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PDL 2529

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2529



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MERLONI

Trasformazione dell'Automobile club d'Italia in Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico

Presentata il 18 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Automobile club d'Italia (ACI) svolge da oltre cento anni un ruolo determinante nella promozione del fenomeno dell'automobilismo italiano in tutte le sue articolazioni e accompagna, sia a livello interno che internazionale, i più significativi processi di sviluppo e di ammodernamento del settore. Nell'ACI attualmente convergono una serie di funzioni e di attività, tutte riferibili al mondo dell'automobilismo e della mobilità in genere, che si sono andate arricchendo nel tempo - talora sovrapponendosi anche in modo non organico - e che ne fanno probabilmente un unicum nel panorama della pubblica amministrazione italiana.
      L'ACI è infatti oggi un ente pubblico non economico classificato ai sensi della legge n. 70/1975, ma è anche la federazione di 106 Automobile club provinciali e locali, anch'essi classificati come enti pubblici; è l'ente rappresentativo del nostro Paese presso gli organismi internazionali dell'Alleanza internazionale del turismo (AIT) e della Federazione internazionale dell'automobile (FIA), riveste il ruolo di federazione sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per lo sport automobilistico, è l'associazione di oltre 1.100.000 soci liberamente aderenti al sodalizio ed è, infine, parte integrante del sistema della pubblica amministrazione italiana quale ente strumentale dello Stato per la gestione di rilevanti servizi pubblici in materia automobilistica. Questa complessità di funzioni e di attività richiede un intervento di riordino dell'ente che, da un lato, ne adegui l'organizzazione e il funzionamento alle mutate esigenze attuali, anche in relazione all'evoluzione del contesto normativo di riferimento, e, dall'altro, ne definisca meglio i compiti e le attività, rafforzandone il ruolo di amministrazione
 

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strumentale per tutto ciò che attiene al fenomeno automobilistico.
      La presente proposta di legge che contiene significativi elementi di innovazione e di modernizzazione dell'ente, incide quindi sulla complessiva configurazione e sull'insieme delle competenze da esso esercitabili. Si ritiene necessario intervenire sull'aspetto istituzionale e organizzativo dell'ente, rivisitando funzioni e compiti d'istituto secondo una logica di riqualificazione e di bilancio del ruolo pubblico e sociale dell'ente, quale organismo di rappresentanza e di tutela degli interessi pubblici facenti capo al fenomeno dell'automobilismo in tutti i suoi aspetti.
      Alla stregua di quanto testé considerato, l'ACI nella presente proposta di legge, è trasformato in Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico, mantenendo comunque la denominazione di «ACI».
      Dal punto di vista degli interventi istituzionali e organizzativi le principali innovazioni riguardano la previsione di un assetto ordinamentale pienamente conformato a princìpi di democraticità interna e di collegialità da attuare, tra l'altro, attraverso una migliore definizione della ripartizione interna delle competenze tra gli organi. È prevista, anche, l'introduzione del regime di incompatibilità tra la carica di componente degli organi dell'Agenzia e quella di amministratore di società collegate o controllate per risolvere in via normativa un problema di conflitto di interessi sottoposto sia all'attenzione del Parlamento che dell'Autorità di vigilanza.
      Ci si propone, inoltre, di risolvere il problema del ruolo dell'Agenzia come federazione sportiva automobilistica - e quello della gestione dello sport automobilistico - attraverso l'individuazione di un assetto coerente con i princìpi della legge di riforma del CONI e con le pronunce giurisdizionali intervenute in materia. A tale fine si ipotizza, quindi, un sistema di totale autonomia regolamentare, tecnica e gestionale dello sport automobilistico nell'ambito dell'ente, che mantiene il ruolo di federazione sportiva automobilistica, in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 242 del 1999 e delle modifiche ad esso apportate dal decreto legislativo n. 15 del 2004. L'intera regolamentazione dell'organizzazione e dell'attività sportive, così come avviene per le altre federazioni del CONI, sarà poi sottoposta alla preventiva approvazione della Giunta nazionale dello stesso CONI.
      Profonde modifiche rispetto agli assetti attuali riguardano il ridisegno delle competenze e delle attività dell'Agenzia. Nella presente proposta di legge si individua l'ente come pubblica Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico con compiti a forte valenza istituzionale e sociale, tra i quali: molteplici servizi di assistenza, promozione e informazione ai turisti, nonché di assistenza e di supporto ai cittadini diversamente abili; attività di collaborazione e di supporto alla protezione civile nazionale; realizzazione e gestione di centri avanzati di guida in sicurezza; attività di studio dei problemi turistici e della mobilità; monitoraggio dello stato della rete stradale nazionale e locale con l'importante costituzione della banca dati dei «punti neri» della circolazione viaria.
      Particolarmente innovativa, nell'ambito del riordino delle competenze dell'Agenzia, è l'introduzione di funzioni in materia di definizione delle controversie relative al risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali con la costituzione di organismi di conciliazione, così da realizzare un sistema di deflazione dei contenziosi in materia.
      Non meno importanti appaiono i compiti in materia di educazione stradale per i giovani ed i progetti nazionali e locali per l'infomobilità e per il controllo dei flussi veicolari.
      La presente proposta di legge prevede, infine, la gestione da parte dell'Agenzia, in regime di completo autofinanziamento e quindi senza alcun costo per l'erario, di un innovativo sistema di registrazione della proprietà e dei diritti sui veicoli, per garantire piena certezza e tutela legale a tutte le situazioni giuridico-patrimoniali relative al bene veicolo. Tale soluzione
 

