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PDL 2487

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2487



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OTTONE, BARANI, BIMBI, BRANDOLINI, FASCIANI, FEDI, MARCHI, SAMPERI, SCHIRRU, ZANOTTI

Disposizioni per la tutela della salute e dell'ambiente in relazione agli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile e disciplina delle competenze degli enti locali

Presentata il 3 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a definire competenze precise a favore dei comuni in materia di tutela della salute e dell'ambiente relativamente agli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile. Tale intervento normativo si impone, a sei anni dall'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, visti il preoccupante e disordinato proliferare di impianti e di antenne e i problemi interpretativi delle norme relative alle competenze dei comuni, che hanno portato a scontri sociali che hanno coinvolto anche pubblici amministratori. Il testo riprende, altresì, le linee principali di una similare proposta di legge presentata al Senato della Repubblica dal senatore Felice Casson (atto Senato n. 1077) anche al fine di favorire una discussione unitaria sul tema all'interno dei due rami del Parlamento.
      Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, si basa sui princìpi di precauzione, trasparenza e condivisione. Esso definisce le norme regolamentari per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale e urbanistica locale.
      La presente proposta di legge permetterà al comune, che è l'ente locale più vicino ai cittadini, di assumere un ruolo determinante per garantire il massimo della tutela e per contenere l'esposizione a rischi per la salute, con particolare riferimento alla fasce più deboli della popolazione.
 

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      L'ambito di applicazione della presente proposta di legge comprende tutti gli impianti e le apparecchiature che possono comportare l'esposizione di lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 0 Hz e 300 GHz, fatta eccezione per le apparecchiature di uso domestico e individuale, per l'esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici, per le particolari esigenze delle Forze di polizia e delle Forze armate e per i servizi di emergenza sanitaria.
      Le competenze dei comuni sono accresciute nel senso che essi avranno un rapporto diretto con i gestori degli impianti e, inoltre, regoleranno e disciplineranno l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile. Viene altresì istituito un catasto comunale degli impianti. I gestori sono obbligati a comunicare i piani di copertura territoriale al suddetto catasto e a presentare ai comuni piani di localizzazione aggiornati che descrivano le caratteristiche specifiche dei sistemi da loro gestiti.
      Ai comuni viene altresì fatto obbligo di pubblicizzare le richieste di concessione degli impianti e le relative modalità di attribuzione. Dovranno esercitare una funzione di controllo e di vigilanza, insieme alle province e alle regioni, sugli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile nonché favorire l'espletamento di indagini epidemiologiche nei territori di competenza, al fine di garantire il massimo della tutela e il minimo dell'esposizione a rischi per la salute.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le province e i comuni, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché delle norme del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, fatte salve le competenze dello Stato e delle regioni, adottano, anche con unico atto avente natura di regolamento:

          a) disposizioni dirette a garantire, in via prioritaria, la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione in relazione agli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

          b) disposizioni, coordinate a quelle relative alla pianificazione territoriale e urbanistica, dirette ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio in relazione agli interventi edificatori e comunque alla realizzazione di strutture di qualsivoglia dimensione necessarie per l'installazione di impianti di radiotrasmissione televisiva e di telefonia mobile.

Art. 2
(Obiettivi di qualità).

      1. Le province e i comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, nonché delle competenze attribuite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni

 

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ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
      2. I comuni, ai fini di una più adeguata e consapevole prevenzione sanitaria, possono disporre l'effettuazione di indagini epidemiologiche sulla popolazione o su gruppi di cittadini del territorio di competenza.
      3. Gli atti di pianificazione delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti devono indicare gli standard di qualità, con la previsione della priorità per le soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, anche in riferimento a persone particolarmente sensibili, e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

Art. 3
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha per oggetto tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possono comportare l'esposizione di lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz.
      2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle apparecchiature di uso domestico e individuale, né ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Forze di polizia, alle Forze armate, ai servizi di protezione civile e di emergenza sanitaria tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.
      4. Gli apparati dei radioamatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, e successive modificazioni, sono disciplinati con appositi regolamenti delle regioni nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
      5. I sistemi di televisione mobile e gli ulteriori sistemi che comportano irradiazione

 

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verso dispositivi riceventi al fine di fornire un servizio di immagini sono disciplinati con appositi regolamenti delle regioni.

