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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2157 |
Metodi alternativi.
I metodi alternativi rappresentano la concreta speranza per il futuro di non utilizzare gli animali nella ricerca, almeno per ciò che riguarda la ricerca applicata.
L'«alternativa» si fonda sul «sistema delle 3R»: Replacement, Reduction, Refinement (sostituzione, riduzione, perfezionamento). È un percorso che coniuga l'interesse economico a ridurre i costi della ricerca con quello più specificatamente etico di evitare il sacrificio degli animali in nome del progresso scientifico.
In tutto il mondo si guarda con attenzione e speranza allo sviluppo di questi nuovi metodi di ricerca.
Una forte accelerazione è stata impressa recentemente dalla nuova direzione dell'European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM), istituto tecnico della Commissione europea con il compito di studiare, promuovere e «validare» i procedimenti in cui non si fa impiego di animali.
In ogni Paese membro dell'Unione europea (tra cui anche l'Italia) hanno preso corpo valide iniziative come l'European Consensus - Platform for Alternatives (ECOPA), a cui partecipano industrie farmaceutiche, enti governativi, istituti di ricerca e associazioni animaliste.
L'Europa, inoltre, ha varato il Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo, che beneficia di un finanziamento comunitario per progetti di ricerca diretti a mettere a punto alternative ai test su animali nella ricerca medica.
Delle «3R», la prima (Replacement, sostituzione) risulta ancora di difficile attuazione, in quanto non esistono ancora metodi che permettono di verificare l'efficacia e le conseguenze su un organismo complesso. Nell'ultimo decennio sono stati fatti significativi passi in avanti. I metodi sostitutivi sono per la maggior parte tecniche in vitro. Quelli impiegati nella ricerca farmaceutica comprendono tutte le tecniche più avanzate: colture cellulari e di tessuti, vegetali, micro-organismi, uova, tecnologie di immagine, modelli matematici e informatici.
La seconda «R» (Reduction, riduzione) ha lo scopo di ridurre il numero di animali impiegati in una procedura ottenendo lo stesso risultato e anche quello di evitare la reiterazione di test su animali. In questo senso ulteriori progressi nel riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dell'Unione europea e tra Unione europea e Paesi terzi, mediante accordi bilaterali tra le rispettive autorità, avranno un effetto
Reinserimento degli animali.
Il decreto legislativo n. 116 del 1992 prevede in una laconica disposizione all'articolo 6, comma 3, che l'animale in vita al termine di un esperimento può essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio. Tranne qualche eccezione dovuta all'accortezza di alcune associazioni animaliste e degli stessi ricercatori, la prassi negli anni è stata quella di sopprimere gli animali al termine del ciclo sperimentale anche quando le loro condizioni di salute potevano permettere il mantenimento in vita. L'assenza di una specifica normativa non ci permette di avere oggi una panoramica generale circa il numero di animali salvati in questi anni.
L'articolo 5 della proposta di legge stabilisce una concreta opportunità di vita per gli animali che al termine delle procedure di ricerca sono ancora in buone condizioni di salute. Individua in base a un elenco predisposto dal Ministero della salute le strutture di accoglienza che sono in grado di ospitare gli animali e di reinserirli a una vita consona alle loro caratteristiche etologiche e fisiologiche. Le strutture di accoglienza autorizzate dal Ministero dovranno preventivamente far conoscere agli stabilimenti utilizzatori la loro disponibilità a ricevere gli animali, in relazione al numero e alle specie che sono in grado di ospitare. In questo modo il Ministero ha la possibilità di monitorare ogni anno quanti animali sono stati dati in affidamento ed a quali strutture di accoglienza. Le attuali strutture di accoglienza, in Italia, sembrano in grado di poter ospitare circa 6.000 animali.
Animali geneticamente modificati.
Anche gli animali geneticamente modificati per la prima volta trovano una loro collocazione nella normativa italiana. Si pone così termine al regime di assoluta discrezionalità in cui, fino a questo momento, si è proceduto. La proposta di legge, all'articolo 6, individua in maniera dettagliata i criteri con cui devono essere generati, utilizzati e allevati gli animali geneticamente modificati, valutandone l'impatto sugli animali, per la salute dell'uomo e dell'ambiente e introducendo il concetto di rapporto tra danno e beneficio.
