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PDL 1061

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1061



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORONI

Disciplina delle professioni sanitarie in materia di salute visiva. Istituzione della figura tecnica professionale di ottico optometrista

Presentata il 9 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha ad oggetto il riordino della disciplina delle professioni sanitarie in materia di salute visiva; in particolare essa istituisce la figura dell'ottico optometrista e disciplina le modalità di collaborazione tra questa figura e il medico oculista.
      L'esigenza di prevedere una legge che disciplini le attività svolte nell'ambito della oftalmologia e la conseguente definizione nonché aggiornamento delle diverse figure sanitarie del settore trova giustificazione, in particolare, nell'opportunità di assicurarne un riordino sistematico.
      I progressi tecnici e scientifici della medicina in generale hanno assunto, negli ultimi anni, caratteri assai spiccati per l'oftalmologia, o medicina oculistica, che è divenuta via via nel tempo sempre più una branca chirurgica senza per questo dismettere le attività diagnostiche e terapeutiche non prettamente chirurgiche.
      È del resto noto che, per assecondare i progressi della medicina, è necessario assicurare un impegno sempre maggiore nella formazione e nell'aggiornamento sanitario che, con qualità e carattere professionale, possa fornire ausilio e sostegno adeguato ai progressi richiamati.
      La giusta sintesi di impegni, studi e responsabilità, sia pure a diversi livelli, può consentire che i progressi della medicina e della chirurgia oculistica acquistino nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione della salute visiva una efficacia adeguata allo sforzo e alle accresciute aspettative dei pazienti.
      Obiettivo principale della presente proposta di legge resta in ogni caso la disciplina delle attività optometriche.
      Al riguardo c'è da precisare che in sede comunitaria non vi è alcun richiamo normativo circa la specifica figura dell'optometrista. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha espressamente dichiarato che spetta semmai ai singoli Stati provvedere alla previsione e alla regolamentazione di tale figura.
 

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      Nel nostro Paese, a differenza di altri, non vi è una forte domanda di tale figura specifica. Questo avviene in Paesi quali la Gran Bretagna, dove vi è un numero ristretto di medici oculisti e gli optometristi sono sì numerosi, ma preparati con studi universitari di otto anni, al pari di quanto previsto negli Stati Uniti.
      Il fabbisogno di questa figura è invece minore laddove è elevato il numero dei medici oculisti, come avviene in Italia dove ne operano circa 7.000, anche grazie alle numerose scuole di specializzazione attive presso le facoltà di medicina e chirurgia che fino ad oggi hanno ben funzionato.
      Per ragioni di economia sanitaria e di continuità assistenziale, è perciò evidente l'opportunità di ricomprendere l'attività optometrica nei compiti del medico oculista.
      La creazione di una distinta e autonoma figura sanitaria trova la sua ragion d'essere nella volontà di contrastare un fenomeno assai vasto di abusivismo, strisciante e in parte tollerato, diffusosi negli ultimi due decenni nel nostro Paese, attraverso il quale molti ottici si sono definiti «optometristi».
      È dunque evidente la necessità di prevedere una specifica proposta di legge che possa arginare un fenomeno così marcato.
      Non pochi esercizi di ottico - che in realtà, come indicato, è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie e che come tale prevede la possibilità di esercitare il commercio di occhiali e di lenti a contatto forniti e applicati ai clienti - si definiscono esercizi di «ottico-optometrista».
      Il tutto avviene con l'effetto di un vero e proprio messaggio ingannevole nei confronti del pubblico. Particolarmente gravi sono poi i casi non infrequenti di compromissione della salute visiva che derivano da non corrette misurazioni della vista e a causa di «prescrizioni» da parte di sedicenti ottici optometristi privi di adeguato percorso formativo e professionale.
      Da questi gravi fenomeni deriva altresì un pericolo per la stessa circolazione stradale, dal momento che l'abilitazione alla guida è oggi subordinata a una visita di un medico generico non oculista il quale, talvolta, finisce spesso per basarsi su correzioni di occhiali «prescritti» da «optometristi» che in realtà sono soltanto degli ottici.
      Come si è già accennato, la figura dell'optometrista - al contrario - non ha una propria disciplina, né in Italia né in Europa; tanto che lo stesso Ministero della salute è spesso chiamato a respingere - non senza ragioni - il rilascio di certificazioni di equipollenza nel nostro Paese a titoli conseguiti all'estero dove, pur a fronte di percorsi formativi molto seri, emergono talvolta casi di studi e di formazioni in optometria che costituiscono mere parvenze.
      A tal fine si è aggiunta, quale elemento di chiarezza, una relativamente recente giurisprudenza della Corte di cassazione che ha sancito - enunciando un principio apparentemente fondato su criteri di formalismo giuridico (applicazione della cosiddetta «norma penale in bianco») - sia pure senza rifarsi a basi di carattere scientifico, che lo svolgere attività di «optometrista», in virtù della previsione dell'articolo 348 del codice penale, non deve essere considerato un illecito perché, trattandosi di una figura non disciplinata e per la quale non è prevista l'iscrizione a un albo professionale essa può essere esercitata da chiunque (e dunque, paradossalmente, non solo dall'ottico che pretende comunemente di esercitarla per un suo particolare, esclusivo e inesistente fondamento di diritto).
      La pronuncia in esame, in sé certamente discutibile - sicuramente per totale carenza di fondamento scientifico, ma anche perché sembra aver dimenticato che le professioni sanitarie in Italia sono tipizzate per via legislativa e non consentono un criterio applicativo quale quello enunciato da una sezione penale della Corte di cassazione (se non con compromissione del principio fondamentale del diritto costituzionale alla salute) - ha comunque il merito di aver messo in evidenza l'esistenza di una incertezza normativa che si vuol appunto correggere mediante la presente iniziativa legislativa.
 

