Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2441

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2441



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DELLA VEDOVA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 23 marzo 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Di fronte alla drammatica crisi politica che investe la maggioranza di centrosinistra l'esigenza di migliorare la legge elettorale vigente non può costituire un impedimento per lo svolgimento di nuove elezioni politiche. Al limite, sarebbe infatti sufficiente una sola modifica alle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, vale a dire l'introduzione del premio di maggioranza nazionale in luogo dei premi regionali di coalizione, per assicurare una maggioranza ampia anche nell'Assemblea di Palazzo Madama. Come sostenuto dal professor Roberto D'Alimonte e da tanti altri studiosi e costituzionalisti, il premio di maggioranza nazionale non contrasta affatto con l'articolo 57 della Costituzione. D'altro canto, i rischi derivanti da una divaricazione nella composizione delle due Camere possono essere eliminati alla radice solo con la riforma del bicameralismo e la sottrazione del rapporto fiduciario con il Governo al Senato della Repubblica, trasformato in Senato federale o delle autonomie. La riforma costituzionale che conteneva tale significativa innovazione (insieme al rafforzamento dei poteri del Primo ministro, alla riduzione del numero dei parlamentari e alla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione), approvata nella scorsa legislatura dalla maggioranza di centrodestra, è stata purtroppo respinta nel referendum svoltosi il
 

Pag. 2

25 giugno 2006, a seguito della forsennata campagna contraria condotta dal centrosinistra. Quella riforma conteneva certamente incongruenze e limiti tecnici, ma vi sarebbe stato il tempo per correggerli in modo bipartisan, considerato che la sua entrata in vigore era differita nel tempo (a parte le norme relative al citato titolo V, che, come era opportuno, sarebbero state immediatamente operative). Sarebbe stata la missione della presente legislatura (e dello stesso Governo Prodi). È stata invece sprecata, per livore antiberlusconiano, una grande occasione riformatrice, forse irripetibile per molti anni a venire. È impensabile che una riforma che comporta la revisione di almeno 25-30 articoli della parte seconda della Costituzione e che richiede almeno un paio di anni di tempo possa essere approvata nuovamente in questa legislatura caratterizzata dalla estrema debolezza e precarietà politica, oltre che numerica, della maggioranza di Governo.
      In queste condizioni, appaiono realizzabili solo modifiche limitate alla legge elettorale vigente. Da questo punto di vista sono certamente da prendere in considerazione alcuni dei correttivi della legge elettorale vigente proposti dal professor Roberto D'Alimonte.
      Qualora invece le condizioni politico-parlamentari consentissero modificazioni più significative del sistema elettorale (ad esempio, sulla spinta del nuovo referendum), riteniamo che si debba prendere in considerazione come modello di riferimento il sistema spagnolo (oggetto della presente proposta di legge) e non già quello tedesco, da taluni prospettato nel corso della recente crisi di Governo. Infatti, l'adozione del modello tedesco nel nostro Paese comporterebbe l'abbandono del bipolarismo, mentre un sistema elettorale come quello spagnolo consentirebbe invece di rafforzarlo migliorandone decisamente la qualità, senza peraltro richiedere alcuna modifica di carattere costituzionale.
      Intendiamo motivare queste affermazioni con un'attenta analisi dei due differenti modelli, del loro funzionamento nei rispettivi Paesi e del prevedibile funzionamento in Italia.

Il sistema elettorale tedesco.

      Come è fatto. Il sistema elettorale tedesco per l'elezione del Bundestag è proporzionale puro, salvo lo sbarramento.
      Ciascun partito presenta le proprie candidature per metà attraverso liste bloccate e per metà nei collegi uninominali-maggioritari a turno unico, ma il 100 per cento dei seggi è attribuito in ragione proporzionale in base ai voti ottenuti dalle liste di partito. Gli elettori esprimono due voti, ma solo il voto per le liste determina quanti sono gli eletti per ciascun partito, compresi quelli nei collegi uninominali. Il voto per i candidati nei collegi uninominali serve solo a determinare (in parte) quali sono gli eletti (tecnicamente il sistema tedesco è definito «proporzionale personalizzato»). Se in base al calcolo proporzionale un partito ha diritto, ad esempio, a 100 seggi e ha vinto 60 collegi uninominali, avrà diritto ad altri 40 eletti nelle liste. Vige pertanto il meccanismo dello scorporo che in Germania non viene mai eluso (diversamente da quanto accaduto in Italia con il cosiddetto «Mattarellum»).
      Se in un Land un partito vince un numero di collegi uninominali maggiore del numero di seggi ad esso spettanti in base al riparto proporzionale, mantiene quei seggi in più. In tal caso il numero dei seggi complessivi del Bundestag aumenta in modo corrispondente (la possibilità di seggi in sovrannumero, comporterebbe in Italia una modifica costituzionale).
      Affinché un partito sia ammesso al riparto dei seggi deve superare la soglia del 5 per cento dei voti a livello nazionale oppure vincere in almeno tre collegi uninominali.