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appare pienamente coerente con i provvedimenti assunti dal Governo, nell'ambito del recente disegno di legge sulle liberalizzazioni (atti camera n. 2272-bis e 2272-ter) in materia di procedure automobilistiche, e si inserisce in tale ambito senza necessità di particolari interventi organizzativi, rafforzando e semplificando il sistema e non privandolo delle indispensabili garanzie a tutela dei cittadini, dello Stato e di tutti gli operatori del settore.
      Si tratta, in sostanza, di una proposta di legge estremamente avanzata che, tra l'altro, realizza il mantenimento del patrimonio tecnologico e informatico pubblico costituito nel tempo presso l'ACI, così come consente di evitare i gravissimi impatti occupazionali derivanti da altre opzioni normative all'esame del Parlamento.
      Questa soluzione è in grado di supportare da subito il progetto della cosiddetta «targa personale», introdotta dal citato disegno di legge d'iniziativa del Governo atto Camera n. 2272-bis e non comporta investimenti aggiuntivi essendo già sviluppata in ogni suo aspetto nell'ambito di un organico progetto predisposto dall'ACI. Consente altresì la realizzazione di un unico procedimento di registrazione del veicolo attivato sulla base di un'unica istanza e con rilascio immediato di un unico documento contenente tutti i dati tecnici e giuridico-patrimoniali del veicolo stesso, attuando una reale semplificazione per il cittadino e mantenendo inalterate le garanzie e le necessarie forme di tutela.
      Gli effetti che verrebbero a realizzarsi con l'approvazione della presente proposta di legge sono quindi sostanzialmente riassumibili in una reale liberalizzazione del settore in modo da incentivare la concorrenza e la riduzione delle tariffe attraverso il considerevole ampliamento del numero di punti di accesso al servizio sul territorio nazionale, la possibilità per i cittadini e per le imprese di definire direttamente tramite internet le pratiche automobilistiche e la progressiva smaterializzazione dei documenti a supporto e a corredo dell'attività di registrazione. La disponibilità di avanzati sistemi informatici interconnessi potrà consentire, inoltre, lo sviluppo di innovative funzioni di controllo, di monitoraggio e di pianificazione in materia fiscale, ambientale e assicurativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico).

      1. L'Automobile club d'Italia (ACI) è trasformato in Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico, di seguito denominata «Agenzia», e, quale ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza dell'autorità politica competente in materia di turismo, mantenendo la denominazione di «ACI».
      2. L'Agenzia è preposta alla rappresentanza, alla tutela ed alla promozione degli interessi generali dell'automobilismo e del turismo automobilistico italiano anche presso gli organismi internazionali dell'Alleanza internazionale del turismo - Federazione internazionale dell'automobile (AIT-FIA).

Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. Nell'ambito del riassetto di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

          a) promozione e diffusione del turismo automobilistico interno e internazionale;

          b) promozione e diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradali, con particolare riguardo alla preparazione dei giovani conducenti;

          c) promozione e coordinamento di iniziative e di interventi nei diversi settori

 

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della mobilità, attraverso la diffusione di una cultura dell'automobile in conformità con i princìpi della tutela ambientale, della sicurezza, nonché della valorizzazione dell'intermodalità e del territorio;

          d) studio, ricerca scientifica e documentazione sui temi automobilistici, turistici e della mobilità e collaborazione alla soluzione dei relativi problemi con le competenti autorità centrali e locali.

