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PDL 2512

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2512



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato HOLZMANN

Modifiche agli articol1 65, 93 e 122 della Costituzione, in materia di limiti all'assunzione di incarichi rappresentativi e di governo statali e regionali

Presentata il 12 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di garantire l'ammodernamento delle nostre istituzioni è avvertito, oggi più che mai, da un corpo elettorale attento ed esigente, che sente come impellente il bisogno di favorire un processo di rinnovamento anche generazionale.
      Le riforme di cui il Paese necessita richiedono, nondimeno, una maggiore capacità di adeguarsi alle sempre più mutevoli condizioni sociali. Ma una classe politica asfittica e condannata all'assenza di forze giovani e propulsive rischia di svigorirsi e di ostacolare soprattutto il ricambio generazionale necessario. Il rinnovo della classe dirigente può, quindi, essere assicurato solo incidendo sull'istituto della rappresentanza parlamentare e sul meccanismo di conferimento degli incarichi di governo, sia a livello locale, sia a livello centrale.
      Pertanto, al fine di assicurare l'esigenza di una più agevole alternanza delle risorse umane nella vita politica del Paese, si rende necessaria la presente proposta di legge che, modificando norme di rango costituzionale, stabilisca, senza alimentare dubbi e incertezze, un limite massimo di mandati elettivi e di incarichi di governo.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge costituzionale, modificando l'articolo 65 della Costituzione, che disciplina un'ipotesi di incompatibilità tra l'ufficio di deputato e quello di senatore e rinvia alla legge ordinaria la determinazione di altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità, fissa a non più di quattro legislature consecutive, il numero massimo di mandati che ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire in qualità di membro del Parlamento.
 

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      L'individuazione del limite temporale è stato dettato da ragioni di ordine pratico che, finalizzate a garantire la piena realizzazione di una democratica alternanza della classe dirigente, non vogliono, tuttavia, penalizzare oltremodo quei cittadini che, dediti alla gestione diretta della politica nazionale o locale, hanno acquisito competenza e professionalità.
      I dubbi che una limitazione così rigida del mandati elettivi possa determinare la dispersione delle competenze acquisite e delle esperienze maturate e incentivare una tendenza alla deresponsabilizzazione nei confronti del corpo elettorale, proprio negli anni conclusivi dell'esperienza parlamentare, sono facilmente superabili attraverso le ovvie considerazioni che nessuno è insostituibile e che la prerogativa di una concreta innovazione politica sia per l'Italia una esigenza imprescindibile.
      Gli articoli 2 e 3 intervengono, invece, sugli articoli 93 e 122 della Costituzione, al fine di fissare il limite temporale di quattro legislature anche con riferimento agli incarichi di governo, sia a livello centrale sia a livello periferico, ed assicurare, anche nelle assemblee elettive regionali, un ricambio generazionale tanto auspicato.
      Il costante rinnovamento consentirà di ridimensionare fenomeni di malcostume quali il clientelismo e il nepotismo, purtroppo ancora frequenti nel nostro Paese, e rappresenterà per tutti i cittadini un forte segnale di trasparenza e di sano rinnovamento democratico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'ufficio di deputato o di senatore non può essere ricoperto per più di quattro legislature consecutive».

Art. 2.

      1. All'articolo 93 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di membro del Governo non può essere ricoperta per più di quattro legislature consecutive».

Art. 3.

      1. All'articolo 122 della Costituzione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

      «L'ufficio di consigliere regionale e la carica di membro della Giunta regionale non possono essere ricoperti per più di quattro legislature consecutive».


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