      Come funziona in Germania. Essendo proporzionale puro (salvo sbarramento), il sistema elettorale tedesco «fotografa» la realtà esistente. In Germania ha finora fotografato la realtà di un sistema già bipolare per ragioni storiche, culturali e costituzionali. La messa fuori legge dei

 

Pag. 3

partiti estremisti negli anni '50 ha infatti favorito la formazione di due grandi partiti (CDU e SPD), ciascuno attorno al 40 per cento dei consensi, su cui si è finora basato il bipolarismo tedesco. Solo i leader di questi due partiti concorrono alla carica di cancelliere (liberali e verdi non sognano neppure di coltivare questa ambizione). Però, dopo l'unificazione, è bastato l'accesso al Bundestag di un quinto partito, il PDS (comunisti dell'est e socialisti di sinistra), per mettere in crisi il sistema: infatti né CDU più liberali né SPD più verdi raggiungono la maggioranza assoluta dei seggi, né - d'altro canto - i socialdemocratici accettano di allearsi con la sinistra estrema.

      Come funzionerebbe in Italia. Importato in Italia, il sistema elettorale tedesco non darebbe affatto vita ad un bipolarismo come quello tedesco, ma segnerebbe la fine del bipolarismo, fotografando la frammentazione del nostro sistema politico. Innanzitutto, lo sbarramento del 5 per cento potrebbe essere facilmente eluso attraverso aggregazioni elettorali che si scindono dopo il voto oppure attraverso il gioco delle desistenze, consentendo a soggetti minori di vincere in almeno tre collegi uninominali. Non solo: con l'elusione dello scorporo (utilizzando simboli diversi nell'uninominale e nel proporzionale) i seggi assegnati in sovrannumero rischierebbero di accrescere il numero dei parlamentari fino al 50 per cento in più. Ma, anche ammesso (e non concesso), che non si verifichi alcuna elusione o aggiramento della clausola di sbarramento, in Italia il sistema elettorale tedesco darebbe rappresentanza ad almeno sette partiti (Alleanza nazionale, Forza Italia, Lega Nord, Unione dei democratici cristiani e di centro, Democratici di sinistra, La Margherita, Rifondazione comunista). Senza alcun incentivo ad aggregarsi o a coalizzarsi, ogni partito si presenterebbe da solo, senza dar vita ad alleanze pre-elettorali e gli elettori non potrebbero scegliere direttamente il Governo. Gli esecutivi si formerebbero solo dopo il voto, in Parlamento. In particolare, non avrebbero interesse a stipulare accordi pre-elettorali i partiti che si collocano nel mezzo del continuum destra-sinistra dell'elettorato, mantenendosi così le «mani libere», disponibili a formare governi sia di centrodestra che di centrosinistra, con l'obiettivo di dar vita alla ricostruzione del «Grande centro» o, comunque, al «partito di mezzo».

Il sistema elettorale spagnolo.