      2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, l'Agenzia, attraverso la propria organizzazione diretta e indiretta, espleta in particolare le proprie attività nelle seguenti materie:

          a) assistenza tecnica, stradale, turistica, economica, legale, tributaria e assicurativa a favore degli automobilisti italiani e stranieri;

          b) servizi a carattere amministrativo e fiscale connessi alla proprietà e all'uso degli autoveicoli nonché in materia di turismo automobilistico;

          c) sicurezza ed educazione stradali, corsi di guida sicura, infomobilità nazionale e locale;

          d) studio ed elaborazioni tecnico-statistiche sui fenomeni della mobilità e del turismo;

          e) eventuali ulteriori compiti e servizi che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere ad essa delegati o affidati, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, nonché da soggetti privati.

Art. 3.
(Attività turistiche).

      1. L'autorità vigilante si avvale dell'Agenzia per i seguenti ambiti di attività:

          a) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo automobilistico;

 

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          b) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e di rilevazioni statistici ed economici riguardanti il settore turistico, nonché definizione di iniziative finalizzate a incrementare la competitività del sistema stesso, con specifico riguardo al turismo automobilistico nazionale e internazionale;

          c) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute ed età avanzata.

      2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia, in particolare, attraverso la propria organizzazione centrale e periferica:

          a) collabora alla raccolta di informazioni e di notizie riguardanti l'ambito turistico e la relativa offerta e alimenta il sito internet «www.italia.it»;

          b) svolge attività di supporto specialistico e di assistenza alle competenti autorità locali per la definizione, la realizzazione e lo sviluppo dei distretti e dei sistemi turistici locali, favorendo le necessarie integrazioni di competenze e di attività e attivando adeguate forme di promozione e di valorizzazione degli stessi sul territorio;

          c) svolge attività di osservatorio permanente sull'andamento e sulla qualità del turismo motorizzato e sui relativi flussi in entrata e in uscita dal Paese;

          d) attiva sul territorio nazionale centri avanzati di informazione, di promozione e di assistenza ai turisti motorizzati italiani e stranieri, con l'obiettivo di favorire la conoscenza organica e integrata del «Sistema Italia» nelle sue diverse componenti e potenzialità;

          e) realizza e promuove specifici pacchetti di informazione e di assistenza intesi a valorizzare la conoscenza di località minori e a incrementare i relativi flussi turistici;

          f) cura la realizzazione e la gestione di una centrale di primo ascolto e di

 

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orientamento per la raccolta di segnalazioni, di richieste di informazioni e di assistenza da parte di turisti in relazione a situazioni di difficoltà, di disagio o di disservizio legate alla fruizione dei servizi turistici o a fronte di particolari situazioni di emergenza;

          g) svolge funzioni di camera di conciliazione per le controversie e il contenzioso relativi ai servizi ed all'offerta turistici attraverso appositi organismi di conciliazione istituiti presso gli uffici provinciali dell'Agenzia.

      3. Le priorità di intervento, i livelli di qualità dei servizi e le modalità operative per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo sono definiti con apposito contratto di servizio tra l'autorità vigilante e l'Agenzia.

Art. 4.
(Mobilità).

      1. Nell'ambito delle funzioni in tema di mobilità responsabile di cui all'articolo 2, l'Agenzia, ferme restando le competenze del Ministero dei trasporti:

          a) svolge attività di monitoraggio dello stato della rete stradale nazionale e locale, del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture e della segnaletica stradale, individua e monitora i «punti critici» della circolazione viaria e costituisce un'apposita banca dati sui fenomeni rilevati, con compiti di studio, di pianificazione e di proposta per la definizione di interventi migliorativi della sicurezza, nonché di segnalazione alle amministrazioni e agli enti competenti;

          b) svolge attività di rilevazione, studio ed elaborazione statistica sul fenomeno dell'incidentalità stradale per conto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell'ambito del sistema statistico nazionale;

          c) definisce, secondo le direttive internazionali e nazionali, gli standard di

 

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qualità e di sicurezza inerenti alla realizzazione e alla gestione di centri avanzati di guida in sicurezza, attende alle attività di certificazione dei relativi impianti, della metodologia didattica e di formazione dei docenti, da iscrivere in un apposito albo professionale istituito presso l'Agenzia;

          d) promuove, organizza e realizza corsi di guida in sicurezza destinati a conducenti e ad operatori in servizio presso le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche;

          e) gestisce un apposito albo dei responsabili della mobilità aziendale, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, e attende all'attività di formazione e di definizione delle metodologie didattiche e di costruzione dei piani di spostamento da e verso i luoghi di lavoro;

