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PDL 2629

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2629



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1270)

presentato dal ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

di concerto con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 2007
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 32-quinquies del codice penale).

    1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, ovvero a due anni ove irrogata all'esito dei giudizi di cui agli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale,».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 445 del codice di procedura penale).

    1. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «pene accessorie» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 32-quinquies del codice penale,».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

    1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare»;

          b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Fatte comunque salve le ipotesi di responsabilità penale e disciplinare, la mancata applicazione della sanzione disciplinare per decadenza dei termini o per

 

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altri motivi attinenti alla regolarità del procedimento comporta la responsabilità del soggetto preposto all'istruttoria del procedimento ovvero del soggetto titolare del relativo ufficio, nonché, ove diversi, degli organi competenti ad adottare o deliberare la sanzione disciplinare, per il danno cagionato all'amministrazione. Gli organi di controllo interno sono tenuti alle necessarie verifiche e segnalazioni agli organi competenti in materia di accertamento della responsabilità disciplinare o dirigenziale».

Art. 4.
(Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena).

      1. Nel capo XI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-bis è aggiunto il seguente:

      «Art. 154-ter. - (Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena). - 1. La cancelleria del giudice che ha emesso una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice, nei confronti di un dipendente di un'amministrazione o di un ente pubblico, ovvero di un ente a prevalente partecipazione pubblica, ne comunica l'estratto, di regola con modalità di trasmissione telematica, all'amministrazione o ente da cui il soggetto dipende.
      2. Nei casi di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, nonché in tutti i casi di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice, per i reati di cui all'articolo 32-quinquies del codice penale, l'estratto della sentenza deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, al Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica, per

 

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gli adempimenti di competenza, ivi compresa la verifica dell'attivazione del procedimento disciplinare, e all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione».

Art. 5.
(Disposizione finanziaria).

    1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2007. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


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