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      Con l'articolo 1 sono enunciate le finalità della legge: disciplinare, attraverso il riordino e la ridefinizione aggiornata dei rispettivi compiti e profili, la collaborazione tra la figura dell'ottico optometrista, istituita ai sensi dell'articolo 3 della proposta di legge, e il medico oculista, al fine del miglioramento della salute dell'apparato visivo della popolazione.
      Con l'articolo 2 è anzitutto sancito, come si è anticipato, il principio che realizza l'esigenza di definire con legge, per superare ogni incertezza, l'attribuzione in via esclusiva delle attività optometriche al medico oculista, all'ottico optometrista e alla figura ad esaurimento dell'ottico.
      Con l'articolo 3 viene istituita la figura dell'ottico optometrista, il quale può effettuare tra l'altro ogni tipo di misurazione dei vizi della refrazione visiva, con esclusione dei soggetti in età pediatrica.
      Con gli articoli 4 e 5 sono ulteriormente definiti i compiti dell'ottico optometrista nella loro correlazione con le prescrizioni e le certificazioni che, in ragione delle esigenze di protezione e tutela della salute visiva, sono riservate ai medici oculisti.
      A tale scopo è previsto che ogni attività dell'ottico optometrista trovi origine in una certificazione del medico oculista che attesti l'assenza di patologie oculari.
      La certificazione è valida per un congruo periodo di tempo, durante il quale l'ottico optometrista può procedere all'adeguamento delle lenti di cui il soggetto è portatore (oggi l'ottico può soltanto applicare nuove lenti uguali a quelle che gli vengono presentate ovvero sostituirle qualora rotte: si tratta di una regola limitativa ed empirica che, tra l'altro, non offre adeguate garanzie).
      In presenza di patologie oculari sarà comunque necessaria una nuova visita oculistica.
      La certificazione ha validità di quattro anni per i soggetti adulti; due anni per i soggetti in età pediatrica e per quelli oltre i sessantacinque anni di età, fascia nella quale le patologie oculari possono avere uno sviluppo così rapido da non poter consentire una previsione di stabilità superiore, appunto, ai due anni; fatta salva naturalmente l'ipotesi in cui, a seguito della propria valutazione, il medico oculista ritenga di attribuire alla sua certificazione una validità più breve.
      D'altra parte (articolo 4), poiché non si può richiedere all'ottico optometrista un'attività medico-diagnostica, qualora egli rilevi una alterazione della normale capacità visiva, non procederà all'adeguamento della correzione visiva ma dovrà ovviamente, in tale caso, limitarsi a invitare il soggetto a rivolgersi al medico oculista. La diminuzione di acuità visiva corretta, infatti, può essere elemento indicatore di una patologia in corso, che il medico oculista dovrà accertare.
      L'articolo 5 in particolare definisce l'esercizio dell'attività di ottico optometrista e l'istituzione in ogni regione del relativo albo professionale.
      L'articolo 6 disciplina alcune attività specifiche, mentre gli articoli 7 e 8 definiscono norme di attuazione e transitorie. In particolare, l'articolo 8 prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge siano istituite apposite commissioni ai fini dell'attribuzione del titolo e dell'abilitazione all'esercizio della professione di ottico optometrista.
      L'articolo 9 prevede la possibilità di istituire corsi triennali per il rilascio del diploma di laurea abilitante all'esercizio dell'attività tecnica professionale non sanitaria di ottico optometrista, secondo le norme in materia di numero programmato di cui alla legge n. 264 del 1999, e successive modificazioni.
      La legge n. 264 del 1999, e successive modificazioni, ha infatti, tra l'altro, sancito il corretto principio che l'avvio dei corsi per la formazione universitaria avvenga non solo previo accertamento che le università hanno i mezzi e gli strumenti per preparare i diplomandi, ma anche in relazione al «fabbisogno sociale», ovvero alla stessa domanda di mercato della figura che si vuole preparare; ciò per evitare il fenomeno, peraltro già diffuso e ben noto, della cosiddetta «disoccupazione intellettuale».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Ai fini del riordino e del miglioramento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute visiva, la presente legge, attraverso la definizione dei rispettivi compiti, detta le modalità di collaborazione tra il medico oculista e la figura tecnica professionale di ottico optometrista di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Attività optometrica).

