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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2533 |
a) le strutture nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti [decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36, primo comma, lettera a), e 38; decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1959, tabella A];
b) le strutture che per dimensioni, ubicazione e altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori [decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 36, primo comma, lettera b), e 38; decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1959, tabella B];
c) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo [decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 38, lettera b)];
d) le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni, situati all'aperto (decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 39).
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 non stabilisce alcunché per gli altri edifici (ad esempio gli edifici residenziali).
Successivamente, la legge n. 46 del 1990 ha prescritto le norme per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici ad uso civile, facendo ricadere nel proprio ambito di applicazione [articolo 1, comma 1, lettera b)] gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.
a) rischio di tipo 1: perdita di vite umane;
b) rischio di tipo 2: perdita inaccettabile di servizi pubblici essenziali;
c) rischio di tipo 3: perdita di un patrimonio culturale insostituibile;
d) rischio di tipo 4: perdite economiche.
Come terza novità, la normativa CEI 81-1 e CEI 81-4 ha stabilito la condizione che rende obbligatoria la realizzazione dell'impianto di protezione (al di fuori dei casi indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955), e cioè quando il valore del rischio è superiore a valori limite tollerabili. Ne segue che una struttura che presenti un rischio inferiore a tali valori limite non ha ovviamente bisogno di alcun impianto di protezione (struttura autoprotetta).
A livello normativo si è ampliato così l'obbligo della protezione, oltre ai casi indicati dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, a tutti i casi in cui il rischio sia superiore a quello tollerabile, e si è introdotto anche il principio che l'obbligo della protezione prescinde dal fatto che le persone, oggetto della protezione, siano lavoratori subordinati o meno.
Nel 2006, sulla base della norme europee, sono state emanate le norme CEI EN 62305-1, CEI EN 62305-2, CEI EN 62305-3 e CEI EN 62305-4. La nuova normativa mantiene i princìpi generali di quella precedente e integra le misure di protezione previste, modificandone l'effetto sulle componenti di rischio. Le norme CEI 81-1 e 81-4 rimangono in vigore contemporaneamente alle nuove fino al 1o febbraio 2007. La nuova serie di norme CEI EN 62305 è composta quindi da quattro parti; più precisamente:
a) la CEI EN 62305-1 (Protezione contro i fulmini. Princìpi generali) definisce i princìpi generali alla base della protezione contro i fulmini di strutture (incluso il relativo contenuto - impianti e persone) e degli impianti in esse entranti. Si mettono in evidenza i possibili effetti che un fulmine può causare alla struttura
b) la norma CEI EN 62305-2 (Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio) definisce la procedura per la determinazione del rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura. Tale procedura consente di stabilire se la protezione della struttura sia necessaria o meno e, in caso affermativo, di individuare le misure più idonee da adottare secondo le modalità richieste dalla norma impiantistica;
c) la norma CEI EN 62305-3 (Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone) tratta della protezione contro i fulmini di una struttura per limitare i danni materiali e i danni agli esseri viventi. Sono forniti i criteri per la realizzazione dell'impianto di protezione contro i fulmini, normalmente composto da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno;
d) la norma CEI EN 62305-4 (Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture) fornisce indicazioni sul progetto, l'installazione, l'ispezione, la manutenzione e la verifica del sistema di misure di protezione contro gli effetti elettromagnetici associati al fulmine sugli impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture, al fine di ridurre il rischio di danni permanenti.
La presente proposta di legge reca, pertanto, disposizioni per l'applicazione della recente normativa CEI EN anche agli edifici adibiti ad uso civile.
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge gli edifici adibiti ad uso civile definiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli edifici di cui all'articolo 1, è obbligatoria la verifica della necessità di installazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa specifica emanata dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), da parte di soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 108 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 109 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli edifici di cui all'articolo 1, che non possono essere considerati autoprotetti dalle scariche atmosferiche secondo la normativa specifica emanata dal CEI, sono obbligatorie la progettazione e l'installazione di idonei sistemi di protezione da parte di soggetti abilitati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Tutti gli edifici di cui all'articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere sottoposti a verifica, al fine di accertare la necessità di installazione di un impianto di protezione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprie deliberazioni, adotta il regolamento delle attività di accertamento della protezione contro le scariche atmosferiche.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni, le modifiche necessarie ad adeguarlo alle disposizioni della presente legge.
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