Art. 4
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono definite:

          a) aree sensibili: le aree individuate e definite tali dai comuni e dalle province con le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1, in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari o a prevalente destinazione residenziale, di parchi urbani o di parchi giochi, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale. Sono in ogni caso aree sensibili le aree destinate prevalentemente a strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché le aree destinate a parchi o a riserve naturali;

          b) aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi: le aree individuate e definite tali dai comuni e dalle province con le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1, in cui concorrono due o più agenti, fisici, chimici o biologici, a rischio sanitario, a causa dei quali si può verificare un effetto additivo o sinergico di agenti pericolosi per la salute, in grado di aggravare la situazione di rischio per i soggetti residenti;

          c) ambiti ottimali di localizzazione: gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

Art. 5.
(Divieti).

      1. È vietata l'installazione di qualsiasi impianto di trasmissione radiotelevisiva e di radiodiffusione di telefonia mobile, nonché di elettrodotti, nelle aree sensibili

 

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e in quelle a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi definite ai sensi dell'articolo 4 e nelle aree che possono essere ritenute di pertinenza di edifici, di strutture o di terreni ricadenti nelle medesime aree.
      2. La distanza delle installazioni degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo rispetto alle aree individuate dal medesimo comma deve essere commisurata all'esigenza primaria di tutela della salute delle persone e deve tenere conto del valore di attenzione, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
      3. Le installazioni degli impianti di cui al comma 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge poste a una distanza inferiore a 200 metri rispetto alle aree individuate dal medesimo comma sono soggette a monitoraggio continuo, a spese dei gestori degli impianti stessi.

Art. 6.
(Trasparenza e partecipazione).

      1. Chiunque ha diritto di accesso immediato ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, con facoltà di prenderne visione diretta e di ottenerne copia.
      2. I comuni sono tenuti a dare pubblicità alle istanze dirette a ottenere provvedimenti autorizzatori o concessori o atti di altra natura comunque diretti all'installazione degli impianti di cui al comma 1 o alla modifica degli impianti medesimi con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali e a trasmettere comunque, entro dieci giorni dal deposito, copia delle istanze e dei relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati, ai portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o in associazioni e alle associazioni ambientaliste riconosciute.
      3. I soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati

 

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o in associazioni e le associazioni ambientaliste riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie, documenti e richieste, con le modalità e le facoltà previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, oltre che dalla vigente normativa comunale, entro il termine fissato dal comune. In caso di ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche e accertamenti tecnici, ognuno di tali soggetti può chiedere di parteciparvi con propri tecnici.

Art. 7.
(Piani provinciali di localizzazione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province adottano piani provinciali di localizzazione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di diffusione radiotelevisiva e nel rispetto dei limiti e dei valori stabiliti in materia dalla vigente normativa statale e regionale, tenuto conto dei divieti di cui all'articolo 5.
      2. In caso di inottemperanza da parte delle province entro il termine di cui al comma 1, la regione diffida l'amministrazione provinciale a redigere il piano previsto dal medesimo comma 1 entro due mesi. In caso di ulteriore inottemperanza, la regione, entro un mese, nomina un commissario ad acta.

Art. 8.
(Competenze e funzioni dei comuni).

      1. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7, tenuto conto di quanto prescritto per le aree sensibili e per le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, individuando, in via preventiva, gli ambiti ottimali di localizzazione.

 

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      2. Le aree individuate dalla pianificazione urbanistica come sedi di installazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva possono essere occupate d'urgenza, con assegnazione delle stesse in diritto di superficie ai gestori dei medesimi impianti e in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
      3. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva devono essere previamente assentiti con il rilascio di uno specifico permesso di costruire ai sensi dei regolamenti comunali di cui al comma 4.
      4. I comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano i regolamenti per il rilascio dei permessi di costruire in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva.
      5. I comuni, previa acquisizione obbligatoria dei pareri vincolanti dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché del nulla osta sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, rilasciano il permesso di costruire per gli impianti di trasmissione radiotelevisiva tenuto conto dei limiti di esposizione individuati dalla vigente normativa statale, delle reali e verificate esigenze di copertura del servizio nel territorio, degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle risultanze dei piani di individuazione delle aree sensibili e delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi e dei piani di localizzazione provinciale di cui all'articolo 7. Il rilascio del permesso di costruire può altresì essere subordinato dalla legislazione regionale a specifiche valutazioni di compatibilità ambientale di competenza delle regioni o delle province.
      6. I comuni, prima del rilascio del permesso di costruire, al fine di rendere condivisibile la decisione con la comunità locale, valutato il grado di criticità sociale provocato dalla richiesta di installazione degli impianti oggetto della concessione, avviano una procedura decisionale partecipata,
 

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secondo le modalità previste dall'articolo 6.
      7. Sino all'approvazione dei piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7, i comuni, al fine del rilascio del permesso di costruire, acquisiscono il parere preventivo del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radiotelevisiva, ove istituito.

