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PDL 68

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 68



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili per la formazione della famiglia

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Uno degli interventi più urgenti per la piena applicazione dei princìpi costituzionali relativi alla tutela della famiglia riguarda il trattamento tributario. Infatti, l'articolo 31 della Carta costituzionale si pone come preciso indirizzo di politica legislativa per incoraggiare i cittadini nel momento in cui formino una famiglia.
      Non possono essere dimenticati i dati drammatici raccolti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi alle caratteristiche della popolazione italiana e al suo movimento naturale. Tra i principali indicatori demografici non si può sottacere che il tasso di natalità dell'Italia per 1.000 abitanti è il più basso tra i Paesi dell'Unione europea e più basso della stessa media dell'Unione europea. Il nostro Paese presenta un valore negativo come tasso di crescita naturale per 1.000 abitanti, inferiore alla media della Unione europea, superata solo dalla Germania.
      Se prendiamo in considerazione i valori relativi ai matrimoni, registriamo una diminuzione progressiva dal 1994 ad oggi.
      Il sistema tributario italiano sconta oggi forti ritardi nell'adozione di norme agevolative finalizzate alla formazione della famiglia. Non vi è dubbio che più incisive norme fiscali possano aiutare le giovani coppie in un momento importante della loro vita, quale quello della formazione della famiglia.
      La presente proposta di legge, in favore della famiglia, si colloca nel solco di una
 

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linea di politica legislativa portata avanti dall'UDC al fine di aiutare la famiglia in tutti i suoi momenti, compreso quello iniziale del matrimonio. La proposta di legge prevede infatti la possibilità di detrarre dal reddito imponibile tutte le spese relative alla cerimonia, che attualmente sono pagate senza rilascio della fattura da parte degli erogatori dei servizi, o in misura ridotta rispetto all'effettivo ammontare, spese che le giovani coppie sostengono nel periodo precedente e successivo (previsto in sei mesi) alla cerimonia di celebrazione del matrimonio stesso, nel limite di 10.329,14 euro.
      Le spese riguardano una complessità di servizi legati alla cerimonia (addobbo floreale, ricevimento, servizio fotografico, spese di abbigliamento), ma anche quelli indispensabili alla vita di coppia (mobilio, contratti di fornitura, anticipazioni per il contratto di affitto), compresi la predisposizione e l'arredo dell'abitazione, nei vari aspetti, in cui i nubendi fisseranno la propria residenza.
      Non vi è dubbio che tale meccanismo consente anche di fare emergere una vasta materia imponibile in quanto gli interessati avranno tutto l'interesse a farsi rilasciare la documentazione fiscale ai fini della detrazione di imposta prevista dalla normativa.
      Con la modifica proposta all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si è inteso andare incontro alle esigenze delle giovani coppie attraverso lo strumento della detrazione fiscale che si ritiene utile per incoraggiare la formazione della famiglia.
      Per le ragioni esposte si auspica che il Parlamento possa prendere in considerazione la presente proposta di legge, sollecitandone la rapida approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art.  1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nei semestri antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 10.329,14 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza».


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