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PDL 2599

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2599



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1214)

presentato dal ministro dell'università e della ricerca
(MUSSI)

di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 maggio 2007

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Riordino degli enti di ricerca).

      1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:

          a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea;

          b) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;

          c) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che

 

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tengano conto della valutazione di cui alla lettera b);

          d) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica e comunque escludendone i dipendenti dell'ente interessato e il personale del Ministero dell'università e della ricerca;

          e) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la metà dei componenti sia di nomina governativa;

          f) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca;

          g) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;

          h) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;

          i) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

          l) adozione di misure che prevedano norme anti discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.

 

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      2. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma  1:

          a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, anche parziali, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale;

          b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia.

      3. Gli statuti degli enti sono emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.
      4. In sede di prima applicazione della presente legge, per la formulazione degli statuti il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico, ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità.
      5. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
      6. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle

 

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Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
      7. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
      8. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
(Abrogazioni).

      1. I commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.


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