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PDL 2172

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2172



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DATO, CAMPA, AMENDOLA, BAFILE, BARANI, BURTONE, CANCRINI, FADDA, GIANNI FARINA, FIANO, FINCATO, FORLANI, GOZI, GRASSI, HOLZMANN, LOMAGLIO, LONGHI, LO PRESTI, MURA, RIVOLTA, ROTONDO, SAMPERI, SANZA, SQUEGLIA, TANONI, VANNUCCI, VILLARI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di sanzioni per la protezione del diritto d'autore

Presentata il 25 gennaio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, in attesa di una più organica opera di revisione normativa ormai indispensabile per adeguarne le prescrizioni alla realtà tecnologica attuale, apporta modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e, in particolare, disciplina in modo più equilibrato la sezione II (Difesa e sanzioni penali) del capo III (Difese e sanzioni giudiziarie) del titolo III (Disposizioni comuni).
      Si riducono e si semplificano, sostanzialmente, le fattispecie penali, accorpandole in un unico articolo (171) e prevedendo che costituisca reato (punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro) il comportamento di chiunque a fini di lucro, per uso non giustificabile come personale e su scala commerciale, commetta i fatti descritti dal comma 1 del medesimo articolo 171. In sostanza, la proposta di legge lascia inalterato l'insieme delle fattispecie vigenti, frutto di ripetuti innesti normativi, intervenuti dal 1981 ad oggi, volti a estendere il precetto penale alle diverse tipologie di supporti esistenti e alle diverse tecniche riproduttive e diffusive. Attualmente i ripetuti interventi sul vigente articolo 171 della legge n. 633 del 1941 ne
 

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rendono quasi illeggibile, dal punto di vista del cittadino comune, il precetto concreto, in modo tanto più criticabile se si considera che si tratta di norme a carattere penale. Attualmente si va, appunto, dall'articolo 171 fino all'articolo 171-nonies (!) comprendendo ipotesi differenti, differenti tipologie di reato e diverse modalità di commissione, con il risultato di produrre un ordito veramente inestricabile e di difficile comprensione.
      La norma proposta ha lo scopo di recepire gli orientamenti giurisprudenziali più recenti della Cassazione e della stessa Corte costituzionale, che hanno sottolineato con forza come la previsione di fattispecie penali deve rispondere a criteri di ragionevolezza e di equilibrio. Si tratta, allora, di dare alle fattispecie già previste dalle norme vigenti una funzionalità precisa idonea a garantire le categorie interessate e non inutilmente penalizzante per la società civile - e, quindi, facilmente applicabile - e, insieme, di prevedere una deterrenza effettiva, attualmente assente in concreto come osservato da molti autorevoli commentatori, limitandone gli ambiti alle ipotesi di danno effettivo e concreto per le categorie interessate; conseguentemente nelle ipotesi meno gravi si prevede che i delitti siano punibili a querela della persona offesa (esattamente, del resto, come è previsto per reati ben più gravi nella percezione sociale, quali, ad esempio, le frodi assicurative). Viene inoltre stabilita una più chiara definizione dell'uso personale ai fini dell'applicazione delle norme penali, e, ferma restando la rilevanza del fatto in sede civile (tenuto conto che lo scorso anno si sono introdotte nuove norme che ampliano sensibilmente il ricorso a tecniche di tutela civilistica largamente in uso, del resto, anche negli Stati Uniti d'America), si considerano come uso personale l'utilizzazione e la riproduzione di opere dell'ingegno effettuate per la fruizione strettamente individuale o domestica o comunque avente un ambito limitato di diffusione o di accessibilità.
      È punito, invece, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro, quindi in modo ben più grave rispetto alla vigente previsione normativa, il comportamento delittuoso di chiunque svolge le attività riproduttive di contenuti protetti «dolosamente e in modo sistematico» (nozione posta espressamente dall'articolo 144 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che in tale modo definisce gli atti di pirateria) nonché «organizzato su scala commerciale» (concetto questo espressamente enunciato in tutte le direttive europee vigenti in materia e previsto dalla legislazione vigente in Italia solo in modo «elusivo»). Il reato più grave, e di più preoccupante rilievo, anche sul piano sociale ed economico, si realizza perciò mediante l'attività sistematica di più persone, ovvero mediante la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, detenzione per la vendita o vendita, messa in commercio o detenzione nell'ambito delle attività di distribuzione commerciale effettuate presso esercizi aperti al pubblico o tramite vendita ambulante, dei relativi supporti o copie, ovvero nell'importazione o diffusione su scala commerciale, anche mediante reti telematiche, di più di cinquanta esemplari di opere abusivamente riprodotte. In tale caso si procede sempre d'ufficio. Sono previste le medesime pene accessorie attualmente vigenti.
      Vengono anche introdotte innovazioni sostanziali per i procedimenti penali per i reati di violazione della proprietà intellettuale, con la previsione che nei relativi giudizi penali la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni civili recentemente introdotti. Alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), inoltre - sottolineandone l'importante funzione di garanzia e di certificazione -, sono riconosciuti i diritti attribuiti alla persona offesa nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati previsti nella legge n. 633 del 1941, ed è sempre ammessa la presentazione della querela così come la costituzione di parte civile, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, delle associazioni
 

