Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2550

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2550



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BURGIO, ROCCHI, PAGLIARINI, DI SALVO

Modifica del comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente gli effetti delle istanze di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo

Presentata il 27 aprile 2007


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Oggetto della presente proposta di legge è la soppressione delle parole «anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori» contenute nel primo periodo del comma 1198 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nonché delle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 1198.
      La disposizione in parola si inserisce nell'ambito delle procedure di regolarizzazione e di riallineamento retributivo e contributivo dei lavoratori che non figurano nelle scritture obbligatorie delle imprese, ossia dei cosiddetti «lavoratori in nero».
      La logica complessiva di tali procedure (regolate nei commi da 1196 a 1205 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006) è la seguente: le imprese possono sanare ogni rapporto irregolare o in nero dell'ultimo quinquennio con costi estremamente ridotti consistenti nell'obbligo di assunzione a termine per almeno due anni dei lavoratori irregolari, nel pagamento di un onere contributivo ridotto a soli due terzi rispetto al dovuto, anche a rate e senza interessi, e nell'estinzione di ogni reato commesso in materia di lavoro e previdenziale.
      Il prezzo è certamente alto, ma si opera in coerenza con la logica - discutibile fin che si voglia - del «condono», ossia di uno strumento che, cancellando le macchie del passato, si propone realisticamente di fare emergere, sanandole definitivamente, situazioni di illegalità diffusa.
 

Pag. 2


      Purtroppo, e spiace rilevarlo, col citato comma 1198, il legislatore è passato, con un salto abnorme e ingiustificato (vero e proprio «eccesso di scopo»), dalla logica del condono a una logica che rischia di essere, quantomeno nei suoi effetti, devastante per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
      Ed infatti tra i vantaggi concessi alle imprese che accedono alle procedure di regolarizzazione e di riallineamento retributivo e contributivo, è pure contenuta nel citato comma 1198, la seguente previsione: «Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori».
      Una materia di rilievo costituzionale quale la tutela della salute e la sicurezza del lavoro (articoli 32 e 117 della Costituzione) è così declassata a bene «disponibile», a mero oggetto di scambio e di mediazione con le imprese.
      A quest'ultime in sostanza si dice: se sanate il lavoro «nero», lo Stato vi garantisce che per un anno gli organi ispettivi competenti non effettueranno controlli in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
      Per avere una idea della gravità della previsione è sufficiente riflettere sul numero di morti sul lavoro nell'anno 2006: nel solo 2006 sono stati rilevati 961.163 incidenti sul lavoro ai quali si calcola se ne debbano aggiungere circa 200.000 non denunciati. È una cifra in costante aumento, nell'ordine del 3 per cento annuo. Quanto alle morti bianche, l'anno scorso se ne sono contate 1.328; erano 1.200 nel 2005, ed è soprattutto nel settore edile (dove maggiormente si addensa il fenomeno del sommerso) che si registrano gli incrementi più cospicui (nell'ordine del 35 per cento annuo).
      L'Italia ha un triste primato europeo in materia, con uno scarto significativo rispetto alla Germania (900 morti) e alla Francia (782). Siamo di fronte ad una guerra «a bassa intensità» che ha ucciso oltre 7.000 lavoratori dal 2001 ad oggi e che comporta un costo sociale di circa 42 miliardi di euro l'anno (pari al 3 per cento del prodotto interno lordo).
      Invece che potenziare le misure di vigilanza e di controllo, lo Stato decide, col citato comma 1198 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), proprio nei settori maggiormente a rischio ove si è costantemente praticato il lavoro nero, di ritirarsi dalla scena per un anno.
      Si tratta, a nostro giudizio, di concessioni gravi innanzitutto dal punto di vista delle loro implicazioni culturali. Si direbbe, riflettendo su tali produzioni legislative, che la sicurezza del lavoro sia materia sulla quale, in un'ottica di scambio, sia possibile chiudere gli occhi. E se li chiude lo Stato, perché non dovrebbero farlo anche i singoli imprenditori? Di fronte a questi orientamenti, diciamo che è finalmente necessaria una reazione concreta. Ce lo impone il severo monito di recente formulato dal Presidente della Repubblica. Ma ce lo impone, soprattutto, il Paese «reale» - fatto di lavoratrici e di lavoratori in carne e ossa - che continuano, con una intollerabile media di quattro vittime, a morire quotidianamente.
      I tanti proclami devono cedere il passo a iniziative politiche efficaci, volte quantomeno a correggere le segnalate storture e, soprattutto, a invertire la filosofia di fondo che informa le politiche sulla sicurezza del lavoro del nostro Paese.
      La presente proposta di legge vuole essere un primo e immediato passo concreto in questa direzione. Ignorarlo sarebbe colpevole, provvedervi semplicemente doveroso.
      La modifica al primo periodo del comma 1198 rende altresì integralmente superflue le previsioni del terzo periodo del medesimo comma. Tali disposizioni, infatti, hanno ad oggetto i controlli successivi (ossia dopo l'anno) finalizzati ad accertare gli adeguamenti delle imprese alla legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e si
 

Pag. 3

giustificano esclusivamente sul presupposto della sospensione per un anno delle ispezioni nella materia in questione. Per il tramite di tali disposizioni, dunque, si autorizzano le imprese a continuare ad operare per un anno intero senza essere pienamente in regola con la normativa in tema di tutela e di sicurezza sul lavoro.
      In questo modo, la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rimane totalmente estranea - come è giusto che sia - alle «condizioni contrattuali» di accesso previste dalle procedure di regolarizzazione e di riallineamento retributivo e contributivo della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e continua ad essere regolata dalla legislazione vigente, che ha un carattere immediatamente precettivo e vincolante per tutti gli operatori economici.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

      «1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori verificato, entro un mese dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dai servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su