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PDL 2520

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2520



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BORDO

Introduzione dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per delitti commessi con violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

Presentata il 17 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un'emergenza di carattere nazionale che impone un intervento, da parte del Parlamento oltre che del Governo, mirato a rafforzare gli strumenti di tutela.
      Le cifre riportate nei documenti ufficiali di istituzioni statali e quelle diffuse dai sindacati sugli incidenti «sommersi» sono impressionanti: nel 2006 ci sono state 1.250 vittime nei cantieri, nei campi e nelle fabbriche; gli incidenti sono stati 935.500, cui se ne aggiungono almeno altri 200.000 mai denunciati perché le vittime erano lavoratori invisibili al fisco, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È vero che le politiche di prevenzione e la repressione delle violazioni hanno favorito una riduzione tanto dei decessi che degli incidenti, ma non è comunque tollerabile sapere che ogni giorno muoiono 3 lavoratori e altri 2.500 restano feriti.
      Eppure, nel nostro ordinamento, proprio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro esiste almeno un «buco» normativo, con riferimento alla disciplina della cosiddetta «responsabilità sociale» delle imprese - il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità
 

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amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
      La filosofia ispiratrice della normativa è chiara: sollecitare le imprese a prevenire gli illeciti aziendali per prevenire le conseguenti sanzioni. Per tale ragione, gli enti - società, persone giuridiche, enti pubblici economici, enti privi della personalità giuridica - sono pungolati ad adottare e attuare modelli di organizzazione e di gestione il cui obiettivo è la prevenzione, o la repressione, di reati da parte dei vertici aziendali. In mancanza di tale attività, l'ente stesso risulta colpevole del reato e, dunque, condannato dal giudice penale.
      Appare francamente ingiustificabile l'esclusione, dal novero dei reati cui si applica la disciplina del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, delle fattispecie dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose. Ancora più se si considera che la commissione di tali reati in violazione delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro determina l'insorgere di un'aggravante in sede giudiziaria.
      Nasce da queste considerazioni la presente proposta di legge che reca l'introduzione dell'articolo 25-septies del decreto n. 231 del 2001, in materia di sanzioni per delitti commessi con violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, che sottopongo alla Vostra attenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

      «Art. 25-septies. - (Delitti commessi con violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose di cui, rispettivamente, agli articoli 589 e 590 del codice penale, se commessi con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da ottocento a mille quote.
      2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)».


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