Campi di applicazione.
L'utilizzo degli animali nella ricerca è disciplinato quasi interamente a livello europeo e internazionale e pertanto il nostro Paese non può ignorare questa realtà. Nella presente proposta di legge è stata fatta una scelta politica, ponderata sul sistema europeo e internazionale, con sicuri passi in avanti per la tutela degli animali. L'articolo 7, comma 2, prescrive in maniera chiara che non è possibile rilasciare autorizzazioni per progetti che prevedano l'uso di animali per dimostrazioni didattiche e per lo sviluppo, la produzione e il controllo dei prodotti finiti o dei loro ingredienti finalizzati alla cosmesi. Negli ultimi anni non risulta presentato alcun progetto finalizzato alla cosmesi, e qualora ci fossero state richieste
Formazione del personale.
Tutte le persone che direttamente o indirettamente utilizzano animali per fini di ricerca devono avere una formazione adeguata alla specie o alle specie utilizzate. Il decreto legislativo n. 116 del 1992, all'articolo 17, comma 2, rimanda a un decreto ministeriale l'individuazione delle figure professionali e della formazione necessaria. Tale decreto doveva essere emanato entro un anno, quindi nel 1993, ma non se n'è mai fatto nulla. Dopo quasi quindici anni di attesa, i profili professionali trovano nella proposta di legge una definitiva legittimazione grazie al combinato disposto dell'articolo 9 e dell'Allegato 5. La competenza professionale del personale che manipola, gestisce e cura gli animali è una garanzia di benessere per gli animali stessi al fine di evitare stress e inutili sofferenze.
Comitati per la cura e l'utilizzo degli animali.
L'altra importante novità della proposta di legge è quella di prevedere che tutti i progetti che utilizzano animali prima di essere inviati al Ministero della salute per la richiesta di autorizzazione devono essere esaminati da un comitato locale il quale esprime sugli stessi una valutazione tecnico-scientifica. A questo fine è stata prevista dalla stessa proposta di legge la composizione minima del Comitato per garantire un'adeguata professionalità. La relazione del Comitato è un ulteriore supporto dato al Ministero della salute per decidere la concessione o il diniego dell'autorizzazione.
Osservatorio nazionale per la tutela degli animali da laboratorio.
L'Osservatorio nazionale istituito dall'articolo 15 della proposta di legge rappresenta un salto culturale, un «continuum» del clima di dialogo che si è instaurato nel citato Comitato per la revisione del decreto legislativo n. 116 del 1992. Un punto di incontro tra istituti di ricerca e associazioni animaliste per realizzare studi e approfondimenti sull'attuazione della legge, proporre modifiche e integrazioni alla stessa, promuovere lo studio e la validazione dei metodi alternativi. Una piattaforma istituzionale per aprire un confronto sull'evoluzione dell'uso degli animali per fini di ricerca, che tenga conto della valutazione etica senza prescindere dal dato scientifico e dal contesto europeo e internazionale, ma che si collochi anche a livello internazionale in modo propositivo. L'Osservatorio, al fine di garantire la trasparenza del suo operato e a garanzia di un corretto utilizzo delle informazioni oggetto della sua competenza, è presieduto da un dirigente del Ministero della salute responsabile della sperimentazione animale, è composto da rappresentanti delle università, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti pubblici e privati nonché di associazioni per la tutela degli animali di rilevanza nazionale. Tra questi membri è garantita la presenza di un esperto in metodi alternativi. I suoi componenti sono nominati dal Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Regime di autorizzazione.
Il decreto legislativo n. 116 del 1992 prevede due regimi di autorizzazione. L'80 per cento dei progetti è comunicato al
1. La presente legge, in recepimento della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, e successive modificazioni, stabilisce le norme per la protezione e la tutela degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, descrive le condizioni necessarie a garantirne il benessere, incentiva lo sviluppo e l'impiego di metodi alternativi all'uso di animali.
