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PDL 2530

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2530



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORMISANO, RONCONI, COMPAGNON

Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale per i trattamenti di pensione, diretta e di reversibilità, prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324

Presentata il 18 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - A pochi giorni dall'approvazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Corte dei conti, sezione di appello della Sicilia, sanzionò pesantemente i contenuti dei commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della medesima legge, che surrettiziamente annullavano il diritto di migliaia di pensionate e di pensionati di vedersi rivalutati di circa 150-170 euro al mese i propri ridottissimi trattamenti previdenziali. Prima della cosiddetta «riforma Dini» del 1995 (legge n. 335 del 1995), infatti, il trattamento pensionistico era costituito dalla paga base, commisurata agli anni maturati e dalla contingenza, che doveva essere pari all'80 per cento di quella al momento del pensionamento, e la pensione di reversibilità era calcolata al 60 per cento sulla retribuzione, mentre la contingenza rimaneva fissata nella stessa misura già attribuita al pensionato. Dopo la «riforma Dini», per effetto del conglobamento di contingenza e di paga base, la pensione di reversibilità subiva una sensibile diminuzione, in quanto il 60 per cento era calcolato sull'importo complessivo. A seguito di tale modifica numerosi interessati produssero ricorsi alla Corte dei conti, ottenendo il ripristino della contingenza nella misura dell'80 per cento. I citati commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 hanno introdotto un'interpretazione autentica circa l'attribuzione integrale o parziale dell'indennità integrativa speciale per tutti i casi di reversibilità sorti successivamente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 335 del 1995. Come ricordato, la Corte dei conti, sezione di appello della Sicilia,
 

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in data 10 gennaio 2007 ha, di contro, dichiarato «rilevante e non manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in un ricorso dai legali di una ricorrente, in relazione all'articolo 3 della Costituzione». Nelle more del pronunciamento della Consulta sugli atti trasmessi dalla Corte dei conti, sezione di appello della Sicilia, non si può sottacere la durezza delle espressioni usate nei confronti del legislatore contenute nell'ordinanza, in cui si legge che «sussistono fondati dubbi che il legislatore, oltrepassando i limiti di ragionevolezza, abbia definito interpretativa una disciplina che invece è innovativa» e «modificato la disciplina precedente, illegittimamente disponendo peraltro che quello che era il significato della normativa precedente».
      Anche la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, con l'ordinanza n. 7 del 25 gennaio 2007 ha affrontato tale problematica, dichiarando «chiaro il disposto del comma 5 dell'articolo 15 della legge 724/1994 nonché pacifica la giurisprudenza di merito» e che «l'interpretazione costante resa fino adesso dalla Corte dei conti è oggi ostacolata dalla disposizione del comma 774 che contrasta con il principio di ragionevolezza previsto dall'articolo 3 della Costituzione nella misura in cui dopo dodici anni il legislatore pretende di dare una interpretazione autentica che in realtà reca una disciplina contraria alla legge 724/1994». La Corte aggiunge come «il legislatore abbia irragionevolmente fatto ricorso all'emanazione di una legge interpretativa (dagli effetti retroattivi) in quanto il comma 774 (...) tratta materia che non solo esula dal testo letterale (...) ma che era stata disciplinata da altre specifiche disposizioni di legge». Rileva quindi «come insegna la Corte costituzionale il divieto di retroattività della legge (...) costituisce tuttavia un fondamentale valore di civiltà giuridica (...) cui il legislatore deve in linea di principio adeguarsi». In buona sostanza, il cittadino, nel nostro caso i pensionati indigenti «colpiti» dalle disposizioni dei citati commi 774, 775 e 776, perde fiducia nelle istituzioni repubblicane perché si vede leso da norme con effetti retroattivi che incidono irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (Corte costituzionale, sentenza n. 416 del 1999). Il comma 776, poi, ha lo scopo, di fronte a un pronunciamento d'incostituzionalità sul comma 774, di impedire lo stesso esercizio del diritto di adeguamento delle pensioni di reversibilità alle vedove e ai vedovi dei pensionati, in quiescenza da prima del 1994 che moriranno dopo il 1o gennaio 2007!
      Avendo già in data 25 gennaio 2007, con l'atto di sindacato ispettivo n. 3-00562, allo stato senza risposta, stigmatizzato questa deprecabile scelta operata dal legislatore, con la presente proposta di legge si intende intervenire affinché in tempi rapidi si eviti che le novità introdotte dalla legge n. 296 del 2006 finiscano per penalizzare ulteriormente una categoria già particolarmente disagiata, che ha visto decurtarsi improvvisamente l'importo già basso dell'unica fonte di sostentamento, tenuto conto, altresì, che si tratta di soggetti ultrasettantenni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione, prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, si applicano limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, indipendentemente dalla data del decesso del dante causa.
      2. I commi 774, 775 e 776 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
      3. L'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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