      1. L'attività optometrica di misurazione dei vizi della refrazione visiva è riservata al laureato in medicina e chirurgia specialista in oftalmologia e all'ottico optometrista di cui all'articolo 3, nonché alla figura ad esaurimento dell'ottico di cui all'articolo 10, nei limiti fissati dallo stesso articolo.

Art. 3.
(Istituzione della figura tecnica
professionale di ottico optometrista).

      1. È istituita la figura tecnica professionale di ottico optometrista il quale, previa certificazione del medico oculista che attesti, con le modalità di cui all'articolo 4, l'assenza di patologie oculari, effettua ogni tipo di misurazione dei vizi della refrazione visiva, con esclusione dei soggetti in età pediatrica, appronta e fornisce occhiali, lenti a contatto, correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti e altri ausili ottici.

 

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Art. 4.
(Modalità di collaborazione tra il medico oculista e l'ottico optometrista).

      1. La certificazione del medico oculista di cui all'articolo 3 ha validità per quattro anni dal suo rilascio, ovvero per due anni per i soggetti con più di sessantacinque anni di età e per quelli in età pediatrica. Il medico oculista può ridurre la validità temporale della certificazione nel caso in cui accerti una patologia connessa o influente sulla funzione visiva o una patologia della cornea in genere.
      2. L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, quali la tonometria e la campimetria, l'effettuazione di diagnosi, l'elaborazione e l'esecuzione di terapie, compresa la correzione di difetti mediante laser a eccimeri o altre tecnologie, o ogni altra attività di tipo invasivo.
      3. L'ottico optometrista non può prescrivere e somministrare farmaci di alcun tipo, compresi i colliri diagnostici.
      4. L'ottico optometrista fornisce al termine dell'esame della capacità visiva adeguata informazione scritta di quanto ha riscontrato.
      5. L'ottico optometrista, qualora rilevi un'alterazione della normale capacità visiva, astenendosi da ogni diagnosi, sospende ogni fornitura o applicazione e indirizza la persona sottoposta all'esame al medico oculista di fiducia della stessa.
      6. Rimane escluso l'impiego da parte dell'ottico optometrista di ogni dispositivo medico di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 5.
(Esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista. Istituzione dell'albo regionale).