      Come è fatto. Il sistema elettorale spagnolo è proporzionale, ma con alcune caratteristiche particolari.
      Il primo elemento è dato dalla dimensione limitata delle circoscrizioni. Esse coincidono con le cinquanta province spagnole. Considerando che i deputati del Congresso (cioè della Camera che esprime la fiducia) sono 350, il numero di rappresentanti che si eleggono in ogni circoscrizione è molto basso: varia da uno (solo a Melilla e Ceuta), fino agli oltre trenta di Madrid e Barcellona. In molte circoscrizioni i seggi sono due, tre o quattro. La media è di sette seggi. Agisce pertanto uno sbarramento implicito molto consistente che, insieme alla regola per la conversione dei voti in seggi costituita dal metodo «d'Hondt», tende a sovrarappresentare le formazioni più grandi a scapito di quelle più piccole.
      Il sistema, inoltre, non consente alcun recupero nazionale dei resti, cioè dei voti non utilizzati nelle singole circoscrizioni per conseguire dei seggi.
      La legge elettorale prevede anche una soglia di sbarramento formale del 3 per cento a livello circoscrizionale. Essa vale a escludere i partiti molto piccoli nelle circoscrizioni più grandi, come, ad esempio, quelle di Madrid e Barcellona. La soglia di sbarramento formale ha quindi effetti limitati.
      Questo sistema avvantaggia i partiti più grandi, favorendo pertanto l'aggregazione delle forze politiche più omogenee. Ma, allo stesso tempo, non penalizza le formazioni regionali i cui consensi sono concentrati in specifiche circoscrizioni e consente alle formazioni nazionali capaci di superare la soglia del 3 per cento in sede circoscrizionale di conseguire una rappresentanza

 

Pag. 4

parlamentare, sia pure di più ridotta consistenza.
      Quello spagnolo è dunque giudicato dagli studiosi il sistema proporzionale con maggiori effetti maggioritari, tra quelli delle principali democrazie occidentali (pur non avendo un formale premio di maggioranza).
      Un altro aspetto fondamentale del sistema (che spiega l'assoluta centralità assunta nel sistema politico spagnolo dai due maggiori partiti e dai rispettivi leader) è che per eleggere i componenti del Congresso i cittadini votano sulla base di liste «bloccate», senza voto di preferenza (che del resto è sconosciuto a tutte le maggiori democrazie dell'Occidente ed esiste solo in pochissimi Paesi al mondo). Di conseguenza la posizione dei leader risulta rafforzata e difficilmente messa in discussione dalla altrimenti inevitabile creazione di correnti interne organizzate capaci di minare la formazione di un'unità di indirizzo in seno ai partiti. Ma il numero molto basso di candidati che compongono le liste consente comunque un buon rapporto di conoscenza e di relazione tra elettori e candidati.

      Come funziona in Spagna. Proprio grazie alle caratteristiche del sistema elettorale, il sistema politico spagnolo, con le trasformazioni avvenute nel corso degli ultimi venti anni, è ormai caratterizzato da una dinamica sostanzialmente bipartitica e da un livello di frammentazione tra i più bassi d'Europa. Vi sono solo tre partiti nazionali (Partito popolare-PP, Partito socialista-PSOE e Izquierda unida) e tre o quattro partiti regionali rilevanti (Convergència i Unió de Catalunya-CIU, Partido nacionalista vasco-PNV, Coalición Canaria-CC e Esquerra Republicana de Catalunya-ERC). In particolare dalla metà degli anni '90 la Spagna presenta una marcata competizione e alternanza al potere tra i soli primi due partiti nazionali, PP e PSOE, ciascuno dei quali raggiunge consensi variabili tra il 35 e il 45 per cento (il che non esclude protagonismi e poteri di veto dei partiti minori sia nazionali che regionali, ma entro limiti molto contenuti).
      Del resto, in tutte le maggiori democrazie europee il bipolarismo funziona perché ruota attorno a due grandi formazioni, entrambe moderate, una di centrodestra, una di centrosinistra, capaci di raggiungere questo livello di consensi.
      Il progressivo affermarsi in Spagna di una dinamica sostanzialmente bipartitica è stato possibile grazie alle scelte strategiche e organizzative del PSOE prima e del PP poi, ma queste scelte sono state vincenti in particolare grazie alle caratteristiche del sistema elettorale (oltre alle norme e alle prassi costituzionali e al pragmatismo degli elettori spagnoli, che hanno sempre premiato i partiti moderati e le leadership forti e hanno invece penalizzato i partiti anti-sistema ed estremisti).

      Come funzionerebbe in Italia. Per essere introdotto in Italia, sia alla Camera che al Senato, il sistema elettorale spagnolo non richiede alcuna modifica costituzionale. Inoltre, le modifiche da apportare alla legge elettorale sarebbero pochissime e semplicissime. Diversamente da quanto sostenuto da alcuni, è molto semplice (come si vedrà) stabilire per legge le circoscrizioni, prendendo come riferimento le province.
      L'adozione del sistema spagnolo consentirebbe una nuova interpretazione del bipolarismo. Non avremmo né la continuazione del bipolarismo attuale (come con le modifiche limitate alla legge vigente) né il suo superamento (come con il sistema tedesco). Avremmo finalmente un bipolarismo maturo basato su grandi formazioni politiche, con una frammentazione molto ridotta, senza lasciare spazio alla ricostruzione del centro.

