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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2451 |
a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;
b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;
c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.
La presente proposta di legge nasce anche dall'esigenza di incentivare il mercato discografico a produrre le opere degli artisti emergenti. Per realizzare questo obiettivo, si propone di defiscalizzare o finanziare le etichette discografiche che investono in registrazioni, promozione e distribuzione di almeno dieci artisti emergenti all'anno.
Inoltre l'attuale normativa riguardante le esibizioni dal vivo e le produzioni musicali appare inadeguata ad assicurare un adeguato sviluppo del settore. La convenzione tra la SIAE e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), del 10 ottobre 2000, per la riscossione dei contributi previdenziali durante gli spettacoli, ha comportato un sensibile aumento della burocrazia a carico di organizzatori e di gestori di locali; una diminuzione nelle retribuzioni ai musicisti dilettanti e semiprofessionisti; una preoccupante diminuzione della frequenza degli spettacoli. Tutto ciò è molto negativo, in quanto provoca una netta flessione di tutte le attività legate allo spettacolo. Tanto da far ritenere che l'attuale legislazione in materia di spettacolo penalizzi fortemente l'attività dilettantistica e semiprofessionale, danneggiando la creatività giovanile, limitando gli spazi e le possibilità di libera espressione artistica e culturale. Appare dunque opportuno riflettere, come richiesto dai giovani musicisti, su un intervento per modificare in modo sostanziale il trattamento di tutte le forme artistiche e culturali, che in Italia sono la netta maggioranza, che non hanno o non hanno ancora implicazioni professionali definitive.
La presente proposta di legge si prefigge anche un recupero del sommerso e delle varie forme di illegalità nel panorama della musica dal vivo in Italia; il sostegno e la promozione della musica giovanile, emergente e con obiettivi di professionalità; l'avvio della riforma dell'intervento di due enti pubblici (la SIAE e l'ENPALS) la cui gestione appare talvolta inadeguata.
Il turismo, pur essendo sempre stato considerato un'attività rilevante per l'economia, è stato però trattato sinora come un'attività economica marginale, per la quale vi è stata quasi esclusivamente una incentivazione a pioggia di strutture, fuori da ogni logica programmatoria, indipendentemente da concreti interventi volti a creare le condizioni per rendere possibile una sua ulteriore crescita. Il primo punto da sottolineare è dunque l'esigenza di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica.
Occorre poi andare avanti nella riduzione della pressione fiscale, e prevedere misure a sostegno della piccola e media impresa turistica, quali per esempio la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la rimozione dei provvedimenti che penalizzano le strutture balneari. Per quanto riguarda l'IVA, occorre intervenire per un'armonizzazione dell'aliquota per l'intero settore, considerato che i Paesi europei turisticamente più importanti praticano regimi IVA con aliquote inferiori al 10 per cento. L'Italia sopporta quindi un differenziale negativo che falsa la concorrenza interna all'Europa. Laddove si è proceduto a una riduzione dell'aliquota, si è assistito a un incremento del volume d'affari e a un conseguente aumento complessivo delle entrate dello Stato. Le imprese turistiche italiane sanno che la partita per consolidare le proprie posizioni e per conquistare nuovi mercati si gioca anche sul terreno dei prezzi e della qualità. Ci deve essere una qualità diffusa, non solo delle imprese, ma una qualità di sistema territoriale, la qualità nella pubblica amministrazione: questo è il traguardo per l'intero sistema Italia.
Nella presente proposta di legge si interviene dunque a favore del settore turistico, con attenzione anche a quelle attività di spettacolo dal vivo che rappresentano un valore aggiunto della nostra
1) di tipo ordinamentale, per rendere più chiare e omogenee le norme che presiedono al corretto funzionamento del mercato;
2) di sostegno allo sviluppo, con incentivi all'offerta per incoraggiare la domanda di accesso e con interventi per la promozione di iniziative legate ad alcuni settori.
La ratio che ispira l'articolo 4 della presente proposta di legge è, da un lato, quella di accompagnare e sostenere la trasformazione dell'industria musicale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e, dall'altro, quella di promuovere fortemente il prodotto musicale italiano e dei giovani, favorendo lo sviluppo di sinergie fra cinema e musica.
Si sottolinea, inoltre, la previsione di un credito d'imposta pari al 5 per cento in favore delle imprese fonografiche che effettuino entro il 2008 investimenti in:
a) attività per la ricerca e lo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.
Con la presente proposta di legge si vogliono quindi colmare il disimpegno e la «miopia» riformatrice dimostrati dal legislatore negli ultimi anni e proporre una visione moderna della musica contemporanea, nella consapevolezza che la cultura costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale. È questo patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, che va tutelato, promosso, rilanciato e incentivato.
1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:
a) tutelare e valorizzare le attività musicali e promuoverne lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive e di diffusione commerciale;
b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;
c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;
d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione dello studio dello strumento musicale e del canto.
3. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e in tutte le loro manifestazioni, compresa la musica popolare, patrimonio delle culture e dei popoli a cui lo Stato riconosce pari dignità e favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, di distribuzione, di coordinamento e di ricerca in campo musicale.