Art. 9.
(Impianti di trasmissione radiotelevisiva esistenti).

      1. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle norme previste dalla medesima legge.
      2. Al fine di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di approvazione dei piani di localizzazione di cui all'articolo 7, i gestori degli impianti di trasmissione radiotelevisiva già installati devono richiedere il permesso di costruire di cui all'articolo 8 ai comuni competenti. Ove gli impianti in questione non risultino conformi alla disciplina dettata dal citato articolo 8 per il rilascio del permesso di costruire, i gestori sono tenuti a presentare un piano di delocalizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione provvisoria per l'esercizio degli impianti per il tempo necessario per la conclusione del procedimento. In tale caso, è attribuita priorità nel rilascio del permesso di costruire ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di localizzazione di nuovi impianti e il procedimento deve comunque essere concluso nel termine di un mese dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.
      3. In tutti gli altri casi di non conformità degli impianti alla presente legge, i gestori sono tenuti a presentare ai comuni territorialmente competenti piani di adeguamento con l'indicazione delle modalità e dei tempi di intervento.

 

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      4. I piani di adeguamento e i piani di delocalizzazione di cui al presente articolo sono approvati dal comune, sentita la provincia e acquisiti previamente i pareri obbligatori e vincolanti dell'ARPA, dell'ISPESL e della ASL competente per territorio.
      5. Il gestore è tenuto a dare comunicazione al comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla legge nel termine di un mese dalla data della loro realizzazione. In ogni caso, gli interventi di adeguamento e di delocalizzazione devono essere completati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. In tutti i casi di non adeguamento o comunque di inottemperanza alle indicazioni e alle prescrizioni del comune di cui all'articolo 8 e al presente articolo, il sindaco, previa diffida ad adempiere entro un mese, ordina la sospensione dell'attività per un periodo da due a sei mesi. Nel caso di ulteriore inadempienza, ordina la revoca del permesso di costruire.

Art. 10.
(Regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile).

      1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istituito dalla Comunità europea e dell'articolo 1 della citata legge n. 36 del 2001.
      2. Il regolamento di cui al comma 1, che è allegato allo strumento generale di pianificazione territoriale comunale di cui costituisce parte integrante e che, ove ne comporti modifiche tali da costituirne varianti, deve essere adottato con le medesime procedure previste per le medesime varianti, disciplina l'installazione, la modifica,

 

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l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile, ai fini di:

          a) minimizzare l'esposizione della popolazione, anche delle persone più sensibili, ai campi elettromagnetici;

          b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

          c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico e ambientale degli impianti.

Art. 11.
(Piani comunali di telefonia mobile).

      1. Con il regolamento di cui all'articolo 10 è altresì approvato il piano comunale di telefonia mobile, all'interno del quale sono individuate e localizzate le aree sensibili e le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi definite ai sensi dell'articolo 4.
      2. In sede di approvazione del piano comunale di cui al comma 1 è valutata la situazione degli impianti esistenti, in vista di adeguamenti, modifiche o delocalizzazioni dettati dalla necessità di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
      3. Il piano comunale di telefonia mobile indica:

          a) i criteri localizzativi, le fasce di rispetto e gli obiettivi di qualità per le aree definite ai sensi dell'articolo 4, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

          b) il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, tramite l'utilizzo di tecnologie e metodologie di risanamento, ai fini della minimizzazione del rischio per l'insieme della popolazione e per le fasce di persone più sensibili.

 

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      4. Il rilascio dei permessi di costruire per nuovi impianti di telefonia mobile è subordinato, oltre che all'approvazione del piano comunale di cui al comma 1, all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10.
      5. Il piano comunale di cui al comma 1 è sottoposto a verifica e ad eventuale variazione con cadenza definita dalla legislazione regionale e dalla disciplina regolamentare del comune e, comunque, almeno ogni tre anni.
      6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 all'approvazione del regolamento e del piano comunale, la provincia territorialmente competente diffida l'amministrazione comunale a redigere il piano entro due mesi. In caso di inottemperanza, la provincia, entro un mese, nomina un commissario ad acta.

Art. 12.
(Procedimento autorizzativo).