2. È consentito l'utilizzo degli animali per fini scientifici o tecnologici soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare un altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
1. Ai fini della presente legge si intende per «animale», non altrimenti specificato, qualsiasi vertebrato vivo non umano inclusi quelli geneticamente modificati, gli animali invertebrati cefalopodi appartenenti all'ordine dei decapodi, le forme larvali autonome e capaci di riprodursi, ad esclusione di altre forme fetali o embrionali.
2. L'Allegato 1 annesso alla presente legge precisa le specie di animali che possono essere utilizzate soltanto se nate e allevate in cattività e provenienti da uno stabilimento di allevamento o di fornitura autorizzato dalle autorità competenti nazionali o dei Paesi in cui hanno origine gli animali.
3. È vietato l'impiego di animali selvatici e delle specie in via di estinzione di cui
1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) «procedura», la tecnica o la combinazione di più tecniche condotte su un animale che possa essere causa di dolore, di sofferenza, di forte stress, di danni temporanei o durevoli, compresa qualsiasi manipolazione, anche genetica, che determini la nascita di un animale in tali condizioni;
b) «progetto», l'insieme delle procedure in cui vengano utilizzati anche animali, a partire dalla loro preparazione alla prima procedura fino a quando non occorrano ulteriori interventi od osservazioni ai fini del progetto in corso.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di utilizzo di anestetici, analgesici o di altri medoti similari sugli animali che consentono l'eliminazione del dolore, della sofferenza, del forte stress, ovvero di danni temporanei o durevoli.
1. L'utilizzo degli animali deve essere condotto in maniera responsabile, in particolare
a) richiedono il minore numero di animali;
b) utilizzano animali con il più basso sviluppo neurologico;
c) sono in grado di minimizzare stress, dolore, sofferenza, danni temporanei o durevoli;
d) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.
4. I progetti devono necessariamente tenere conto dello stato del progresso scientifico o tecnologico.
5. L'utilizzo degli animali è vincolato al rispetto delle procedure descritte nella richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Allegato 4 annesso alla presente legge.
6. L'utilizzo degli animali può avere luogo solo all'interno di stabilimenti utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 10.
7. Non possono essere utilizzati animali dei quali non è documentata la provenienza.
8. Tutte le procedure e le tecniche in grado di indurre dolore o sofferenza nell'animale devono essere condotte in anestesia generale o locale, tranne i casi in cui si ritiene che l'anestesia sia per l'animale più traumatica della procedura stessa ovvero sia incompatibile con la finalità del
1. Al termine della procedura, o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa, il medico veterinario responsabile del benessere decide se l'animale deve essere soppresso o mantenuto in vita e, congiuntamente al responsabile del progetto e al responsabile dell'esecuzione delle procedure, se l'animale mantenuto in vita può essere affidato alle strutture di accoglienza di cui al comma 3.
2. L'animale che può essere mantenuto in vita o che, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, non può essere impiegato in una diversa procedura, è affidato alle
a) a quali specie di animali è riferita l'autorizzazione;
b) il numero di animali per ogni specie considerata che la struttura è in grado di ospitare;
c) il responsabile della struttura e il personale addetto al mantenimento e al reinserimento degli animali;
d) il medico veterinario responsabile della cura e del benessere degli animali.
5. Il responsabile del progetto e il medico veterinario responsabile forniscono alla struttura di accoglienza di cui al comma 3 tutte le informazioni utili al buon esito del reinserimento.
6. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore comunica ogni anno al Ministero della salute e alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio il numero e le specie degli animali per cui è stato deciso il reinserimento e la struttura alla quale sono stati affidati.
7. Gli organi di cui all'articolo 17 effettuano controlli periodici per la verifica dell'idoneità delle strutture di accoglienza e delle condizioni di benessere degli animali ivi ospitati.
8. Le strutture di accoglienza di cui al comma 3 si fanno carico di tutte le spese inerenti al trasporto e al mantenimento degli animali e si assumono la responsabilità di assicurare agli animali le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze fisiologiche ed etologiche della loro specie.
