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PDL 1480

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1480



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLI

Disposizioni per incentivare la produzione di energia mediante l'uso di dissipatori per lo smaltimento dei rifiuti

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo smaltimento dei rifiuti umidi rappresenta un aspetto importante dell'intero sistema di gestione dei rifiuti domestici. Per la soluzione di tale problema il legislatore ha dato risposte chiare ed inequivoche. È noto che il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la cui disciplina è stata confermata dal recente «codice dell'ambiente» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ha previsto che nel tempo si riducano le quantità di rifiuti avviate allo smaltimento in discarica.
      Se si considera inoltre che questi sono composti da materiali eterogenei - dai rifiuti alimentari, ai rifiuti di imballaggi, alla carta, alla plastica, al polistirolo, ai residui tessili - si comprende come lo smaltimento dei rifiuti urbani sia un problema da affrontare, ormai, senza ulteriori rinvii anche con le nuove tecnologie che permettono lo smaltimento dei rifiuti di origine alimentare (rifiuto umido) direttamente nella rete fognaria, attraverso l'installazione di dissipatori, comunemente chiamati anche «tritarifiuti», situati di norma sotto i lavelli delle cucine. A tutela del corretto processo di smaltimento, la normativa vigente prevede peraltro l'utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari previa verifica tecnica delle reti e degli impianti da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che è responsabile del corretto funzionamento del sistema.
      Questi dissipatori, già largamente sperimentati e utilizzati negli Stati Uniti e, in poche migliaia di unità, installati anche in Italia, sono piccoli elettrodomestici che ricevono e triturano tutti i rifiuti alimentari che, con l'aiuto dell'acqua corrente, vengono scaricati nelle tubazioni delle reti fognarie.
      La presente proposta di legge intende pertanto incentivare l'utilizzo dei dissipatori, laddove essi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili, come nel caso di impianti di depurazione delle acque reflue dotati di digestori anaerobici dei fanghi.
      Tale incentivazione si sostanzia in agevolazioni fiscali o finanziarie concesse ai
 

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proprietari di immobili, nonché alle persone fisiche e giuridiche, che intendono introdurre nei nuovi edifici, o in quelli da sottoporre a ristrutturazione, adibiti ad uso abitativo o promiscuo, dissipatori di adeguata portata per rifiuti alimentari.
      Molti impianti di depurazione delle acque sono oggi dotati di impianti di digestione anaerobica dei fanghi, ma spesso essi non sono vantaggiosamente utilizzati a causa dello scarso apporto di sostanza organica presente nelle acque reflue.
      L'immissione della frazione organica putrescibile, la cosiddetta FOP, attraverso l'utilizzo dei dissipatori potrebbe enormemente contribuire a incrementare l'efficienza dei biodigestori prima descritti.
      Non a caso una circolare del Ministero dell'ambiente del giugno 2004, inviata agli ambiti territoriali ottimali italiani, suggerisce anche di prendere in considerazione l'utilizzo del comodato d'uso dei dissipatori come metodo di smaltimento della FOP al fine di migliorare le caratteristiche delle acque reflue negli impianti deficitari di sostanza organica.
      Esperienze internazionali, e recentissimamente anche alcune esperienze nazionali, mostrano che l'invio di FOP trattata da dissipatori di rifiuti alimentari attraverso le reti fognarie al depuratore delle acque non presenta particolari rischi di sedimentazione, sia per la natura del dissipato sia perché la fognatura è essa stessa un fermentatore aerobico, per cui alcune particelle che tenderebbero a sedimentare subiscono idrolisi e quindi cambiano di forma e consistenza durante la permanenza in fognatura, diventando flottanti anziché sedimentanti.
      Recenti studi ed esperienze hanno mostrato che la produzione di biogas da co-digestione anaerobica di FOP di rifiuti e fanghi della depurazione presenta due caratteristiche molto interessanti: l'alta efficienza energetica e l'investimento ridotto. L'efficienza viene misurata dal rapporto fra energia prodotta ed energia consumata per produrla, comparando i risultati del modello raccolta FOP con dissipatori e fanghi e raccolta con sacchi e fanghi; il valore dell'investimento è dato dal costo dei dissipatori e del digestore anaerobico presente in impianto di depurazione e un impianto di selezione dell'organico da raccolta indifferenziata e il biodigestore.
      Dalle argomentazioni esposte si può affermare, in sintesi, l'utilità e la vantaggiosità di incentivare l'utilizzo del dissipatore di rifiuti alimentari in quanto:

          1) è una apparecchiatura che può contribuire alla significativa riduzione dei rifiuti da avviare a discarica;

          2) è una apparecchiatura capace di fornire a un impianto di co-digestione anaerobica di rifiuti organici e fanghi della depurazione sostanza ad alto tasso di produzione di biogas e consentire di ottenere energia da fonti rinnovabili con la più alta efficienza.

      È peraltro necessario prevedere, durante la costruzione, che gli scarichi siano idonei all'eliminazione di tutti i rifiuti di origine alimentare, attuando, in tale modo, parte della raccolta differenziata limitatamente al rifiuto umido, nonché l'adeguamento all'utilizzo del dissipatore per gli immobili già esistenti.
      La finalità della proposta di legge, che costituisce la riproposizione e lo sviluppo della proposta già da me presentata nella XIV legislatura (atto Camera n. 4229), è anche di evitare, specialmente in vicinanza dei cassonetti, il proliferare di parassiti e l'insorgere di cattivi odori, facilitando, nel contempo, l'allontanamento istantaneo dei rifiuti senza che ciò possa produrre effetti negativi sull'igiene e sulla salute pubblica.
      È quantomai necessario, oggi, affrontare le tematiche della qualità ecosistemica e dell'ecologia urbana nel loro complesso, per fronteggiare le notevoli e dannose conseguenze che rischiano seriamente di danneggiare la salute pubblica in modo irreparabile.
      Passando all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1 della proposta ne definisce l'oggetto e la finalità, chiarendo lo scopo di incentivare l'utilizzo di apparecchi dissipatori per lo smaltimento dei rifiuti alimentari laddove essi incrementino la produzione di energia da fonti

 

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rinnovabili: il caso più frequente è rappresentato da impianti di depurazione delle acque reflue dotati di digestori anaerobici dei fanghi.
      L'articolo 2 individua i soggetti destinatari che possono usufruire dell'agevolazione fiscale e l'articolo 3 stabilisce che gli immobili di nuova costruzione dovranno essere dotati di adeguati dispositivi tecnici atti a prevedere l'installazione del dissipatore. Con l'articolo 4 è concessa l'agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione dall'imposta sui redditi, per l'acquisto del dissipatore, per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che provvederanno all'installazione dell'elettrodomestico nel rispetto della normativa vigente e a condizione che incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili.
      L'articolo 5, infine, detta le norme relative alla copertura finanziaria, prodeunzialmente quantificata in 2 milioni di euro a partire dal 2006.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di incentivare l'utilizzo degli apparecchi dissipatori per lo smaltimento dei rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove essi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante impianti di depurazione delle acque reflue dotati di digestori anaerobici dei fanghi.

Art. 2.
(Soggetti destinatari).

      1. Per i proprietari di immobili urbani destinati ad uso abitativo o ad usi diversi, anche di nuova costruzione, che intendono installare gli apparecchi dissipatori di cui all'articolo 1 è prevista una agevolazione fiscale determinata ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3.
(Immobili di nuova costruzione).

      1. I proprietari di unità abitative o di immobili destinati ad usi diversi di nuova costruzione che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4 devono dotare i medesimi di adeguati dispositivi tecnici, idraulici ed elettrici per l'installazione di apparecchi dissipatori.

Art. 4.
(Agevolazione fiscale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

 

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decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

          «g-bis) le spese sostenute per l'installazione nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi diversi degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che siano rispettate le disposizioni del medesimo articolo 107, comma 3, e che i medesimi apparecchi incrementino la produzione di energia da fonti rinnovabili».

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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