      La presente proposta di legge contiene le modificazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (articolo 1) e del Senato della Repubblica (articolo 2) volte ad introdurre un sistema proporzionale sul modello spagnolo. Le modificazioni essenziali sono semplici e limitate.
      Per quanto riguarda la Camera dei deputati viene modificato l'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti

 

Pag. 5

norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, prevedendo che la ripartizione dei seggi (salvo quelli assegnati alla circoscrizione Estero) sia effettuata in ragione proporzionale, ai sensi degli articoli 77 e 84, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza. È inoltre sostituita la tabella A relativa alle circoscrizioni elettorali. Vengono stabilite circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province, salvo i pochi casi in cui, effettuando la ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, il numero di seggi spettanti risulti inferiore a due. In tali casi la provincia è inclusa nella circoscrizione della provincia confinante della stessa regione che abbia il minor numero di abitanti, in modo che il numero dei seggi spettanti complessivamente alla circoscrizione non risulti inferiore a due. Le province cui spetterebbe un solo seggio e quindi da aggregare con le confinanti sono: Gorizia con Trieste, Isernia con Campobasso, Medio Campidano con Carbonia-Iglesias (entrambe con un solo seggio), Ogliastra con Nuoro. Il totale delle circoscrizioni è pertanto di 105 su 109 province (oltre alla Valle d'Aosta che rimane con un solo seggio), con una media di quasi sei seggi per circoscrizione.

      Il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in base al censimento generale della popolazione del 2001 è il seguente:

          provincia di Alessandria 5, provincia di Asti 2, provincia di Biella 2, provincia di Cuneo 6, provincia di Novara 4, provincia di Torino 23, provincia del Verbano-Cusio-Ossola 2, provincia di Vercelli 2, provincia di Bergamo 11, provincia di Brescia 12, provincia di Como 6, provincia di Cremona 4, provincia di Lecco 3, provincia di Lodi 2, provincia di Mantova 4, provincia di Milano 32, provincia di Monza e della Brianza 8, provincia di Pavia 5, provincia di Sondrio 2, provincia di Varese 9, provincia di Bolzano 5, provincia di Trento 5, provincia di Belluno 2, provincia di Padova 9, provincia di Rovigo 3, provincia di Treviso 9, provincia di Venezia 9, provincia di Verona 9, provincia di Vicenza 9, provincia di Pordenone 3, province di Trieste e Gorizia 4, provincia di Udine 6, provincia di Genova 10, provincia di Imperia 2, provincia di La Spezia 2, provincia di Savona 3, provincia di Bologna 10, provincia di Ferrara 4, provincia di Forlì Cesena 4, provincia di Modena 7, provincia di Parma 4, provincia di Piacenza 3, provincia di Ravenna 4, provincia di Reggio Emilia 5, provincia di Rimini 3, provincia di Arezzo 4, provincia di Firenze 10, provincia di Grosseto 2, provincia di Livorno 4, provincia di Lucca 4, provincia di Massa Carrara 2, provincia di Pisa 4, provincia di Pistoia 3, provincia di Prato 2, provincia di Siena 3, provincia di Perugia 7, provincia di Terni 2, provincia di Ancona 5, provincia di Ascoli Piceno 2, provincia di Fermo 2, provincia di Macerata 3, provincia di Pesaro e Urbino 4, provincia di Frosinone 5, provincia di Latina 5, provincia di Rieti 2, provincia di Roma 40, provincia di Viterbo 3, provincia di Chieti 4, provincia dell'Aquila 3, provincia di Pescara 3, provincia di Teramo 3, province di Campobasso e Isernia 3, provincia di Avellino 5, provincia di Benevento 3, provincia di Caserta 9, provincia di Napoli 33, provincia di Salerno 12, provincia di Bari 13, provincia di Barletta-Andria-Trani 4, provincia di Brindisi 4, provincia di Foggia 7, provincia di Lecce 9, provincia di Taranto 6, provincia di Matera 4, provincia di Potenza 4, provincia di Catanzaro 4, provincia di Cosenza 8, provincia di Crotone 2, provincia di Reggio Calabria 6, provincia di Vibo Valentia 2, provincia di Agrigento 3, provincia di Caltanissetta 3, provincia di Catania 11, provincia di Enna 2, provincia di Messina 7, provincia di Palermo 13, provincia di Ragusa 3, provincia di Siracusa 4, provincia di Trapani 5, provincia di Cagliari 6, province di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano 3, province di Nuoro e dell'Ogliastra 2, provincia di Olbia-Tempio 2, provincia di Oristano 2, provincia di Sassari 4.