9. Le strutture di accoglienza comunicano per via telematica in un apposito
a) la disponibilità per l'accoglienza, specificando le specie degli animali alle quali si riferiscono;
b) il numero e le specie degli animali accolti e la loro provenienza;
c) il numero e le specie degli animali reinseriti, deceduti e affidati.
10. Nei casi di cui al comma 1 e qualora non vi sia disponibilità delle strutture di accoglienza a ricevere gli animali, gli stabilimenti utilizzatori possono provvedere alla soppressione degli stessi.
11. In nessun caso gli animali affidati alle strutture di accoglienza possono essere reintrodotti in ambienti naturali.
1. Ai fini della presente legge, si intende per «geneticamente modificato» l'animale che contiene sequenze integrate di DNA clonato, denominato «transgene», trasferibili alla prole, inserite utilizzando tecniche di ingegneria genetica, ivi incluse le tecniche di trasferimento e di sostituzione genetica.
2. La generazione di nuovi ceppi di animali geneticamente modificati deve tenere conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, e in particolare:
a) dell'effettiva necessità della manipolazione, la cui opportunità scientifica è valutata in rapporto alle sofferenze che possono essere inflitte, anche involontariamente, agli animali in conseguenza della manipolazione;
b) del possibile impatto che la manipolazione genetica potrebbe avere sul benessere degli animali;
c) dei potenziali rischi per la salute umana e animale;
d) della tutela dell'ambiente;
e) del prevedibile tasso di successo della manipolazione e del numero di animali eccedentari che dovranno essere soppressi;
f) dei problemi etici connessi.
3. Il mantenimento e l'allevamento di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente devono essere autorizzati dal Ministero della salute.
4. Gli animali geneticamente modificati devono essere opportunamente distinguibili e facilmente identificabili dagli altri animali, mediante un apposito registro nel quale devono risultare chiari la loro provenienza, l'allevamento, le modalità di trasporto e di contenimento.
5. Gli stabilimenti in cui si generano, allevano, mantengono o utilizzano animali geneticamente modificati devono avere locali adeguati, assicurare un corretto contenimento ed essere dotati di sistemi che permettano di evitare il rischio di rilascio accidentale nell'ambiente.
6. Gli stabilimenti in cui si allevano animali geneticamente modificati di cui al comma 3 devono comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, alloggiati, forniti e soppressi.
7. Al fine di evitare rischi di rilascio accidentale nell'ambiente, il trasporto degli animali geneticamente modificati deve avvenire in condizioni di sicurezza. In particolare, durante il trasporto gli animali devono poter essere identificati e fisicamente separati dai cospecifici non geneticamente modificati.
8. In caso di rilascio accidentale nell'ambiente, il responsabile dello stabilimento di provenienza deve comunicare immediatamente il fatto al Ministero della salute e alla ASL competente per territorio.
1. L'impiego degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici è consentito
a) ricerca biomedica di base e applicata, inclusi le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all'interno dei progetti;
b) attività di sviluppo, produzione e controllo di alimenti, farmaci, sieri, vaccini, presìdi medico-chirurgici, dispositivi medici e di qualsivoglia sostanza o prodotto per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali e per la salvaguardia dell'ambiente o delle piante;
c) sviluppo e messa a punto di tecniche e di metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, alla diagnosi o alla cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;
d) prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro ovvero per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;
e) saggi biologici per la tutela dell'ecosistema nell'interesse dell'uomo, degli animali e delle piante.
2. È vietato l'impiego di animali per:
a) la didattica;
b) lo sviluppo, la produzione e il controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati a uso cosmetico;
c) la produzione e il controllo di prodotti finiti per uso domestico;
d) la produzione e il controllo di materiale bellico;
e) test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui l'impiego di animali sia previsto come obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali;
f) la produzione di anticorpi monoclonali tramite induzione dell'ascite, qualora esistano altri corrispondenti metodi di produzione e l'impiego di animali sia previsto come obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le pratiche agricolo-zootecniche o medico veterinarie professionali diverse da quelle finalizzate ad uso scientifico o tecnologico;
b) le prove di farmacocinetica residuale e le prove cliniche di campo di medicinali per uso veterinario negli insediamenti zootecnici su animali ivi allevati nonché le prove cliniche su animali da compagnia, previo consenso del proprietario, all'interno di ambulatori veterinari;
c) l'osservazione degli animali nel loro ambiente naturale o semi-naturale.
