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PDL 2542

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2542



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum abrogativo

Presentata il 20 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La Costituzione della Repubblica italiana promulgata il 27 dicembre 1947 è un testo che necessita indubbiamente di profonde modifiche.
      La presente proposta di legge costituzionale si muove in questa direzione, apportando delle piccole ma essenziali innovazioni al titolo I della parte seconda della Costituzione, nell'attesa che il Parlamento si pronunci su una revisione più profonda.
      Per quanto riguarda la modifica all'articolo 71 in materia di iniziativa legislativa, si introduce un comma che prevede un più elevato quorum di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge alle Camere. In tale modo il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta da parte di almeno cinquecentomila elettori, proponendo alle Camere una sorta di «progetto qualificato», che verrà discusso e approvato entro sei mesi dalla data della sua presentazione. Le Camere potranno esprimersi sul testo così come presentato dai cittadini, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che non potranno modificare la proposta. Ciò permetterà di sottoporre direttamente al Parlamento i progetti di legge che, presentati con un maggiore numero di firme, rispecchiano in modo più adeguato le richieste dei cittadini. L'intento è quello di avvicinare le istituzioni alla popolazione, lasciando comunque invariato l'attuale contenuto dell'articolo 71, nella parte in cui prevede la possibilità di esercitare l'iniziativa popolare delle leggi con la raccolta di sole cinquantamila firme. A quest'ultimo proposito, giova ricordare che quando fu promulgata la Costituzione la popolazione italiana ammontava a poco più della metà di quella attuale e sarebbe, pertanto, anacronistico pensare che nulla è cambiato!
 

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      Lo stesso ragionamento sarebbe opportuno estenderlo all'articolo 75, per il quale si propone di innalzare ad almeno un milione le firme necessarie per la presentazione di un referendum abrogativo. La richiesta dei cittadini di abrogare una legge o parte di essa coinvolge l'intera popolazione del Paese, che è chiamata ad esprimersi attraverso il referendum. Oggi accade spesso che alle urne il cittadino si debba pronunciare su cinque o magari dieci richieste abrogative, trovandosi in difficoltà e in confusione per l'elevato numero di schede e, quindi, di quesiti su cui esprimersi. Tra l'altro, qualora al referendum non partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e non si raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi, come sempre più spesso avviene, l'intero procedura risulta inutile, con conseguente dispendio di tempo e di denaro pubblico. Innalzare il quorum rappresenta quindi un modo per attenuare gli effetti negativi rilevati, nonché per avanzare proposte referendarie che abbiano un seguito importante tra la popolazione, evitando che il limitato numero delle firme oggi occorrenti sia visto come un incentivo alla presentazione di proposte di ogni genere e sulle materie più disparate, e non, come invece dovrebbe essere, un mezzo al quale richiamarsi soltanto nel caso di effettivo disagio dei cittadini di fronte a norme in vigore.
      Inoltre, il referendum è divenuto un mezzo pubblicitario al quale talune parti politiche cercano di appoggiarsi, per sponsorizzare idee che non appartengono certo alla maggioranza della popolazione, abusando di uno strumento costituzionale il cui utilizzo potrebbe essere evitato attraverso un costruttivo dialogo parlamentare tra le forze politiche, che gli stessi cittadini hanno deputato a curare i loro interessi. E di certo non si può parlare di cittadini «di serie A» e di cittadini «di serie B», solo perché gli uni sono più numerosi degli altri!
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora il progetto sia proposto da almeno cinquecentomila elettori, le Camere procedono all'esame e alla votazione del testo, senza modifiche, entro sei mesi dalla data della sua presentazione, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti».

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: «cinquecentomila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di elettori».


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