Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1478

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1478



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLI

Disposizioni per favorire l'uso razionale delle risorse idriche tramite la realizzazione della rete delle «acque bianche non potabili»

Presentata il 26 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'acqua è l'elemento indispensabile alla vita in ogni sua forma, e la sua importanza di dipana nel corso della storia quale sorgente di civiltà, componente del progresso e dell'economia in tutto il mondo. La sua importanza quale patrimonio dell'umanità è universalmente riconosciuta. L'etica e il buon senso suggeriscono di non sottovalutare un bene così prezioso, e l'uso consapevole e razionale della risorsa è il solo modo per non dilapidare tale patrimonio.
      La nostra nazione è potenzialmente molto ricca di acque, di cui molte di altissima qualità; nel contempo si registra in Italia uno dei più elevati consumi idrici pro capite del mondo. Negli ultimi anni si è manifestata la tendenza a ripetuti periodi di siccità, seguiti da altri, concentrati episodi di rilevanti precipitazioni. Le ripercussioni sull'agricoltura e sull'ambiente sono di notevole impatto, e l'adozione di comportamenti idonei a un razionale uso delle acque si fa via via più necessario.
      Ciò premesso, occorre svolgere alcune considerazioni: la lusinghiera situazione italiana appare purtroppo fortemente differenziata sul territorio nazionale, in quanto a una particolare ricchezza e disponibilità di acque nel nord e nel centro Italia, si contrappone una carenza di risorse idriche nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole, con l'aggravio di una rete di distribuzione inadeguata, con perdite di carico stimate dal 30 per cento al 40 per cento e oltre; situazioni ulteriormente penalizzate da insufficienze e da inadeguatezze nello sfruttamento nei bacini imbriferi naturali nonché negli invasi idrici di ritenuta.
      Le intense siccità ricorrenti, che colpiscono inusitatamente zone del Paese tipicamente non soggette a tali eventi, aggravate dalla crescita continua dei consumi, sono chiaro indice che quanto si considerava inesauribile non è più tale, anzi che occorre attivare una attenta azione politica improntata al risparmio idrico, particolarmente
 

Pag. 2

a un uso razionale e corretto delle risorse idriche; in particolare la presente proposta di legge si propone di recuperare e di riutilizzare per specifiche finalità un'importante percentuale di acque che attualmente vengono sprecate o non utilizzate, denominate «acque bianche non potabili», al fine di preservare le acque di alta qualità da un uso banale o non necessario.
      Le strategie e le strutture utili per un attento sfruttamento delle ricchezze idriche, nella loro ampia diversificazione, richiedono per essere attuate periodi medio lunghi, adeguati investimenti finanziari, sinergie e concomitanza di intenti tra gli enti di governo preposti e i settori di grande consumo idrico; in aggiunta agli auspicabili piani di riordino generale del settore oggi occorrono interventi specifici e urgenti, idonei ad attuare il risparmio sull'utilizzo delle acque potabili, in tempi brevi, dato che lo spreco di tale ricchezza è principalmente causato dagli usi impropri di natura civile, igienica e industriale.
      A tale fine è rivolta la presente proposta di legge, diretta a favorire la differenziazione nel servizio delle reti di distribuzione e di captazione delle acque, distinguendo tra le «potabili» di normale uso igienico-sanitario e quelle «bianche non potabili», per usi diversi e accessori.
      Essendo la competenza in materia molto variegata, in quanto demandata alla legislazione delle regioni e agli ordinamenti degli enti locali e dei loro consorzi, la presente proposta di legge detta norme di indirizzo generale, affinché gli enti competenti vincolino con provvedimenti specifici le attività presenti sul territorio, siano esse pubbliche o private, all'obbligo di ottemperare al risparmio e alla valorizzazione della risorsa acqua, condizionando tutti i piani urbanistici di nuova espansione edificatoria, pubblici o privati, nonché tutto l'edificato preesistente, alle norme che le regioni appronteranno nei termini prescritti dalla presente proposta di legge. La proposta di legge prevede il finanziamento pubblico sia per gli enti locali sia per i privati che intendano dotarsi di strutture tecnologiche maggiormente dimensionate rispetto a quelle minime prescritte, purché atte al maggior recupero di acque bianche non potabili.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di attivare un uso razionale delle risorse idriche presenti nel territorio nazionale, i soggetti competenti in materia, individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle comunità montane e nelle autorità di bacino, devono, entro sei mesi dalla classificazione delle «acque bianche non potabili» prevista dal comma 2, adeguare le rispettive norme di legge e di regolamento, nonché le procedure amministrative, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) devono essere determinate le caratteristiche dimensionali minime della rete idrica delle acque bianche non potabili, distinta in rete di captazione e in rete di distribuzione, nonché le strutture tecnologiche necessarie comprensive dei bacini di ritenuta, condizionando il dimensionamento degli impianti al rapporto numerico minimo di 50 litri all'anno per ogni metro quadrato di superficie lorda edificata o da edificare, con aggiunta di coefficienti addizionali diversificati per ogni tipologia di utilizzo dell'immobile; tali addizionali sono quantificate dalla regione competente con espresso riferimento alle caratteristiche di piovosità media degli ultimi venti anni e suddividendo con tale criterio il territorio regionale in aree omogenee;

