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PDL 2586

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2586



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche agli articoli 56, 57 e 58 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

Presentata il 3 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Già da più legislature è stata evidenziata la necessità di completare la riforma della parte seconda della Costituzione, intitolata «Ordinamento della Repubblica», per quanto riguarda la forma di governo, la forma di Stato, il superamento del bicameralismo paritario e perfetto, in particolare attraverso l'adozione di un bicameralismo differenziato, e il rafforzamento del sistema delle garanzie.
      Al di là dei diversi e anche contrapposti progetti di riforma costituzionale - fra i quali, nella XIV legislatura, la riforma della parte II della Costituzione approvata unilateralmente dall'allora maggioranza di centro-destra e mai promulgata a causa dell'esito negativo del referendum costituzionale ex articolo 138 della Costituzione tenutosi nel giugno del 2006 - alcuni aspetti essenziali in ordine al ruolo, alla composizione e ai poteri e alle funzioni del Parlamento sono stati ampiamente discussi al di là dell'appartenenza a schieramenti di maggioranza e di opposizione.
      La presente proposta di legge costituzionale si inserisce, quindi, nella prospettiva del superamento dell'attuale sistema di bicameralismo perfetto, individuando in questa sede, in particolare, due questioni: la riduzione del numero dei parlamentari e l'abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo e passivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Con riguardo alla composizione del Parlamento, la Costituzione vigente, agli articoli 56 e 57, assegna rispettivamente seicentotrenta deputati, di cui dodici eletti nella circoscrizione Estero, alla Camera dei deputati e trecentoquindici senatori, di
 

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cui sei eletti nella circoscrizione Estero, al Senato della Repubblica.
      Con la modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, introdotta dagli articoli 1 e 3 della presente proposta di legge costituzionale, si intende ridurre il numero dei deputati a cinquecento e, simmetricamente, quello dei senatori a duecentocinquanta.
      Attualmente, il nostro Paese ha novecentoquarantacinque parlamentari eletti nelle due Camere, cui la Costituzione attribuisce le medesime funzioni. La riduzione del loro numero fa fronte anche alle esigenze di un maggiore snellimento delle procedure, di riduzione del costo della politica e di allineamento agli standard internazionali: 350 sono i deputati del Congreso de los Diputados spagnolo, 577 all'Assemblée Nationale francese, 598 al Bundestag tedesco, 435 alla House of Representatives degli Stati Uniti.
      Il secondo elemento innovativo concerne la modifica dei limiti di età dell'elettorato passivo e attivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      La modifica del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, che si propone all'articolo 2, prevede che l'elettorato passivo per la Camera dei deputati spetti a tutti gli elettori che abbiano compiuto i diciotto anni di età, rispetto ai venticinque della formula vigente.
      Per il Senato della Repubblica, all'articolo 4 della presente proposta di legge costituzionale, si abroga la vigente disposizione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione che attribuisce l'elettorato attivo agli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età.
      Conseguentemente, potranno votare per il Senato tutti i cittadini maggiorenni, applicandosi, quale norma di carattere generale in materia di elettorato, il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione che stabilisce: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età».
      Per quanto riguarda l'elettorato passivo, si modifica il secondo comma dell'articolo 58, riducendo da quaranta a diciotto il limite di età minimo per essere eletti senatori.
      Si realizza quindi, con le modifiche proposte, un perfetto allineamento per l'età richiesta (diciotto anni), ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.
      Tale modifica è resa necessaria per varie ragioni.
      In primis, in previsione di una riforma dell'attuale assetto istituzionale in senso federale, in cui il Senato della Repubblica potrebbe diventare la Camera di rappresentanza delle regioni e delle autonomie, sarebbe paradossale non consentire ad un cittadino di diciotto anni, che in base alla normativa vigente può diventare presidente di regione o sindaco di una grande città, di essere eletto parlamentare e di eleggere i senatori.
      In secundis, rispetto alle decisioni prese dai costituenti nel 1948, le condizioni economiche e sociali del nostro Paese sono profondamente cambiate. La nostra società, pur godendo di un maggiore benessere, è tra le più vecchie d'Europa e registra una ridotta presenza dei giovani nelle istituzioni e nella politica, tanto da far parlare, da più parti, di gerontocrazia e di necessità di un ricambio generazionale.
      La diffusione globale delle informazioni e l'accesso diretto alle fonti garantito dallo sviluppo di Internet hanno creato un sistema di partecipazione senza precedenti. Con i blog, i forum, i siti Internet, si formano le opinioni di un'importante parte di popolazione, soprattutto tra i più giovani, che però non riesce ad emergere nell'ambito istituzionale e politico. L'abbassamento della soglia di età per essere eletti e per eleggere il Parlamento elimina, quanto meno, un ostacolo formale all'ingresso nelle istituzioni rappresentative.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

Art. 3.

      1. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».

Art. 4.

      1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età».


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