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PDL 2578

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2578



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato D'ALIA

Modifiche agli articoli 56, 92 e 94 della Costituzione in materia di composizione e di elezione della Camera dei deputati nonché di forma del Governo

Presentata il 2 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di modifica costituzionale si pone in linea con la volontà popolare in questa materia manifestata il 25 giugno 2006 con una significativa affluenza alle urne al referendum costituzionale sulle modifiche alla parte seconda della Costituzione (54 per cento), in netta controtendenza rispetto alle precedenti consultazioni referendarie.
      Il corpo elettorale sembra aver reagito negativamente a riforme che modificano radicalmente il sistema costituzionale mostrando anche una certa insofferenza per un dibattito politico che ha portato negli ultimi cinque anni al susseguirsi di riforme costituzionali a colpi di maggioranza.
      La presente proposta, muovendo dalla volontà popolare di non riformare incisivamente la forma di governo prevista dalla Costituzione repubblicana, è finalizzata ad apportare limitate modifiche per risolvere i problemi di governabilità del Paese, aggravati dal processo evolutivo, peraltro ancora in corso, che di fatto ha modificato radicalmente, dal 1993 ad oggi, il quadro politico e istituzionale del nostro Paese.
      Lo scopo della presente proposta di legge è quello di adattare la forma di governo al nuovo quadro, intervenendo sui poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui posizione giuridica rispetto ai Ministri è rafforzata, e sul rapporto Governo-Parlamento, modificando il rapporto fiduciario e gli elementi strutturali e funzionali dei due rami del Parlamento, anche al fine di indirizzare il dibattito sulla modifica della legge elettorale verso un sistema impostato sul modello del «cancellierato» tedesco.
      Più in particolare, con riferimento al potenziamento del ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri, si propone l'attribuzione
 

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a questi del potere di proporre la nomina e la revoca dei Ministri, in modo da migliorare la capacità di indirizzare la politica del Governo.
      Con riferimento al rapporto di fiducia, si elimina il rapporto fiduciario tra Governo e Senato della Repubblica e si introduce l'istituto della cosiddetta «sfiducia costruttiva».
      Tali modifiche, cui si deve aggiungere l'attribuzione a diciotto anni del diritto di elettorato passivo e la revisione della composizione della Camera dei deputati in funzione della nuova legge elettorale, rappresentano adattamenti necessari per un sistema parlamentare che richiede un superamento del bicameralismo perfetto, con interventi, tanto sul piano strutturale quanto su quello funzionale, relativi ai due rami del Parlamento.
      Le modifiche proposte consentirebbero di realizzare un intervento che, rispettando le fondamenta della Costituzione, aiuti negli scenari attuali ad assicurare rappresentatività, stabilità ed efficienza al sistema politico e alle istituzioni del nostro Paese, opportunamente seguite da coerenti modifiche della legislazione elettorale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
      Il numero dei deputati è stabilito dalla legge.
      La legge stabilisce, inoltre, il numero delle circoscrizioni elettorali.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei deputati e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
      Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 3.

      1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
      La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

 

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      Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
      La Camera dei deputati può revocare la fiducia presentando una mozione di sfiducia che deve indicare il nome di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e il programma di Governo.
      La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.
      Se la mozione di sfiducia è approvata, il Presidente della Repubblica provvede a nominare il Presidente del Consiglio indicato nella mozione.
      La Camera dei deputati può procedere analogamente nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni».


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