1. È considerato alternativo ogni metodo che elimina totalmente l'uso degli animali o che riduce il numero degli animali necessari ad eseguire una determinata procedura, o che impiega lo stesso numero di animali per ottenere un numero maggiore di informazioni pertinenti alla procedura ovvero ne raffina l'esecuzione diminuendo la sofferenza imposta all'animale.
2. I metodi alternativi validati dall'European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) e adottati dalle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dalle direttive nazionali e internazionali per la registrazione dei farmaci e dall'Allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, e successive modificazioni, devono essere recepiti dal Ministero della salute e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale come metodi ufficialmente riconosciuti.
a) i progetti che non si avvalgono dell'uso di animali;
b) i progetti che utilizzano metodi alternativi all'uso di animali;
c) i progetti che utilizzano un minore numero di animali o comportano procedimenti meno dolorosi;
d) le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;
e) le ricerche finalizzate allo studio di metodi alternativi all'uso di animali.
1. Le persone che effettuano procedure e tecniche e quelle che si occupano direttamente o con compiti di controllo degli animali devono avere un'istruzione e una formazione adeguate, attinenti alle attività di loro competenza e alle specie utilizzate, al fine di garantire un uso scientificamente corretto degli animali impiegati.
2. In relazione al tipo di struttura, al numero, alle specie di animali mantenute e alla natura delle procedure, sono identificate le seguenti categorie di personale:
a) operatore di stabilimento; tecnico di stabilimento;
b) tecnico che collabora all'esecuzione delle procedure e delle tecniche;
c) responsabile del progetto; responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche; ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche;
d) responsabile dello stabilimento utilizzatore; responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura; medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
3. Nell'Allegato 5 annesso alla presente legge sono stabilite, per ciascuna categoria professionale di cui al comma 2, le mansioni e la formazione specifica richiesta.
4. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore è il garante gestionale della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari; assicura il rispetto della legislazione vigente in materia; garantisce gli standard qualitativi; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni della presente legge.
5. Il responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura è il garante gestionale dello stabilimento, si occupa della gestione della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari; assicura il rispetto della legislazione vigente in materia; garantisce gli standard qualitativi; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni della presente legge.
6. Il medico veterinario responsabile garantisce il benessere e lo stato sanitario degli animali; controlla la corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche allo scopo di evitare danni temporanei e durevoli, dolore, forte stress e sofferenze inutili; prescrive i trattamenti terapeutici necessari.
7. Il responsabile del progetto è il garante del progetto stesso nei suoi aspetti amministrativi e scientifici; fornisce indicazioni relative alla sicurezza degli agenti utilizzati.
a) le università;
b) l'Istituto superiore di sanità;
c) le associazioni scientifiche di settore e gli enti pubblici e privati, accreditati per la formazione del personale dalla Commissione per la didattica di cui al comma 12 o da organismi equivalenti in ambito europeo.
12. Allo scopo di uniformare la formazione degli operatori, anche al fine di
a) formulazione dei programmi e di syllabus comuni a livello nazionale, secondo le linee guida europee adottate in materia;
b) preparazione dei prototipi di esame per il rilascio dell'abilitazione secondo i vari livelli;
c) valutazione dei docenti per l'attività didattica dei corsi di formazione;
d) accreditamento di associazioni scientifiche di settore e di istituzioni pubbliche o private per la formazione del personale;
e) riconoscimento dei titoli di studio stranieri.
13. All'istituzione della Commissione per la didattica provvede il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
14. La Commissione per la didattica è composta pariteticamente da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Istituto superiore di sanità e di associazioni scientifiche e di enti con comprovata competenza in scienza degli animali da laboratorio.