      1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche dei medesimi, sono subordinati al rilascio del provvedimento autorizzativo, comprensivo del permesso di costruire e del parere favorevole delle strutture di partecipazione e dei consigli di quartiere o di municipalità previsti dallo statuto comunale.
      2. I gestori di impianti di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare un'istanza di verifica di conformità degli impianti alle disposizioni della medesima legge, contestualmente alla richiesta di autorizzazione provvisoria per l'esercizio degli impianti per il tempo necessario per la conclusione del procedimento.
      3. In caso di funzionamento di un impianto di telefonia mobile privo di certificato di regolare esecuzione o di collaudo o in violazione di norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, il sindaco ordina l'immediata disattivazione del medesimo.

Art. 13.
(Partecipazione al procedimento).

      1. Lo schema del regolamento di cui all'articolo 10 e il progetto del piano comunale di cui all'articolo 11, prima della loro approvazione da parte del consiglio comunale, devono essere depositati presso la segreteria del comune per un congruo periodo di tempo al fine di consentire la partecipazione al procedimento dei titolari di interessi legittimi e diffusi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 14.
(Catasto comunale degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti e di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile sono tenuti a presentare al comune un piano di localizzazione che descrive le caratteristiche tecniche, lo sviluppo, la modificazione o il mantenimento degli impianti da essi gestiti.
      2. È fatto obbligo ai gestori, attraverso opportuni supporti cartografici, nell'ambito del piano di cui al comma 1, di evidenziare il grado di copertura del territorio garantito dal funzionamento dell'insieme degli impianti installati e da ogni singolo impianto installato.
      3. Il piano di cui al presente articolo, a cura dei gestori, è annualmente aggiornato e comunicato al comune.
      4. I comuni, sulla base dei piani di cui al presente articolo, costituiscono il catasto comunale degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile.
      5. Compete ai comuni, in base al grado di copertura del rispettivo territorio e ai dati dei piani contenuti nel catasto di cui al comma 4, valutare la congruità delle

 

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proposte di nuova installazione di impianti.
      6. I comuni rendono pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 6.
      7. I comuni, al fine di contenere la diffusione di impianti di cui al comma 1 responsabili della produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovono l'utilizzo comune, per più gestori del servizio, degli impianti installati o da installare. Eventuali rapporti economici e giuridici connessi con l'utilizzo comune di un medesimo impianto sono oggetto di apposita disciplina mediante l'adozione di specifiche convenzioni tra le parti.

Art. 15.
(Impianti di telefonia mobile esistenti).

      1. Gli impianti di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultano conformi alla medesima legge a seguito della verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o di altre verifiche o accertamenti condotti dalle amministrazioni competenti anche d'ufficio, devono essere delocalizzati o adeguati alle disposizioni dalla presente legge.
      2. L'adeguamento di cui al comma 1 deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, i gestori degli impianti presentano al comune il programma degli interventi di adeguamento contenente le modalità e i tempi di attuazione. Il comune rilascia una specifica autorizzazione per l'attuazione del programma, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'ARPA, dell'ISPESL e della ASL competente per territorio. In caso di delocalizzazione, è assicurata priorità nel rilascio del permesso di costruire agli impianti già esistenti rispetto alle domande di nuova installazione.

 

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      3. Il gestore deve dare comunicazione al comune entro un mese dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento o di delocalizzazione autorizzati ai sensi del comma 2.
      4. In caso di mancata realizzazione degli interventi di adeguamento o di delocalizzazione dell'impianto, il sindaco ordina la sospensione immediata dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. Se l'inottemperanza persiste anche al termine della sospensione, il sindaco ordina la revoca dell'autorizzazione.

Art. 16.
(Attività di controllo).

      1. I comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sugli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, direttamente ovvero utilizzando le strutture locali competenti e le strutture dell'ISPESL, anche mediante monitoraggio periodico degli impianti.
      2. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può eseguire verifiche, accertamenti tecnici, ispezioni, sopralluoghi e accessi agli impianti, nonché ordinare l'esibizione di dati, informazioni e documenti ai titolari o ai gestori dei medesimi impianti.
      3. Nei casi di superamento dei limiti massimi di emissione fissati dalla legge, il sindaco mediante diffida ordina la messa a norma entro un mese. In caso di inottemperanza, il sindaco revoca la concessione alla gestione dell'impianto.

Art. 17.
(Ricerca e informazione).

      1. Le regioni, le province e i comuni favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile ovvero di realizzare sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti. Favoriscono altresì l'espletamento di indagini

 

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epidemiologiche nei territori di competenza. A tali fini possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese e accordi di programma.
      2. I comuni provvedono almeno con cadenza annuale alla divulgazione presso la cittadinanza dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e promuovono iniziative di sensibilizzazione all'uso delle nuove tecnologie nelle scuole di ogni ordine e grado.


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