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PDL 2560

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2560



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PESCANTE, ELIO VITO, CICCHITTO, GARAGNANI, ARACU, CALIGIURI, CAMPA, CARLUCCI, DEL BUE, DI CENTA, GREGORIO FONTANA, MARTUSCIELLO, OSVALDO NAPOLI, PALMIE- RI, PANIZ, LUCIANO ROSSI, ROMAGNOLI, SANZA, VALDUCCI

Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione di competizioni calcistiche

Presentata il 27 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I tragici avvenimenti che si sono verificati durante manifestazioni calcistiche sia a Catania, dove è stato ucciso l'ispettore della Polizia di Stato Filippo Raciti, che in Calabria, dove ha perso la vita un dirigente di una squadra partecipante a un campionato minore, hanno riproposto il problema di dare finalmente una risposta efficace per contrastare i fenomeni di violenza che ormai da tempo infestano gli stadi e i campi di calcio del nostro Paese.
      Il mondo politico ha avuto la grande responsabilità di agire con colpevole ritardo attardandosi, nel momento in cui si era deciso di interessarsi al problema, in dibattiti parlamentari vacui e giustificazionisti senza affrontare con decisione e determinazione il fenomeno.
      Già nel 1995, in occasione dell'uccisione di un tifoso a Genova, lo sport italiano diede un messaggio di allarme sia nel proprio interno che alle istituzioni sospendendo i campionati di tutte le discipline in coincidenza del luttuoso evento. L'appello rimase inascoltato. Il mondo del calcio non riuscì a dare con immediatezza una risposta adeguata ai torbidi rapporti che intercorrevano tra le frange estreme del tifo e la dirigenza di alcuni club. Il Parlamento solo sei anni dopo, nel 2001, intervenne con un provvedimento proposto d'intesa fra il Ministro per i beni culturali e il Ministro dell'interno per contrapporsi alla violenza negli stadi con norme che furono osteggiate e criticate al punto che i decreti attuativi di quella legge furono emanati dal Ministro dell'interno Pisanu solo nel 2003, e successivamente completati nel 2005 (si vedano, in particolare, il decreto-legge n. 28 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
 