15. La Commissione per la didattica valuta l'aggiornamento e l'adeguamento dei programmi di cui al comma 12 in base al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia, avvalendosi anche di ulteriori competenze che si rendano necessarie.
16. I membri della Commissione per la didattica restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati.
1. Ai fini della presente legge è considerato stabilimento utilizzatore qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in procedure.
2. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero della salute, presentando i documenti di cui all'Allegato 3 annesso alla presente legge.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve obbligatoriamente indicare il responsabile dello stabilimento utilizzatore e il medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
4. Ai fini di cui al comma 2 il Ministero della salute accerta:
a) che gli impianti e le attrezzature siano adeguati alle specie di animali stabulate e alle procedure che vi saranno effettuate;
b) che le strutture per gli animali geneticamente modificati garantiscano contenimenti adeguati ed efficienti atti a prevenire un rilascio accidentale nell'ambiente;
c) che le qualifiche e le competenze del responsabile dello stabilimento, del medico veterinario responsabile e del personale addetto allo stabilimento utilizzatore e alla cura e al benessere degli animali soddisfino le condizioni previste dall'articolo 9;
d) che, in base alla tipologia della struttura, delle procedure e al numero degli animali e delle specie alloggiati sia presente un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonché il corretto funzionamento della struttura.
5. Il Ministero della salute, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, istituisce un elenco informatico degli stabilimenti utilizzatori autorizzati sul territorio nazionale.
6. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore deve indicare in un apposito archivio informatico:
a) la data di arrivo degli animali nello stabilimento;
b) la provenienza degli animali;
c) la specie, il ceppo, il numero, il sesso e la data di nascita o l'età di ogni animale o lotto di animali, nonché le loro condizioni di salute;
d) il codice del lotto o gli eventuali codici di identificazione individuali degli animali;
e) l'ubicazione dell'alloggiamento degli animali;
f) le date di inizio e di termine della procedura per gli animali effettivamente utilizzati, con l'indicazione del responsabile della procedura;
g) gli animali deceduti o soppressi con l'indicazione della data di morte;
h) le specie e il numero di animali destinati al reinserimento, con l'indicazione dell'istituzione affidataria e la data di uscita dallo stabilimento utilizzatore;
i) le specie e il numero di animali ceduti ad altri stabilimenti.
7. Gli animali geneticamente modificati devono essere opportunamente identificati secondo i criteri stabiliti al comma 6.
1. Ai fini della presente legge è considerato:
a) «stabilimento di allevamento», qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati al solo scopo di essere successivamente utilizzati in uno stabilimento utilizzatore;
b) «stabilimento di fornitura», qualsiasi stabilimento, diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati agli stabilimenti utilizzatori.
2. Gli stabilimenti di allevamento e di fornitura possono ricevere animali importati soltanto da stabilimenti in cui i requisiti di benessere sono garantiti dall'autorità competente del Paese di appartenenza.
3. Gli animali importati, appartenenti alle specie di cui all'Allegato 1 annesso alla
a) il numero e le specie di animali presenti nello stabilimento, l'età e il sesso degli animali, nonché i codici di riconoscimento di cui al comma 8 o i lotti degli animali nati nello stabilimento e degli animali di diversa provenienza;
b) il numero e le specie, l'età, il sesso e gli eventuali codici di riconoscimento individuali o dei lotti degli animali forniti, la data del ricevimento dell'ordine, la data di effettuazione della fornitura e l'indirizzo del destinatario;
c) il numero degli animali morti nello stabilimento, specificando, quando possibile, la causa del decesso.
10. Almeno una volta all'anno i servizi veterinari della ASL competente per territorio
1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali per fini di ricerca deve provvedere, conformemente a quanto disposto dall'Allegato 2 annesso alla presente legge, affinché:
a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;
d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, sofferenza o forte stress.
2. Il personale addetto al mantenimento e alla cura degli animali verifica quotidianamente le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati, informando tempestivamente il
1. Ciascun ente di ricerca pubblico e privato che utilizza animali per fini scientifici o tecnologici istituisce un Comitato per la cura e l'utilizzo degli animali, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti entro un mese dalla data di presentazione della relativa domanda;
b) promuovere l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
c) redigere, a cadenza annuale, un rapporto complessivo sull'andamento dei propri lavori da trasmettere al Ministero della salute.