      Con la modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,

 

Pag. 6

viene previsto che nessun candidato possa essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, salvo il presidente o il segretario del partito o gruppo politico, che ha la facoltà di presentarsi in una circoscrizione per ciascuna regione.
      Le modifiche agli articoli 77 e 84 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e l'abrogazione dell'articolo 83 del medesimo testo unico determinano le modalità di ripartizione dei seggi, ridefinendo i compiti, rispettivamente, dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale nazionale. Viene introdotta una soglia di sbarramento pari al 3 per cento dei voti validamente espressi a livello circoscrizionale ai fini dell'ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede alla ripartizione di tutti i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione con il metodo del divisore «d'Hondt» e proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
      Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.
      Da sottolineare che non è proposta l'abrogazione dell'articolo 14-bis del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, relativo alla possibilità dei partiti e gruppi politici di collegare in una coalizione le rispettive liste, presentando un unico programma elettorale ed un unico candidato come capo della coalizione medesima. Tale norma è mantenuta solo con finalità politiche e di trasparenza rispetto agli elettori, ma è del tutto priva di conseguenze per quanto riguarda i meccanismi di ripartizione dei seggi.
      Le modificazioni alle norme per la elezione del Senato della Repubblica sono del tutto analoghe a quelle relative all'elezione della Camera dei deputati. Meritano una specifica illustrazione le modifiche relative all'articolo 1, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Il comma 1 è modificato prevedendo che il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono ripartiti i seggi tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, provveda anche alla ulteriore ripartizione dei seggi assegnati a ciascuna regione tra le circoscrizioni in cui essa è suddivisa sulla base di una apposita tabella (tabella 1) allegata al testo unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al citato decreto legislativo n. 533 del 1993. Le circoscrizioni corrispondono alle province, salvo che il numero di seggi spettanti sia inferiore a due. In tal caso la provincia è inclusa nella circoscrizione della provincia o delle province confinanti della stessa regione che abbiano il minor numero di abitanti, in modo che il numero dei seggi spettanti complessivamente alla circoscrizione non sia inferiore a due. Il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero di seggi assegnati alla regione stessa e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero totale delle circoscrizioni di tutte le regioni (salvo Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta per le quali rimane il sistema vigente) è pari a 80, con una media di quasi quattro seggi per circoscrizione. Il comma 2 è modificato prevedendo che l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata
 

Pag. 7

in ragione proporzionale, a norma degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 533 del 1993, senza eventuale attribuzione del premio di coalizione.

      Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in base al censimento generale della popolazione del 2001 è il seguente:

          regione Piemonte, province di Alessandria e Asti 3, provincia di Cuneo 3, province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola 3, provincia di Torino 11, province di Vercelli e Biella 2; regione Lombardia, provincia di Bergamo 5, provincia di Brescia 6, provincia di Como 3, province di Cremona e Lodi 3, province di Lecco e Sondrio 2, provincia di Mantova 2, provincia di Milano 15, provincia di Monza e della Brianza 4, provincia di Pavia 3, provincia di Varese 4; regione Veneto, provincia di Padova 5, provincia di Treviso 4, province di Venezia e Rovigo 6, provincia di Verona 4, province di Vicenza e Belluno 5; regione Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone 2, province di Trieste e Gorizia 2, provincia di Udine 3; regione Liguria, province di Genova e La Spezia 6, province di Savona e Imperia 2; regione Emilia Romagna, provincia di Bologna 5, provincia di Ferrara 2, province di Forlì, Cesena e Rimini 3, provincia di Modena 3, province di Parma e Piacenza 4, provincia di Ravenna 2, provincia di Reggio Emilia 2; regione Toscana, provincia di Arezzo 2, provincia di Firenze 5, province di Lucca e Massa Carrara 3, province di Pisa e Livorno 4, province di Pistoia e Prato 2, province di Siena e Grosseto 2; regione Umbria, provincia di Perugia 5, provincia di Terni 2; regione Marche, provincia di Ancona 2, provincia di Ascoli Piceno e Fermo 2, provincia di Macerata 2, provincia di Pesaro e Urbino 2; regione Lazio, provincia di Frosinone 3, provincia di Latina 3, provincia di Roma 19, province di Viterbo e Rieti 2; regione Abruzzo, provincia di Chieti 2, province dell'Aquila e di Teramo 3, provincia di Pescara 2; regione Molise, province di Campobasso e Isernia 2; regione Campania, provincia di Avellino 2, provincia di Benevento 2, provincia di Caserta 4, provincia di Napoli 16, provincia di Salerno 6; regione Puglia, provincia di Bari 6, provincia di Barletta-Andria-Trani 2, provincia di Brindisi 2, provincia di Foggia 4, provincia di Lecce 4, provincia di Taranto 3; regione Basilicata, provincia di Matera 2, provincia di Potenza 5; regione Calabria, province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 3, provincia di Cosenza 4, provincia di Reggio Calabria 3; regione Sicilia, provincia di Agrigento 2, province di Caltanissetta e Enna 2, provincia di Catania 6, provincia di Messina 3, provincia di Palermo 7, provincia di Ragusa 2, provincia di Siracusa 2, provincia di Trapani 2; regione Sardegna, provincia di Cagliari 3, province di Nuoro, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio 2, province di Oristano, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano 2, provincia di Sassari 2.

      L'articolo 16 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 533 del 1993 è modificato prevedendo che l'Ufficio elettorale circoscrizionale (introdotto con una modifica dell'articolo 7) provveda alla ripartizione di tutti i seggi assegnati alla circoscrizione, tra le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale, con il metodo del divisore «d'Hondt». L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
      L'articolo 17 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 533 del 1993 viene modificato prevedendo che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegni i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.

 

Pag. 8


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84».

      2. All'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «a un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà».
      3. All'articolo 19, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione, salvo il presidente o il segretario di ciascun partito o gruppo politico, il quale ha la facoltà di presentarsi in una circoscrizione per ciascuna regione».
      4. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

Pag. 9

Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dai seguenti:

          «2) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale;

          2-bis) per ciascuna delle liste di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          2-ter) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

          2-quater) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui ai numeri precedenti, ai fini di cui all'articolo 84».

      5. L'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      6. All'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più

 

Pag. 10

alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numeri 2) e seguenti. Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numeri 2) e seguenti;

          2) comunica l'esito delle operazioni di cui al numero 1) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni»;

              b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

      7. All'articolo 86, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
      8. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto, i seggi assegnati a ciascuna regione sono ripartiti tra le circoscrizioni di cui alla tabella 1 allegata al presente testo unico, dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, riportato

 

Pag. 11

nella più recente pubblicazione dell'Istituto nazionale di statistica, per il numero dei seggi assegnati alla regione stessa e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale a norma degli articoli 16 e 17».

      2. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni di ciascuna regione».
      3. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione elettorale, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale».

      4. All'articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale».
      5. All'articolo 10, commi 1, 2, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio elettorale circoscrizionale». All'articolo 10, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «uffici elettorali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «uffici elettorali circoscrizionali».
      6. All'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533

 

Pag. 12

del 1993, le parole: «L'ufficio elettorale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio elettorale circoscrizionale».
      7. All'articolo 12, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo le parole: «gli uffici elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e circoscrizionali».
      8. All'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizione elettorale».
      9. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

          «Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

              a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          b) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello circoscrizionale;

          c) per ciascuna delle liste di cui alla lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. I seggi sono assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

          d) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

 

Pag. 13

          e) comunica all'ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), ai fini di cui all'articolo 17».

      10. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione:

          a) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella medesima circoscrizione, assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che abbiano ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c);

          b) comunica l'esito delle operazioni di cui alla lettera a) agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni».

