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PDL 1479

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1479



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLI

Disposizioni in materia di fermo amministrativo e di pignoramento dei beni nelle procedure cautelari o esecutive connesse a debiti tributari

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce aspetti migliorativi alla legislazione vigente in materia di fermo amministrativo e di pignoramento dei beni, secondo quanto disposto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 2, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.
      Scopo della proposta di legge è di stabilire chiaramente i termini dei ricorsi nel caso del fermo amministrativo, in linea con quanto disposto dall'articolo 24 della Costituzione, nonché dalla legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi; stabilire una relazione equa tra il debito del contribuente e il valore del bene sottoposto alla misura cautelare; improntare la giusta rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti dei debitori a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, applicabile in virtù dell'articolo 17 della medesima legge n. 212 del 2000, anche ai concessionari delle riscossioni.
      L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce una relazione equa tra debito del contribuente e valore del bene sottoposto a fermo amministrativo o a pignoramento, in modo che l'individuazione del valore del bene gravato di misura cautelare sia rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.
      L'articolo 2 nasce dall'esigenza di sottoporre a una giurisdizione certa e omogenea per tutto il territorio nazionale la competenza a dirimere le contestazioni. L'attribuzione di competenza al giudice di pace,
 

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già competente in materia di violazioni amministrative per effetto della legge n. 689 del 1981, oltre che idonea nell'ottica di rendere agevole il diritto alla difesa, appare congrua in relazione al fatto che il fermo amministrativo è un provvedimento che si risolve nell'emanazione di un atto idoneo a incidere unilateralmente e autoritativamente nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario. Alla sua emanazione corrisponde l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale sul se e come, in quanto il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura, bensì anche graduarla nel suo oggetto.
      Sembra quindi inevitabile che la contestazione del fermo amministrativo si risolva nella denuncia dell'uso illegittimo del potere discrezionale. In base a tale ricostruzione sembra opportuno che la contestazione del fermo debba avvenire con ricorso d'impugnazione, se del caso anche accompagnato da domanda risarcitoria, presentato al giudice di pace già competente a decidere in materia di violazioni amministrative.
      L'articolo 3 stabilisce che i beni mobili o immobili registrati che ineriscono strettamente l'attività lavorativa del debitore possano essere utilizzati dallo stesso per sanare la sua posizione debitoria. Infatti, oggi, nell'uso degli strumenti del fermo amministrativo e del pignoramento dei beni immobili non viene praticata alcuna distinzione fra beni che attengono al patrimonio privato del contribuente e quelli propri allo svolgimento delle normali attività lavorative. Questi ultimi, se sottoposti a provvedimenti limitativi, inficiano la capacità economica del contribuente sia nella regolarizzazione della propria posizione, sia nella futura idoneità a partecipare all'attività economica, influenzando negativamente la capacità contributiva e la produzione del reddito.
      Infine, l'articolo 4 stabilisce che al debitore sia comunicata, prima di procedere al fermo amministrativo o al pignoramento dei beni, che oggi avvengono ipso facto, una tempestiva segnalazione del mancato pagamento di un ruolo, per permettere al contribuente di provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, ovvero alla produzione della documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento. Questa soluzione appare più idonea e snella per ottenere la collaborazione del debitore nel provvedere alla propria regolarizzazione.
      La presente proposta di legge riproduce un'analoga iniziativa già da me presentata nella XIV legislatura (atto Camera n. 5299), elaborata sulla base delle osservazioni e delle proposte pervenute da ASSOCONSUM, associazione per la difesa dei diritti dei consumatori di Napoli e di Novara.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.

Art. 2.

      1. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.

Art. 3.

      1. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui all'articolo 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.
      2. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso

 

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di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito, ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 3, nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.
      2. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.
      3. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 2, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.


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