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di imprese di settore costituite per contrastare i reati di contraffazione o di duplicazione abusiva di supporti contenenti opere tutelate. Tali soggetti possono, in ogni caso, produrre memorie e presentare rilievi tecnici aventi ad oggetto il materiale sequestrato o le attività di illecita diffusione di opere protette ed esercitare i diritti previsti dal comma 4 dell'articolo 100 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
      Non mancano disposizioni volte a contenere l'eccessiva spesa derivante dalla custodia del materiale sequestrato, in capo agli uffici giudiziari; infatti quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni dell'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. È sempre ordinata la confisca degli immobili e dei veicoli o degli strumenti e dei materiali comunque serviti o destinati a commettere i reati di cui al novellato articolo 171 della legge n. 633 del 1941 nonché dei supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Tali disposizioni si applicano anche se i beni appartengono a un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
      Per il contrasto ai delitti di criminalità organizzata vengono proposti nuovi strumenti investigativi, sulla base di proposte in materia di contraffazione già avanzate in ambito parlamentare e, soprattutto, che non comportano oneri per lo Stato.
      Viene prevista la possibilità di azioni sotto copertura da parte delle Forze di polizia (così come avviene per gli stupefacenti) e sono istituite apposite sezioni specializzate in materia di contraffazione e di proprietà intellettuale anche presso i tribunali e le corti d'appello di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, favorendo una trattazione della materia coerente e specialistica, in linea con le recenti modifiche normative e in sintonia con l'esigenza di garantire efficienza agli uffici giudiziari anche sul terreno della tutela delle opere dell'ingegno. Nell'organizzazione tabellare dei citati tribunali e corti d'appello è così sempre individuato un pubblico ministero referente per i procedimenti penali e per le iniziative nella materia disciplinata dalla legge n. 633 del 1941 nonché in materia di criminalità informatica e per ogni violazione alla normativa penale vigente in materia di proprietà intellettuale e di contraffazione. Le attività di coordinamento investigativo sono svolte ai sensi degli articoli 371 e 371-bis del codice di procedura penale tra le medesime sezioni e i pubblici ministeri referenti. Gli stessi tribunali e corti d'appello esercitano anche le funzioni civili di pubblico ministero nei giudizi di cui alla sezione I.
      Innovazioni sono proposte anche in materia di sanzioni amministrative, prevedendo sanzioni pecuniarie proporzionate per i comportamenti di minore offensività sociale. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al novellato articolo 171 della legge n. 633 del 1941 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, e destinato alla promozione di apposite campagne informative in favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi. Il fondo è istituito con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le sanzioni amministrative si applicano
 

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quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione I.
      Sono, infine, potenziati gli strumenti di prevenzione e, in particolare, i codici deontologici di buona condotta. Al fine di utilizzare la rete e le tecnologie di comunicazione quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti sul regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito di tali forme di collaborazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di proposte di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Sezione II

DIFESE E SANZIONI PENALI

      Art. 171. - 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro chiunque a fini di lucro, per uso non giustificabile come personale e su scala commerciale:

          a) abusivamente, in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto, riproduce, trascrive, rappresenta, esegue o recita in pubblico, comunica al pubblico, noleggia, detiene per la vendita o distribuisce opere altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e ne mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

          b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera c), detiene per la vendita o per la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo o comunica al pubblico, in qualunque modo e con qualunque procedimento, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privo del contrassegno medesimo o munito di contrassegno contraffatto o alterato;

          c) abusivamente duplica programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,

 

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distribuisce, vende o detiene nell'ambito di attività commerciali o imprenditoriali programmi abusivamente duplicati ovvero, con le medesime modalità, detiene qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

          d) abusivamente riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, al fine di trarne diretto profitto, il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero con le medesime modalità esegue illegittimamente l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

          e) abusivamente comunica al pubblico con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ovvero introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o per la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto ovvero chiunque a fini fraudolenti e in modo sistematico produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio;

          f) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,

 

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pubblicizza per la vendita o per il noleggio o detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di tali misure. Tra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate o che residuano a seguito della rimozione delle misure medesime effettuata su iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o a seguito di accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito dell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

          g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche apposte sui supporti, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

          h) produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica o utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio;

          i) abusivamente utilizza, anche via etere o mediante reti telematiche o via cavo, duplica o riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, ovvero acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici

 

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o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge o attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