      11. L'articolo 17-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
      12. All'articolo 18, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, la parola: «regionale» è sostituita dalla seguente: «circoscrizionale». All'articolo 18, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo le parole: «dell'ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «e dell'ufficio elettorale circoscrizionale».
      13. All'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «ai sensi dell'articolo

 

Pag. 14

17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a)».
      14. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 è premessa la tabella 1 di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

torna su
 

Pag. 15


ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 8)

«TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione
Sede Ufficio
centrale
circoscrizionale
1) provincia di Alessandria Alessandria
2) provincia di Asti Asti
3) provincia di Biella Biella
4) provincia di Cuneo Cuneo
5) provincia di Novara Novara
6) provincia di Torino Torino
7) provincia del Verbano-Cusio-Ossola Verbania
8) provincia di Vercelli Vercelli
9) provincia di Bergamo Bergamo
10) provincia di Brescia Brescia
11) provincia di Como Como
12) provincia di Cremona Cremona
13) provincia di Lecco Lecco
14) provincia di Lodi Lodi
15) provincia di Mantova Mantova
16) provincia di Milano Milano
17) provincia di Monza e della Brianza Monza
18) provincia di Pavia Pavia
19) provincia di Sondrio Sondrio
20) provincia di Varese Varese
21) provincia di Bolzano Bolzano
22) provincia di Trento Trento
23) provincia di Belluno Belluno
24) provincia di Padova Padova
 

Pag. 16

Circoscrizione
Sede Ufficio
centrale
circoscrizionale
25) provincia di Rovigo Rovigo
26) provincia di Treviso Treviso
27) provincia di Venezia Venezia
28) provincia di Verona Verona
29) provincia di Vicenza Vicenza
30) provincia di Pordenone Pordenone
31) province di Trieste e Gorizia Trieste
32) provincia di Udine Udine
33) provincia di Genova Genova
34) provincia di Imperia Imperia
35) provincia di La Spezia La Spezia
36) provincia di Savona Savona
37) provincia di Bologna Bologna
38) provincia di Ferrara Ferrara
39) provincia di Forlì-Cesena Forlì
40) provincia di Modena Modena
41) provincia di Parma Parma
42) provincia di Piacenza Piacenza
43) provincia di Ravenna Ravenna
44) provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia
45) provincia di Rimini Rimini
46) provincia di Arezzo Arezzo
47) provincia di Firenze Firenze
48) provincia di Grosseto Grosseto
49) provincia di Livorno Livorno
50) provincia di Lucca Lucca
51) provincia di Massa Carrara Massa
52) provincia di Pisa Pisa
53) provincia di Pistoia Pistoia
54) provincia di Prato Prato
 

Pag. 17

Circoscrizione
Sede Ufficio
centrale
circoscrizionale
55) provincia di Siena Siena
56) provincia di Perugia Perugia
57) provincia di Terni Terni
58) provincia di Ancona Ancona
59) provincia di Ascoli Piceno Ascoli Piceno
60) provincia di Fermo Fermo
61) provincia di Macerata Macerata
62) provincia di Pesaro e Urbino Pesaro
63) provincia di Frosinone Frosinone
64) provincia di Latina Latina
65) provincia di Rieti Rieti
66) provincia di Roma Roma
67) provincia di Viterbo Viterbo
68) provincia di Chieti Chieti
69) provincia dell'Aquila L'Aquila
70) provincia di Pescara Pescara
71) provincia di Teramo Teramo
72) province di Campobasso e Isernia Campobasso
73) provincia di Avellino Avellino
74) provincia di Benevento Benevento
75) provincia di Caserta Santa Maria Capua Vetere
76) provincia di Napoli Napoli
77) provincia di Salerno Salerno
78) provincia di Bari Bari
79) provincia di Barletta-Andria-Trani Trani
80) provincia di Brindisi Brindisi
81) provincia di Foggia Foggia
82) provincia di Lecce Lecce
83) provincia di Taranto Taranto
 

Pag. 18

Circoscrizione
Sede Ufficio
centrale
circoscrizionale
84) provincia di Matera Matera
85) provincia di Potenza Potenza
86) provincia di Catanzaro Catanzaro
87) provincia di Cosenza Cosenza
88) provincia di Crotone Crotone
89) provincia di Reggio Calabria Reggio Calabria
90) provincia di Vibo Valentia Vibo Valentia
91) provincia di Agrigento Agrigento
92) provincia di Caltanissetta Caltanissetta
93) provincia di Catania Catania
94) provincia di Enna Enna
95) provincia di Messina Messina
96) provincia di Palermo Palermo
97) provincia di Ragusa Ragusa
98) provincia di Siracusa Siracusa
99) provincia di Trapani Trapani
100) provincia di Cagliari Cagliari
101) province di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano Carbonia
102) province di Nuoro e dell'Ogliastra Nuoro
103) provincia di Olbia-Tempio Tempio Pausania
104) provincia di Oristano Oristano
105) provincia di Sassari Sassari

».              

