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PDL 2462

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2462



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSSI GASPARRINI, FABRIS, WIDMANN, DATO, INTRIERI, ADENTI, ASTORE, BARANI, BRUSCO, CAPOTOSTI, CIOFFI, D'ELPIDIO, LI CAUSI, LONGHI, NUCARA, PICANO, RAITI, SATTA

Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa

Presentata il 28 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende offrire un sostegno alle famiglie e alle persone che hanno sottoscritto un mutuo per l'acquisto della prima casa e che, per diversi motivi, possono trovarsi in situazioni di insolvenza.

      I dati economici diffusi dagli istituti bancari italiani testimoniano difficoltà crescenti per quanto concerne il pagamento dei ratei del mutuo per la prima casa: un fenomeno sicuramente aggravato dalle variazioni al rialzo del costo generale del denaro determinate dalla Banca centrale europea (BCE), variazioni che gravano soprattutto su chi ha acceso un contratto a tasso variabile.

      Le direttive della BCE si sono tradotte in un interesse di riferimento passato, in poco meno di quindici mesi, dal 2 per cento al 3,75 per cento, con un trend che non sembra aver esaurito la sua corsa al rialzo e che inciderà ancora di più sulle rate che devono pagare le famiglie.

      Secondo i dati diffusi in questi giorni, dal 2002 al 2006 le famiglie che si trovano in difficoltà per quanto concerne il pagamento dei mutui sono passate da 356.000 a
 

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408.000. E solo nel corso del 2006 tali cifre hanno registrato un 5 per cento in più.

      Né conforta che, secondo i dati della Banca d'Italia, sia diminuita la consistenza del debito complessivo dei mutui, perché il corrispondente aumento delle case requisite e vendute all'asta (solo a Napoli e provincia sono in corso 5.320 procedure esecutive) può purtroppo dare giustificazione a un dato che solo erroneamente potrebbe essere letto come positivo.

      Riteniamo che l'importanza dell'abitazione, bene primario per ciascuno di noi e ancor più per le giovani coppie che costruiscono intorno alla prima casa buona parte del loro futuro, debba ricevere adeguate attenzione e tutela da parte del legislatore. Reputiamo importante intervenire a sostegno delle famiglie e dei cittadini attraverso l'istituzione di un Fondo di solidarietà che protegga il bene essenziale della casa per ogni persona.

      La presente proposta di legge istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

      Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure bancarie e delle spese notarili dei mutuatari che si trovano in difficoltà per il pagamento delle rate. I mutuatari possono chiedere di posticipare tali rate, prolungando la scadenza del mutuo primario, di un corrispondente numero di rate.

      Lo slittamento delle rate è possibile fino a un massimo di diciotto mesi complessivi e sono ammesse due richieste, salvo l'avvenuto inizio delle azioni esecutive di recupero delle medesime rate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 2.
(Sospensione del pagamento delle rate
dei mutui immobiliari).

      1. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
      2. La sospensione prevista dal comma 1 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

 

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Art. 3.
(Richiesta di accesso al Fondo).

      1. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dall'articolo 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.
      2. Per conseguire il beneficio di cui al comma 1, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Norme di attuazione).

      1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato improrogabilmente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere previsto dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a

 

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2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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