          b) i nuovi piani urbanistici relativi ad aree di espansione edificatoria devono prevedere una specifica rete di distribuzione e di captazione per le acque bianche non potabili, in aggiunta alle reti ordinarie previste dalle normative urbanistiche regionali atte a rendere urbanizzabile un'area;

          c) l'approvazione di qualsiasi strumento urbanistico che comporta espansione edificatoria, nonché il rilascio delle

 

Pag. 4

concessioni a edificare nuovi insediamenti pubblici e privati, qualsiasi sia la loro destinazione d'uso, la dimensione e la tipologia, devono essere subordinati all'effettivo riscontro che nel progetto sia assicurato il rispetto della distinzione della rete per le acque bianche non potabili in rete di raccolta o di captazione e in rete di distribuzione;

          d) per le aree già urbanizzate ed edificate, deve essere prevista l'elaborazione, da parte delle amministrazioni locali competenti per territorio, di piani d'intervento atti ad adeguare il territorio pre-edificato a quanto previsto alle disposizione di cui alle lettere a), b) e c). I piani di intervento di cui alla presente lettera definiscono termini perentori per l'avvio e la conclusione dei lavori inerenti all'adeguamento e sono approvati con legge regionale;

          e) gli enti locali competenti non possono rilasciare nessuna certificazione di abitabilità o di agibilità in mancanza della certificazione del rispetto di quanto previsto dalle lettere b), c) e d).

      2. Il Governo emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito provvedimento volto a definire le caratteristiche chimiche delle acque classificate «acque bianche non potabili» nonché i relativi usi consentiti.

Art. 2.

      1. Al fine di incentivare il recupero e l'uso delle acque bianche non potabili e la realizzazione delle strutture tecnologiche atte alla loro captazione e distribuzione, sono previsti contributi e agevolazioni di carattere fiscale in favore dei soggetti pubblici e privati che intendono realizzare strutture aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 1, comma 1, tramite interventi volti a realizzare, ripristinare o ampliare bacini idrici, serbatoi interrati o pozzi per la raccolta delle acque piovane, su terreni di proprietà pertinenti a edifici

 

Pag. 5

pubblici o privati, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e urbanistiche.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni prevedono la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati in misura non superiore al 40 per cento del costo dell'opera. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un apposito fondo da ripartire tra le regioni e le cui risorse sono destinate per metà ai contributi destinati a soggetti pubblici e per metà ai contributi destinati a soggetti privati. La dotazione del fondo e pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Resta ferma la facoltà delle regioni di aumentare l'importo dei contributi di cui al presente comma, provvedendo con fondi propri.
      3. I contributi di cui al comma 2 destinati a soggetti privati sono cumulabili con un'ulteriore agevolazione, in misura fino al 70 per cento dell'importo dell'opera, mediante esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili o diminuzione dell'importo degli oneri di urbanizzazione se dovuti, a discrezione degli enti locali competenti e con assoggettamento a convenzione di utilizzo. Per fare fronte alla diminuzione delle entrate degli enti locali è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Resta la facoltà degli enti locali competenti di aumentare l'importo delle agevolazioni di cui al presente comma, provvedendo con fondi propri.

Art. 3.

      1. Le modalità di ammissione ai contributi previsti all'articolo 2 sono determinate dalle regioni e dagli enti locali, per quanto di rispettiva competenza.
      2. Le modalità di ammissione alla compensazione delle minori entrate degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 3, sono fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Pag. 6


Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su