 

Pag. 19


ALLEGATO 2
(Articolo 2, comma 14)

«TABELLA 1

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Regione/circoscrizione
Sede Ufficio
centrale
circoscrizionale
Regione Piemonte
1) province di Alessandria e Asti Alessandria
2) provincia di Cuneo Cuneo
3) province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola Novara
4) provincia di Torino Torino
5) province di Vercelli e Biella Vercelli
Regione Lombardia
1) provincia di Bergamo Bergamo
2) provincia di Brescia Brescia
3) provincia di Como Como
4) province di Cremona e Lodi Cremona
5) province di Lecco e Sondrio Lecco
6) provincia di Mantova Mantova
7) provincia di Milano Milano
8) provincia di Monza e della Brianza Monza
9) provincia di Pavia Pavia
10) provincia di Varese Varese
Regione Veneto
1) provincia di Padova Padova
2) provincia di Treviso Treviso
3) province di Venezia e Rovigo Venezia
4) provincia di Verona Verona
5) province di Vicenza e Belluno Vicenza
 

Pag. 20

Regione/circoscrizione
Sede Ufficio
centrale
circoscrizionale

Regione Friuli Venezia Giulia

1) provincia di Pordenone Pordenone
2) province di Trieste e Gorizia Trieste
3) provincia di Udine Udine

Regione Liguria

1) province di Genova e La Spezia Genova
2) province di Savona e Imperia Savona

Regione Emilia-Romagna

1) provincia di Bologna Bologna
2) provincia di Ferrara Ferrara
3) province di Forlì-Cesena e Rimini Forlì
4) provincia di Modena Modena
5) province di Parma e Piacenza Parma
6) provincia di Ravenna Ravenna
7) provincia di Reggio Emilia Reggio Emilia

Regione Toscana

1) provincia di Arezzo Arezzo
2) provincia di Firenze Firenze
3) province di Lucca e Massa Carrara Lucca
4) province di Pisa e Livorno Pisa
5) province di Pistoia e Prato Pistoia
6) province di Siena e Grosseto Siena

Regione Umbria

1) provincia di Perugia Perugia
2) provincia di Terni Terni

Regione Marche

1) provincia di Ancona Ancona
2) province di Ascoli Piceno e Fermo Ascoli Piceno
3) provincia di Macerata Macerata
4) provincia di Pesaro e Urbino Pesaro
 

Pag. 21

Regione/circoscrizione
Sede Ufficio
centrale
circoscrizionale

Regione Lazio

1) provincia di Frosinone Frosinone
2) provincia di Latina Latina
3) provincia di Roma Roma
4) province di Viterbo e Rieti Viterbo

Regione Abruzzo

1) provincia di Chieti Chieti
2) province dell'Aquila e di Teramo L'Aquila
3) provincia di Pescara Pescara
Regione Molise
1) province di Campobasso e Isernia Campobasso
Regione Campania
1) provincia di Avellino Avellino
2) provincia di Benevento Benevento
3) provincia di Caserta Santa Maria Capua Vetere
4) provincia di Napoli Napoli
5) provincia di Salerno Salerno
Regione Puglia
1) provincia di Bari Bari
2) provincia di Barletta-Andria-Trani Trani
3) provincia di Brindisi Brindisi
4) provincia di Foggia Foggia
5) provincia di Lecce Lecce
6) provincia di Taranto Taranto
Regione Basilicata
1) provincia di Matera Matera
2) provincia di Potenza Potenza
Regione Calabria
1) province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Catanzaro
 

Pag. 22

Regione/circoscrizione
Sede Ufficio
centrale
circoscrizionale
2) provincia di Cosenza Cosenza
3) provincia di Reggio Calabria Reggio Calabria
Regione Sicilia
1) provincia di Agrigento Agrigento
2) province di Caltanissetta e Enna Caltanissetta
3) provincia di Catania Catania
4) provincia di Messina Messina
5) provincia di Palermo Palermo
6) provincia di Ragusa Ragusa
7) provincia di Siracusa Siracusa
8) provincia di Trapani Trapani
Regione Sardegna
1) provincia di Cagliari Cagliari
2) province di Nuoro, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio Nuoro
3) province di Oristano, Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano Oristano
4) provincia di Sassari Sassari

».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su