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PDL 1502

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1502



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLI

Norme in materia di obbligatorietà dell'uso della lingua italiana nelle informazioni al consumatore annesse a prodotti commercializzati nel territorio nazionale

Presentata il 27 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A seguito della lettera a firma Antonio Carlo Montonati, pubblicata sul quotidiano Libero il 3 febbraio 2005, e delle molteplici altre che hanno trovato ospitalità sulla stampa nazionale, in cui si evidenziava la mancanza di traduzioni in lingua italiana nelle istruzioni per l'uso accluse a un prodotto audiovisivo, l'Associazione di tutela dei consumatori Assoconsum ha svolto una ricerca a campione che ha evidenziato come molti prodotti di vario genere vengano posti in vendita nel mercato interno dotati di istruzioni, sulla confezione o nel foglietto illustrativo accluso, in varie lingue. Molti di tali prodotti risultano essere totalmente privi di istruzioni o altre indicazioni in lingua italiana, pur presentando dettagli importanti, anche riguardo a componenti del prodotto, in molti altri idiomi: a partire dall'inglese, francese e tedesco, fino a giungere all'arabo, al cinese e ad altre lingue europee ed extraeuropee. La natura dei prodotti in oggetto è varia e merceologicamente diversificata: dai CD musicali, ai prodotti cosmetici, agli elettrodomestici, fino ai prodotti per l'igiene personale. Se la mancanza di chiare istruzioni e indicazioni può essere considerata un fatto secondario per i beni il cui consumo non presenta la potenzialità di rischi connessi a un uso improprio, come per i CD musicali, per quanto riguarda altri beni di consumo il rischio di provocare danni a sé e ad altri diventa più rilevante, come nel caso di cosmetici, prodotti per l'igiene o elettrodomestici. È peraltro indubbio che, anche per i beni
 

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che non ineriscono rigorosamente alla salute umana, l'accompagnare un prodotto con istruzioni e spiegazioni nella lingua del Paese in cui viene commercializzato assume la veste del rispetto culturale del cittadino, che ha il diritto di venire a conoscenza delle informazioni che possono incidere sulla volontà dell'acquisto in modo chiaro e comprensibile.
      Per affrontare tale situazione è stata predisposta la presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli.
      L'articolo 1 è inteso a garantire che ogni prodotto, di ogni categoria merceologica, destinato alla commercializzazione sul territorio italiano, rechi le istruzioni per l'uso e l'indicazione delle componenti, degli ingredienti, delle caratteristiche e del luogo di fabbricazione scritte in lingua italiana, sulla confezione o negli acclusi stampati illustrativi, a seconda della natura del bene. Si tratta di un intervento che peraltro, nella scorsa legislatura, il Governo aveva già assunto l'impegno di promuovere, accogliendo un mio ordine del giorno nel corso dell'esame del progetto di legge atto Camera n. 4360 (9/4360-C/2). In particolare ai commi 1 e 2 si prevede l'obbligatorietà di tali istruzioni e informazioni, con l'aggiunta dei possibili effetti nocivi in caso di uso errato o improprio, per tutti quei prodotti che agiscono a diretto contatto con la cute, o che contengano irritanti per contatto o per inalazione; al comma 3 si prevede l'indicazione di quanto all'articolo 1 in etichetta per i tessuti e i capi d'abbigliamento, sulla confezione per quanto riguarda gli accessori quali calze, scarpe, pelletteria, con particolare riguardo alle tinture e alle percentuali di fibra sintetica.
      L'articolo 2 sancisce il divieto di commercializzare qualsiasi oggetto di provenienza estera se privo delle note previste all'articolo 1 tradotte in italiano.
      All'articolo 3 si prevedono le sanzioni per i trasgressori, che consistono in una sanzione pecuniaria differenziata nell'importo per il gestore di esercizi commerciali, per il grossista, per l'importatore o per la casa produttrice.
      L'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione della legge i prodotti agroalimentari, per i quali viene fatta salva la disciplina vigente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ogni prodotto destinato alla commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio sul territorio nazionale, le cui caratteristiche merceologiche prevedono l'apposizione di scritte, in etichetta, sulla confezione o per mezzo di libretti o fogli illustrativi, deve recare le istruzioni per l'uso, l'elenco dei componenti, l'indicazione del luogo di fabbricazione e tutte le informazioni atte a identificare il corretto modo di impiego in lingua italiana.
      2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere integrate dall'enunciazione delle possibili conseguenze derivanti dall'uso errato o improprio, in lingua italiana, con scritte apposte sulla confezione o in informative cartacee all'interno della stessa, per tutti i prodotti che agiscono a diretto contatto con la cute, o che possano sortire effetti irritanti per contatto o per inalazione.
      3. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere contenute in lingua italiana sulle etichette di tessuti e capi d'abbigliamento e sulla confezione degli accessori quali calze, scarpe, prodotti di pelletteria, con particolare riguardo alle tinture e alle percentuali di fibra sintetica.

Art. 2.

      1. È vietata la vendita sul territorio nazionale di qualsiasi oggetto di provenienza estera che nelle note informative di cui all'articolo 1 o nelle istruzioni per l'uso sia privo della traduzione in lingua italiana.

Art. 3.

      1. La violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 è punita con un'ammenda da

 

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euro 100 a euro 5.000, a seconda dell'entità della violazione, qualora sia commessa da venditori al dettaglio, da euro 200 a euro 20.000, a seconda dell'entità della trasgressione, per i venditori all'ingrosso, e da euro 300 a euro 30.000, per gli importatori; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata, e può essere disposta la revoca della licenza di attività commerciale. I prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge sono soggetti a sequestro e alla successiva distruzione.

Art. 4.

      1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti agroalimentari, per i quali continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della data della sua entrata in vigore.


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