4. Lo Stato riconosce, altresì, il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia:
a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali;
b) promuove la formazione di un archivio della musica popolare in audio e video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali;
c) promuove la realizzazione di un portale musicale dei popoli italiani;
d) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e all'elaborazione musicali.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, le regioni promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.
3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, ai comuni, alle province e alle città metropolitane spetta il compito di:
a) incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;
b) concorrere con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali mediante piani regionali triennali;
c) promuovere e realizzare le infrastrutture per la fruizione della musica, nonché per la ricerca e l'elaborazione musicali.
4. Allo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, di sperimentazione, di formazione e di ricerca nel campo delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) sostenere la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;
b) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;
c) promuovere i festival nazionali e internazionali di musica italiana;
d) promuovere all'estero la musica italiana, anche attraverso la partecipazione a eventi fieristici internazionali;
e) promuovere la ricerca nel campo della composizione, dell'esecuzione, degli studi musicali e della didattica;
f) sostenere l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale.
1. Al numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti fonografici;».
2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il finanziamento agevolato di progetti destinati alla promozione e al sostegno di giovani compositori e di gruppi musicali, con una dotazione di 15 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.
3. Al Fondo di cui al comma 2 possono accedere:
a) case discografiche che producono esclusivamente prodotti musicali;
b) emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 30 per cento della programmazione;
c) aziende impresarie che rappresentano giovani emergenti e gruppi di musica regionale;
d) produttori fonografici che realizzano supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.
4. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione musicale di giovani artisti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui,
1. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 15 milioni di euro e che non sono possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti, ai sensi dei commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al comma 1, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato.
3. Le spese per le quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime o seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, di post-produzione e di promozione del prodotto;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 e sono stabilite le procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 3.
7. Al fine di sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali di artisti emergenti le aziende discografiche che producono le opere di almeno cinque nuovi artisti nel corso dell'anno hanno diritto a:
a) defiscalizzare gli investimenti delle relative campagne promozionali per il 25 per cento dei loro capitali investiti;
b) accedere al Fondo per la musica di cui all'articolo 11 a copertura del 50 per cento di ogni singolo progetto di produzione del primo album di un artista, aggiuntivo ai cinque prodotti annualmente.
8. Le emittenti radiofoniche e i canali televisivi che trasmettono oltre il 50 per cento di musica locale hanno diritto a:
a) godere di incentivi e sgravi fiscali in merito alle aliquote IVA e ai diritti d'autore;
b) accedere ai finanziamenti del Fondo per la musica di cui all'articolo 11, purché siano stazioni radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 20 per cento della programmazione totale.
1. Al fine di valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere, all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. Le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota IVA pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati».
2. Chiunque voglia pubblicizzare, attraverso manifesti o locandine, spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, deve presentare domanda presso il comune in cui intende svolgere la pubblicità secondo una delle seguenti modalità:
a) quando la pubblicità è effettuata mediante manifesti su impianti pubblicitari cittadini e l'affissione è svolta direttamente dal servizio affissioni mediante l'ausilio della ditta appaltatrice, è dovuto il pagamento del diritto di affissione, diminuito della metà nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate con utilizzo di
b) quando la pubblicità è effettuata mediante locandine nei locali pubblici cittadini e la distribuzione è svolta direttamente dall'interessato, egli è tenuto al pagamento del canone di pubblicità, fatto salvo che si tratti di locandine pubblicitarie di eventi organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani. In questo caso non è dovuto alcun pagamento.
1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva una percentuale non inferiore all'80 per cento del palinsesto musicale alla diffusione di musica italiana, riservandone un 10 per cento alla trasmissione di nuovi prodotti musicali.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, è prevista l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, è stanziata annualmente la somma di 20 milioni di euro, vincolata nei capitoli di spesa del Fondo per la musica di cui all'articolo 11.
3. Le imprese fonografiche che intendono ottenere i contributi, devono presentare domanda al Ministero per i beni
«6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione
b) alla parte III della tabella A, dopo il numero 121 è inserito il seguente:
«121-bis) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a sostenere la produzione musicale e la musica dal vivo, a incentivare l'attività dei giovani musicisti, dilettanti e con obbiettivi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire un bonus sui proventi per i diritti d'autore della SIAE per gli autori e i compositori al di sotto dei trentacinque anni di età;
b) riordinare le modalità di iscrizione all'ENPALS dei giovani artisti, prevedendo in particolare il graduale superamento del minimo di giornate di lavoro per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;
c) con riferimento alle collaborazioni, allineare il regime delle aliquote contributive dell'ENPALS con quello previsto per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
d) adottare disposizioni volte ad assicurare una maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corresponsione dei proventi della SIAE.
1. La SIAE, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.
1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la musica.
2. Al finanziamento del Fondo si provvede con la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale che la SIAE ha applicato nei confronti dei responsabili.
3. Al finanziamento del Fondo si provvede, inoltre, con:
a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;
b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;
c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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