Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2587

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2587



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di ricorso alla Corte costituzionale sulle elezioni contestate

Presentata il 3 maggio 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 66 della Costituzione affida alla competenza esclusiva di ciascuna Camera le decisioni in materia di controversie relative ai titoli di ammissione dei propri componenti. Negli ultimi anni, a seguito delle modifiche della legge elettorale, dapprima con la riforma del 1993, che ha introdotto un sistema prevalentemente maggioritario, e poi con la reintroduzione nel 2005 del sistema proporzionale, che contempla comunque meccanismi, quali il premio di maggioranza, volti a far funzionare il sistema stesso in maniera maggioritaria, le decisioni riguardanti il contenzioso elettorale hanno acquisito sempre maggiore rilevanza, incidendo molto più che in passato direttamente sulla composizione dei rapporti numerici tra le diverse componenti parlamentari.

      Il rischio di decisioni arbitrarie da parte delle forze politiche di maggioranza è, indubbiamente, aumentato ed è emersa con evidenza l'esigenza di verificare la validità del principio espresso dall'articolo 66 della Costituzione. In merito ai ricorsi in ordine alle controversie relative ai titoli di ammissione dei componenti delle Camere, è stata individuata, in particolare, l'opportunità di affidare tale competenza ad istanze neutrali ed esterne al Parlamento, quali la Corte costituzionale. Tale questione è stata più volte oggetto di esame e confronto in Parlamento. Nella XIII legislatura, la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, dopo un lungo dibattito, recepì, su indicazione del proponente della presente proposta di legge costituzionale, allora relatore sul sistema delle garanzie, la disposizione di ricorso alla Corte inserendola nella relazione finale sul sistema delle garanzie, mentre, nel corso della XIV legislatura, in sede di discussione della proposta del centrodestra di riforma della parte seconda della Costituzione, la proposta
 

Pag. 2

emendativa in materia, presentata dal centrosinistra, non ha ottenuto il necessario consenso e non è stata accolta.

      A favore della individuazione nella Corte costituzionale dell'organo competente per tali ricorsi vi è il riconoscimento della sua natura di garanzia della Costituzione, quale «fonte sulle fonti». È opportuno ricordare, in una visione europea, che sulla base delle medesime ragioni, anche altri Paesi quali la Francia, il Portogallo e l'Austria hanno ritenuto necessario attribuire ai rispettivi organi di garanzia costituzionale le competenze in materia di contenzioso elettorale.

      La presente proposta di legge costituzionale, in continuità con quanto presentato e sostenuto nelle precedenti legislature, propone quindi la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale avverso le deliberazioni di ciascuna Camera in ordine ai titoli di ammissione dei componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui all'articolo 66 della Costituzione. Dunque, la competenza della Corte costituzionale viene riferita ai soli casi di ricorso in materia di elezioni contestate e non a tutti i profili inerenti il giudizio delle Camere sui titoli di ammissione dei propri componenti.

      L'esperibilità del ricorso è, inoltre, ammessa solo da parte dei diretti interessati, al fine di limitare l'accesso al giudizio della Corte costituzionale al soggetto o ai soggetti che per effetto delle decisioni parlamentari (o della mancata decisione) siano rimasti esclusi dalla Camera (o abbiano perduto la condizione di eletto).

      È, infine, modificato l'articolo 134 della Costituzione, concernente le funzioni assegnate alla Consulta, alle quali è aggiunta quella in tema di ricorsi in caso di elezioni contestate.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

Art. 2.

      1. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente:

          «sui ricorsi in caso di elezioni contestate;».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su