      2. I reati di cui al comma 1 sono punibili a querela della persona offesa. Ai fini dell'applicazione delle norme penali, e fermo restando la rilevanza del fatto in sede civile, si considerano come uso personale l'utilizzazione e la riproduzione di opere dell'ingegno effettuate per la fruizione strettamente individuale o domestica o comunque aventi un ambito limitato di diffusione o di accessibilità.
      3. È punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro chiunque svolge le attività di cui al comma 1 dolosamente e in modo sistematico e organizzato su scala commerciale mediante l'attività di più persone, ovvero riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, detiene per la vendita o vende, pone altrimenti in commercio o detiene, nell'ambito delle attività di distribuzione commerciale effettuate verso esercizi aperti al pubblico o tramite vendita ambulante, i relativi supporti o copie ovvero importa o diffonde su scala commerciale, anche mediante reti telematiche, più di cinquanta esemplari di opere abusivamente riprodotte. Per i reati di cui al presente comma si procede sempre d'ufficio.
      4. La condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo comporta:

          a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

          b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

          c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

      Art. 172. - 1. Nei giudizi penali regolati dalla presente sezione la persona offesa,

 

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costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni civili di cui alla sezione I. La SIAE esercita i diritti attribuiti alla persona offesa nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui alla presente legge. Sono sempre ammesse la presentazione della querela e la costituzione di parte civile, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, delle associazioni di imprese di settore costituite per contrastare i reati di contraffazione o di duplicazione abusiva di supporti contenenti opere tutelate. Tali soggetti possono, in ogni caso, produrre memorie e presentare rilievi tecnici aventi ad oggetto il materiale sequestrato o le attività di illecita diffusione di opere protette ed esercitare i diritti previsti dal comma 4 dell'articolo 100 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
      2. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni dell'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      3. È sempre ordinata la confisca degli immobili e dei veicoli o degli strumenti e dei materiali comunque serviti o destinati a commettere i reati di cui all'articolo 171 nonché dei supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche se i beni appartengono a un soggetto giuridico di
 

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verso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
      4. Per le finalità di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle modalità organizzative dei delitti in materia di diritto d'autore svolti in modo sistematico e organizzato, acquistano, anche per via telematica o mediante altre forme di vendita a distanza, importano, ricevono, occultano ovvero, al fine di verificare l'ambito e le modalità di un'organizzazione distributiva, fanno importare, acquistare, ricevere od occultare prodotti contraffatti o abusivamente duplicati. Tali operazioni sotto copertura sono svolte previa informativa del pubblico ministero competente che differisce il sequestro con apposito decreto fino al termine delle operazioni medesime.
      5. Sono istituite apposite sezioni specializzate in materia di contraffazione e di proprietà intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Nell'organizzazione tabellare dei tribunali e delle corti d'appello sede delle sezioni di cui al presente comma è comunque sempre individuato un pubblico ministero referente per i procedimenti penali e le iniziative nella materia disciplinata dalla presente legge e per ogni violazione alla normativa penale vigente in materia di proprietà intellettuale e di contraffazione nonché in materia di criminalità informatica. Le attività di coordinamento investigativo previste ai sensi del presente comma sono svolte ai sensi degli articoli 371 e 371-bis del codice di procedura penale tra le medesime sezioni e i pubblici ministeri referenti. I medesimi tribunali e le corti d'appello esercitano anche le funzioni civili di pubblico ministero nei giudizi di cui alla sezione I.

      Art. 173. - 1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, in modo proporzionale alla gravità del caso, chiunque, senza averne diritto, a

 

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qualsiasi scopo, in qualsiasi modo o forma e avvalendosi di qualunque supporto, abusivamente, per trarne profitto e per uso non giustificabile come personale:

          a) riproduce, trascrive, rappresenta, esegue o recita in pubblico, comunica al pubblico, noleggia o distribuisce un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico oppure introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

          b) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;

          c) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; nel caso in cui la violazione riguardi attività di copia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, si applica anche la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività e la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata;

          d) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore;

          e) esegue abusivamente la fissazione delle prestazioni artistiche su supporto audio, video o audiovideo.

      2. Chiunque con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti a eludere le misure tecnologiche di protezione, acquista opere o materiali protetti, oppure consapevolmente acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti a eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro. In caso di recidiva o di fatto grave

 

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per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa pecuniaria minima è aumentata sino a 6.000 euro e si procede alla confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli operatori di telecomunicazione e degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e di postproduzione nonché di masterizzazione e di tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o di ricezione di programmi televisivi. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta la sospensione per un periodo da sei mesi a un anno dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione abilitanti.
      4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, e destinato alla promozione di apposite campagne informative in favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi. Il fondo è istituito con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      5. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi e ferma restando l'applicazione delle disposizioni
 

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di cui alla sezione I del presente capo.

      Art. 174. - 1. Al fine di utilizzare la rete e le tecnologie di comunicazione quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti sul regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti anche attraverso l'esame di proposte di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ogni informazione utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori».


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