proprietari dell'edificio o all'amministratore del condominio, qualora costituito, nonché al catasto fabbricati dell'ufficio provinciale competente dell'Agenzia del territorio.
      2. Le opere di cui all'articolo 1 devono essere improrogabilmente iniziate entro due mesi dall'invio del preavviso di cui al comma 2 dell'articolo 1, pena la decadenza dal beneficio.
      3. Il completamento delle opere di cui all'articolo 1 deve essere comunicato dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 all'autorità a cui sono stati trasmessi i relativi progetti entro tre mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2

 

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dell'articolo 1, al fine della non applicazione della decadenza di cui al comma 2 del presente articolo e dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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