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n. 88 del 2003, e il decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005).
      Questi provvedimenti risultarono inefficaci a seguito di un dibattito parlamentare acceso anche per gli atteggiamenti ostruzionistici - come si può verificare dai resoconti d'Assemblea dell'epoca - che erano influenzati da tesi intrise di un sociologismo giustificazionista, molto diffuso nel nostro Paese, in base al quale nessuno è mai colpevole e le responsabilità vanno sempre attribuite a qualcun altro o a qualcos'altro: nella fattispecie alla società, al «sistema calcio», alla mancanza di cultura sportiva, alle carenze della scuola e della famiglia, al disagio sociale eccetera.
      A questo atteggiamento si è aggiunto, con intenti assai poco apprezzabili, uno «pseudogarantismo» diretto più a tutelare i teppisti che a difendere le vittime delle loro violenze e le stesse Forze dell'ordine. Il risultato finale è stato coerente all'acceso dibattito, cioè disastroso: sanzioni amministrative insignificanti, sanzioni penali ridotte al minimo, flagranza differita ridimensionata a 36 ore, diffide all'accesso negli stadi per i violenti colti in flagranza rivelatesi inefficaci, cosicché i diffidati hanno tranquillamente continuato a frequentare gli impianti sportivi per carenza di adeguate norme sanzionatorie.
      C'è voluto il sacrificio dell'ispettore Raciti per far aprire gli occhi e far esplodere la sentita reazione dell'opinione pubblica, esasperata dal dilagare di una violenza tanto furiosa quanto impunita. Siamo tutti consapevoli che se l'ispettore Raciti, colpito a morte, fosse invece sopravvissuto, le recenti norme approvate per combattere la violenza (decreto-legge n. 8 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007) non sarebbero state emanate e ancora una volta sarebbe prevalsa la tesi «buonista».
      Probabilmente era necessario che nel Parlamento maturasse la consapevolezza che ipergarantismo, perdonismo e lassismo non erano strumenti validi per combattere il fenomeno della violenza.
      Comunque, al bando le recriminazioni, meglio tardi che mai!
      La presente proposta di legge è stata redatta sulla base di alcuni emendamenti che Forza Italia aveva intenzione di proporre durante la fase di conversione del citato decreto-legge n. 8 del 2007, cosiddetto «decreto Amato». Allora avevamo deciso di ritirarli per consentire un iter rapido di approvazione del provvedimento evitando di far scadere i termini per l'approvazione del decreto-legge.
      La proposta di legge parte dal presupposto che è necessario che all'interno degli stadi vi sia maggiore ordine e disciplina nella sistemazione degli spettatori, rendendo così anche più agevole l'identificazione dei colpevoli di atti di violenza.
      In tale contesto è indispensabile l'azione dei soggetti addetti ai controlli che operano in collaborazione con le Forze dell'ordine e che però, attualmente, a differenza dell'esperienza inglese, spesso richiamata in materia, non hanno alcuna qualificazione giuridica e quindi nessuna tutela.
      L'articolo 1 prevede, pertanto, l'equiparazione dei soggetti addetti ai controlli ai titolari di pubblici servizi che svolgono le funzioni di carattere pubblico, senza avere poteri autoritativi. In questo modo tali soggetti potranno meglio contribuire a svolgere i loro compiti all'interno degli impianti sportivi, a tutto vantaggio degli spettatori che si recano allo stadio per partecipare a un evento festoso senza essere ostaggio di bande di criminali.
      L'articolo 2 rappresenta il momento essenziale del controllo e della tutela degli spettatori all'interno degli impianti sportivi nei quali si svolgono competizioni calcistiche, poiché prevede che siano organizzati idonei servizi d'ordine per consentire un controllo efficace all'interno dei medesimi impianti.
      L'articolo 3 prevede l'obbligo, ai fini dell'agibilità dell'impianto sportivo, di predisporre all'interno di esso settori delimitati per gli spettatori.
      L'articolo 4 prevede ulteriori compiti affidati ai soggetti addetti ai controlli in caso di emergenze.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione giuridica dei soggetti addetti ai controlli degli impianti sportivi).

      1. I soggetti addetti ai controlli degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
      2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 61, numeri 9) e 10), dei capi I e II del titolo II del libro secondo e degli articoli 583-quater e 652 del codice penale.

Art. 2.
(Servizi d'ordine).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 vigilano per impedire che gli spettatori occupino posti non corrispondenti a quelli indicati dai titoli di accesso nominativi o dagli abbonamenti all'impianto sportivo. Lo spettatore che assiste alla competizione calcistica in un posto diverso da quello indicato dal titolo di accesso è invitato dal soggetto addetto ai controlli a prendere il posto che gli è stato assegnato. In caso di rifiuto lo spettatore è allontanato dall'impianto sportivo con l'intervento delle Forze dell'ordine.

Art. 3.
(Ristrutturazione degli impianti sportivi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli spalti degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche sono suddivisi per

 

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settori delimitati al fine di facilitare l'ingresso degli spettatori e la loro sistemazione nei posti assegnati e di consentire la loro costante identificazione, anche mediante apparati di videosorveglianza, in caso di incidenti.

Art. 4.
(Compiti dei soggetti addetti ai controlli).

      1. Oltre ai compiti già previsti dalla legislazione vigente in materia, i soggetti di cui all'articolo 1 hanno altresì il compito di:

          a) mantenere libere le vie di fuga e le scale di accesso e di uscita dagli spalti degli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche;

          b) prestare la prima assistenza in caso di incidenti che necessitano di interventi di pronto soccorso;

          c) gestire, ove necessario, l'urgente evacuazione degli spettatori dall'impianto sportivo;

          d) segnalare le emergenze ai responsabili competenti.


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