          f) eroga speciali provvidenze e servizi di assistenza e di informazione ai cittadini diversamente abili, in particolari condizioni di salute e di età avanzata, volti a favorire le condizioni per il più ampio e agevole accesso degli stessi ai servizi amministrativi e tecnici legati all'uso dei veicoli nonché ad adeguati strumenti di mobilità in sede urbana ed extraurbana;

          g) gestisce servizi di informazione, di soccorso ed di assistenza tecnica in collaborazione e a supporto dell'azione istituzionale della protezione civile nazionale;

          h) promuove lo sviluppo e la diffusione di progetti nazionali e locali nonché di sistemi avanzati di infomobilità e di controllo dei flussi veicolari e turistici, anche nell'ambito della partecipazione alle attività del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 566, e predispone le relative soluzioni attuative a beneficio delle amministrazioni e degli enti interessati;

 

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          i) svolge funzioni di camera di conciliazione per le controversie relative a contravvenzioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e al risarcimento dei danni conseguenti gli incidenti stradali, nel limite di valore stabilito dall'articolo 7, secondo comma del codice di procedura civile, al fine di realizzare un sistema di deflazione del contenzioso in materia.

Art. 5.
(Attività amministrative e fiscali connesse all'uso degli autoveicoli).

      1. In conformità alle funzioni e ai compiti istituzionali di cui all'articolo 2, sono attribuiti all'Agenzia, che vi provvede con la propria organizzazione diretta e con il proprio sistema informativo, le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione, annotazione e registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché di portabilità della targa.
      2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia un registro basato su criteri di certezza e di garanzia legale delle situazioni giuridico-patrimoniali e fiscali concernenti i veicoli, nonché sull'immediatezza delle relative registrazioni e dei servizi erogati all'utenza. Le risultanze del registro alimentano in tempo reale l'archivio nazionale dei veicoli previsto dagli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. Per il conseguimento degli obiettivi in materia di semplificazione delle procedure, di liberalizzazione dei servizi e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'Agenzia è tenuta ad apportare al sistema, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi atti a garantire:

          a) la previsione di un unico procedimento di registrazione del veicolo attivato

 

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sulla base di un'unica istanza e con rilascio immediato di un unico documento contenente i dati tecnici e giuridico-patrimoniali del veicolo stesso;

          b) la massima diffusione dei punti di accesso al servizio sul territorio nazionale sulla base di collegamenti telematici da attivare con soggetti pubblici e con gli operatori professionali che intervengono, a vario titolo, in adempimenti e in attività connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi automobilistici;

          c) la possibilità, per i cittadini e per 1e imprese, di definire direttamente le pratiche di registrazione di proprio interesse mediante la rete internet, senza necessità di accesso fisico al punto di servizio;

          d) la digitalizzazione delle procedure e la smaterializzazione della documentazione a supporto dell'attività di registrazione, in conformità ai princìpi e alle disposizioni contenuti nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

          e) l'introduzione di una «piccola carta» del veicolo dotata di microchip e contenente i dati giuridici, fiscali e tecnici del veicolo, con possibilità di acquisizione delle informazioni relative alle revisioni e ai controlli dei gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa e ai sinistri in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto;

          f) la costituzione di un centro di servizi a disposizione delle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la fornitura di dati, di elaborazioni e di servizi a fini fiscali, ambientali, di mobilità, di sicurezza e di ordine pubblico.

      4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Agenzia con organizzazione diretta, distinta da quella degli Automobile club e con bilancio separato rispetto al bilancio generale della medesima Agenzia. Gli eventuali residui della gestione sono destinati alla realizzazione di iniziative di miglioramento e di sviluppo

 

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del servizio a favore dell'utenza, nonché alla realizzazione, da parte dell'Agenzia, di interventi e di progetti in materia di educazione e di sicurezza stradali;
      5. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'autorità vigilante sull'Agenzia, d'intesa con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dei trasporti, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e sono determinate le tariffe a carico degli utilizzatori del servizio.

Art. 6.
(Attività sportiva automobilistica).

