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PDL 1617

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1617



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLI

Introduzione dell'articolo 600-octies del codice penale in materia di conclusione di patto di matrimonio da parte di genitori, affini o tutori

Presentata il 7 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti drammatici riportati dalla stampa, tra cui i più eclatanti hanno riguardato la sorte di Hina e di Kaur, ci mostrano un dettaglio della società italiana che si fa ogni giorno più pressante e più preoccupante: attraverso i fatti di cronaca apprendiamo che nel territorio italiano vi sono donne, talvolta ancora giovanissime o minorenni, ma anche giovani maschi, che subiscono violenze inaudite, fino alla morte, o che preferiscono togliersi la vita piuttosto che sottostare a tradizioni estranee al diritto, alla morale e alla coscienza italiane. Usi e tradizioni che negano i fondamentali diritti di ogni essere umano alla libertà personale e all'autodeterminazione; usi e tradizioni condannati dalle Nazioni Unite; usi e tradizioni che si accompagnano ad altre, non meno lesive della dignità umana, quali l'imposizione del velo e l'infibulazione. Mi riferisco al fatto che nel nostro Paese vivono migliaia di nuclei familiari di recente immigrazione nei quali vige ancora l'uso tribale di sottoscrivere patti matrimoniali di cui sono oggetto i figli, da parte dei genitori o dei parenti, il cui rispetto viene imposto al di fuori di ogni consenso dell'interessato; fenomeno che coinvolge soprattutto giovani donne, che se manifestano dissenso sono vittime di violenza.
      La società moderna ha evoluto il concetto di contratto matrimoniale nei secoli, e l'intero ordinamento vigente pone limiti civili e penali ben precisi, in un impianto che vede e che vuole applicare la libera scelta dei contraenti. È inammissibile che nel territorio di un Paese che tutela la libertà personale si consenta la pratica di consuetudini arcaiche che negano e impediscono la libertà. In molte tradizioni culturali il matrimonio non è una condizione di libera scelta dei contraenti, specie per la donna. Esso viene concordato dalle famiglie (generalmente dalla componente
 

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maschile delle famiglie) attraverso un patto, una promessa: spesso ciò accade quanto i futuri coniugi sono ancora bambini, e in taluni casi vi è anche il pagamento di un prezzo da parte della famiglia del futuro marito. Come in tempi medioevali, se non ancora più bui e remoti, la donna viene considerata un oggetto vendibile al marito dal padre, e, come la triste scelta di Kaur, la donna indiana che a Mantova ha preferito suicidarsi piuttosto che sposare il cognato, ci fa ben capire, anche ereditabile.
      Il percorso culturale verso il riconoscimento della libertà di scelta di queste donne e uomini è un percorso lento, che tutti auspichiamo si realizzi, ma non certo immediato. E le nostre coscienze ci impongono di tutelare e difendere tutte le centinaia di figli, di giovani esseri umani, che oggi vengono costretti da tali usanze a una limitazione gravissima della libertà personale e a violenze fisiche e psichiche in caso di ribellione: queste innocenti vittime non possono aspettare che si compia il cammino verso il riconoscimento del loro diritto a decidere per se stesse attraverso l'integrazione culturale.
      La presente proposta di legge si propone quindi di prevedere una specifica fattispecie delittuosa che comprenda tali comportamenti e ne sanzioni penalmente l'attuazione.
      La collocazione come «estensione» dell'articolo 600 del codice penale è intesa a mettere in luce la gravità di tali atti, che rappresentano una vera riduzione in schiavitù, in quanto ben si concreta l'esercizio su di una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero la riduzione in uno stato di soggezione continuativa, attraverso le quali si ottiene una prestazione che però non è chiaramente ricompresa in quelle enunciate nello stesso articolo 600. Infatti la costrizione a contrarre matrimonio contiene in nuce tutte le costrizioni previste nel citato articolo 600, e tale costrizione deriva direttamente dal patto promissorio stipulato dalla famiglia.
      È in conseguenza del patto stipulato dalle famiglie che le costrizioni morali o fisiche vengono esercitate, fino alle estreme conseguenze.
      Compito di una buona norma è quello precipuo di prevenire le conseguenze estreme degli atti umani, e ci accorgiamo che le conseguenze estreme dei patti matrimoniali si avviano ad essere tristemente quotidiane.
      Pertanto la presente proposta di legge, composta di un solo articolo, individua con certezza la stipula di tali «contratti di matrimonio», anche se non scritti, come reato, e ne prevede la sanzione detentiva e pecuniaria, con aggravanti nel caso che la celebrazione del matrimonio venga promessa per un tempo in cui il coniuge è ancora minorenne e nel caso in cui alla celebrazione del matrimonio venga pattuito di corrispondere alla famiglia della sposa un prezzo in denaro o altre utilità.
      Nel primo comma si definisce il patto o promessa di matrimonio: si realizza quando il patto o promessa ha per oggetto la celebrazione futura di un rito matrimoniale fra due persone, da parte dei genitori degli stessi, dei parenti o degli affini o dei tutori, e si prevedono le pene detentive, pecuniare e di sospensione della potestà dei genitori nei confronti di chi commette il delitto.
      Nel secondo comma si prevedono le aggravanti di tali comportamenti criminosi.
      Non vengono previste circostanze attenuanti specifiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Conclusione di patto di matrimonio da parte di genitori, affini o tutori). - Il genitore, il parente, l'affine o il tutore, o chiunque si trovi nelle condizioni di mantenere in uno stato di soggezione una persona, che stipula o conclude patti, promesse o contratti, verbali o scritti, il cui oggetto sia il contrarre matrimonio da parte di altra persona con la quale esista il vincolo di parentela o di tutela, o sulla quale si esercita e si mantiene, materialmente o psicologicamente, uno stato di soggezione, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La potestà dei genitori o la tutela sono revocate. Ai fini del presente comma, si ha mantenimento in uno stato di soggezione nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 600.
      La pena è aumentata della metà se il patto, la promessa o il contratto prevede la celebrazione del matrimonio in una data o in un periodo in cui il promesso coniuge risulti essere minore o se comporta il pagamento di una somma di denaro o altra utilità in favore dei responsabili del reato da parte dell'altro contraente, anche se il pagamento o la prestazione dell'utilità avviene al di fuori del territorio dello Stato italiano».


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