      1. L'ottico optometrista, osservate le modalità di collaborazione con il medico oculista di cui all'articolo 4, svolge la propria attività professionale in forma autonoma ovvero di dipendenza o in forma di collaborazione coordinata e continuativa

 

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in strutture imprenditoriali, industriali, artigianali o commerciali.
      2. In ogni regione è istituito, secondo il criterio della residenza, l'albo degli ottici optometristi. La tenuta dell'albo avviene con le modalità fissate dalla regione e sotto il controllo della regione medesima. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione dell'albo si provvede mediante contributi a carico degli iscritti.

Art. 6.
(Attività specifiche).

      1. Fermo restando che le lenti a contatto rientrano nei dispositivi medici di cui all'allegato IX, parte I, punto 1.2, annesso al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, esse possono essere applicate dall'ottico optometrista previa certificazione del medico oculista della non sussistenza di patologie che ne sconsiglino l'applicazione.

Art. 7.
(Decorrenza della nuova disciplina).

      1. Le disposizioni relative ai compiti e all'esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista di cui agli articoli 3, 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 5, comma 1, nonché le disposizioni in materia di certificazione del medico oculista di cui all'articolo 4, comma 1, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni richiamate al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Art. 8.
(Norme transitorie).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni,

 

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avvalendosi delle università e sentite le associazioni mediche oculistiche e le associazioni di categoria degli ottici maggiormente rappresentative, istituiscono apposite commissioni che attribuiscono, attraverso prove selettive consistenti nella valutazione dei titoli e in apposite prove abilitanti, il titolo e l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le associazioni di cui al comma 1, le regioni dettano le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle prove di cui al medesimo comma 1 nonché della documentazione comprovante i titoli da presentare da parte degli aventi diritto.
      3. Hanno diritto a partecipare alle prove selettive coloro che sono in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e che hanno conseguito attestati per lo svolgimento dell'arte ausiliaria di ottico ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. In caso di ritardo nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo ovvero in caso di ritardo nell'espletamento delle selezioni, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e successive modificazioni.
      5. Le prove selettive di cui al presente articolo si svolgono con cadenza triennale.

Art. 9.
(Istituzione di corsi di laurea triennali).

      1. Le università istituiscono e attivano, nell'ambito delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, appositi corsi triennali per il rilascio del diploma di laurea abilitante all'esercizio dell'attività professionale tecnica non sanitaria di ottico optometrista. Le facoltà che organizzano i corsi di cui al presente comma, per l'espletamento degli insegnamenti di natura sanitaria, si coordinano con le facoltà di medicina e chirurgia.

 

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      2. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 è richiesto il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
      3. L'accesso ai corsi di laurea è programmato secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264.
      4. Gli attestati e i diplomi conseguiti dagli ottici alla data di entrata in vigore della presente legge possono costituire titolo preferenziale e comunque valutativo per l'ammissione ai corsi universitari di cui al presente articolo.
      5. Le università determinano le modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al presente articolo di coloro che hanno conseguito il titolo di ortottista-assistente di oftalmologia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 10.
(Norme finali).

      1. Permane ad esaurimento la figura professionale dell'ottico, appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che esercita la propria attività nei limiti di cui agli articoli 13 e 22 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e al decreto del Ministro della sanità 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, e successive modificazioni, e con l'osservanza delle previsioni in materia di modalità di collaborazione con il medico oculista di cui all'articolo 4 della presente legge.


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