      1. L'Agenzia costituisce federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla FIA e federata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
      2. La gestione dell'attività sportiva automobilistica è affidata in via permanente a un apposito organo dell'Agenzia, costituito con il concorso degli Automobile club e dotato di piena autonomia regolamentare, tecnica, finanziaria e gestionale. Esso è retto da apposito statuto interno, conforme ai princìpi e alle disposizioni stabiliti dall'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, e opera nel rispetto dei princìpi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIA e del CONI.
      3. La carica di presidente dell'organo preposto alla gestione dell'attività sportiva automobilistica di cui al comma 2 è incompatibile con qualsiasi altra carica detenuta nel settore dello sport automobilistico italiano, e con qualsiasi incarico nell'ambito dell'Agenzia e degli Automobile

 

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club nonché di società, associazioni, enti e istituzioni a cui essi partecipino.
      4. Lo statuto interno dell'organo di cui al comma 2 stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento dei relativi organismi direttivi, le modalità di elezione dei componenti, nonché l'articolazione organizzativa dell'attività sportiva automobilistica.
      5. Lo statuto interno dell'organo di cui al comma 4, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping sono sottoposti, ai fini sportivi, all'approvazione della Giunta nazionale del CONI, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera i), dello Statuto del CONI, di cui al decreto del ministro per i beni e le attività culturali 23 giugno 2004.

Art. 7.
(Revisione statutaria).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il nuovo statuto dell'Agenzia che si conforma alle disposizioni della presente legge e ai seguenti princìpi generali:

          a) attribuzione dei poteri di programmazione, di indirizzo e di controllo a un organo assembleare, l'assemblea nazionale, e dei poteri di indirizzo amministrativo generale nonché di esecuzione delle deliberazioni della stessa assemblea nazionale a un organo collegiale, il consiglio di amministrazione;

          b) previsione, per l'assemblea nazionale, di un numero massimo di cinquanta componenti, con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e locali e di altri enti e organismi esponenziali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di un numero massimo di rappresentanti degli Automobile club non superiore a trenta, da eleggere su base regionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna regione e prevedendo meccanismi

 

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di maggiore rappresentanza per le regioni con un maggiore numero di soci;

          c) previsione per il consiglio di amministrazione di un numero massimo di undici componenti, con la partecipazione di almeno tre rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

          d) attribuzione dei poteri di rappresentanza legale dell'Agenzia al presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti nell'ambito di una terna di candidati designati mediante elezione dall'assemblea nazionale;

          e) disciplina del regime dell'incompatibilità delle cariche tra i componenti degli organi dell'Agenzia e delle società, enti, associazioni e altri organismi e istituzioni cui la stessa Agenzia partecipa; previsione di un limite massimo di due mandati quadriennali per le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione; previsione di un'analoga disciplina e dello stesso limite massimo di mandati per i presidenti e per i consigli direttivi degli Automobile club;

          f) previsione di una gestione separata e con bilancio distinto da quello generale dell'Agenzia delle attività associative della stessa Agenzia e affidamento delle competenze in materia di servizi e di prestazioni ai soci e di aliquote sociali a un'assemblea dei presidenti degli Automobile club, salve successive ratifica e approvazione, ai fini dell'esecutività, delle relative determinazioni da parte dei competenti organi dell'Agenzia;

          g) rinvio al regolamento di organizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la disciplina di dettaglio delle attribuzioni e delle competenze gestionali, di indirizzo strategico e di controllo all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia;

          h) definizione dei compiti e della ripartizione delle attribuzioni, relativamente

 

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alle funzioni di pianificazione, di controllo e di rappresentanza esterna degli Automobile club; previsione, presso gli stessi Automobile club, di un'assemblea dei soci, di un presidente e di un consiglio direttivo, composto da un massimo di cinque componenti, di cui uno in rappresentanza dell'autorità di Governo centrale e uno in rappresentanza della provincia interessata;

          i) disciplina dei rapporti tra l'Agenzia e gli Automobile club e definizione delle relative prerogative di coordinamento e di indirizzo generale in capo all'Agenzia medesima; attribuzione agli organi dell'Agenzia di poteri inerenti all'approvazione dei bilanci e dei regolamenti generali degli Automobile club, all'adozione di misure e interventi di razionalizzazione dell'organizzazione e della gestione degli stessi, anche quale condizione per il mantenimento del vincolo federativo, nonché, in casi di particolare gravità da prevedere nello statuto, di provvedimenti di commissariamento degli stessi Automobile club e di esclusione dei medesimi dalla federazione;

          l) affidamento del controllo generale dell'amministrazione dell'Agenzia a un collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e da due membri supplenti in possesso di specifiche professionalità, di cui un membro effettivo e un membro supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; affidamento del controllo generale dell'amministrazione degli Automobile club a un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un membro supplente, in possesso di specifiche professionalità, di cui un membro effettivo e un membro supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; previsione della durata dei relativi mandati in quattro anni, con possibilità di riconferma dei componenti;

          m) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'Agenzia e dei poteri del commissario straordinario, nominato

 

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con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, con facoltà di nomina di un sub-commissario.

      2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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