3. Nell'analisi dei progetti, il Comitato deve considerare:
a) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
b) la corretta applicazione della presente legge;
c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o dalle farmacopee ufficiali per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
d) la possibilità di sostituire una o più tecniche o procedure con i metodi alternativi di cui all'articolo 8;
e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto.
4. Il Comitato comunica le proprie decisioni con parere motivato comprensivo dell'opinione di ogni suo componente.
5. Il Comitato è composto almeno da:
a) tre esperti nell'utilizzo di animali per fini scientifici o tecnologici;
b) un medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali;
c) un esperto in materie scientifico-tecnologiche che non prevedono l'utilizzo di animali o un esperto in metodi alternativi.
6. Ai fini della sua composizione, il Comitato deve garantire la proporzionalità delle componenti elencate al comma 5.
7. I membri del Comitato eleggono il proprio presidente e adottano un apposito regolamento per la disciplina delle attività.
8. Il Ministero della salute cura la tenuta di un elenco informatico dei Comitati, provvedendo al suo costante aggiornamento.
9. Gli stabilimenti utilizzatori possono affidare i compiti previsti dal presente articolo a un Comitato istituito presso un ente diverso da quello loro afferente.
10. I componenti del Comitato assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
1. Ogni progetto che implica l'utilizzo di animali deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della salute.
a) il parere del Comitato;
b) che siano state prese in considerazione tutte le alternative all'utilizzo di animali;
c) che la ricerca non costituisca una inutile duplicazione di ricerche precedenti;
d) che siano dichiarate le finalità del progetto e delle procedure adottate;
e) che la competenza professionale del personale designato a condurre le procedure e le tecniche sia conforme a quanto previsto dalla presente legge;
f) che il ricorso a una determinata specie di animale sia sufficientemente motivato;
g) che vengano utilizzati numeri minimi di animali per il raggiungimento delle finalità del progetto;
h) che siano state prese tutte le precauzioni possibili per prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza, il forte stress e il rischio di danni temporanei e durevoli nelle procedure ovvero per sostituire le procedure dolorose o comunque rischiose con tecniche diverse;
i) che nel corso delle procedure e delle tecniche che provocano dolore, sofferenza o forte stress vengano utilizzati anestetici, analgesici o ansiolitici adeguati;
l) che siano giustificate le vie di somministrazione dei preparati;
m) che vengano utilizzati metodi adeguati di eutanasia.
5. Il Ministero della salute, entro un mese dalla data di ricezione della domanda per la concessione dell'autorizzazione ai sensi del comma 1, comunica l'esito della sua valutazione.
6. Per i progetti che implicano l'utilizzo di primati non umani, animali geneticamente modificati, cani, gatti e cavalli ovvero in caso di progetti che non prevedono l'uso di anestesia ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 o che provocano agli animali danni riferibili alla classe 3 descritta dalla sezione 9 dell'Allegato 4 annesso alla presente legge, il Ministero della salute comunica l'esito della sua valutazione entro due mesi dalla data di ricezione della relativa domanda.
7. Qualora il Ministero della salute non si sia pronunciato entro i termini di cui ai commi 5 e 6, i progetti si considerano autorizzati.
8. Ai fini della valutazione, il Ministero della salute può richiedere una volta soltanto al responsabile del progetto ulteriori informazioni o chiarimenti.
9. Nel caso di cui al comma 8, il termine per la valutazione dei progetti è sospeso fino all'avvenuta ricezione delle informazioni o dei chiarimenti da parte del responsabile del progetto.
10. Il Ministero della salute può subordinare la concessione dell'autorizzazione al recepimento delle sue indicazioni.
11. Tutte le informazioni inviate al Ministero della salute devono avvenire esclusivamente per via telematica a mezzo del sistema informatizzato di cui al comma 2.
12. Le autorizzazioni hanno validità triennale con possibilità di rinnovo; entro due mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione il responsabile del progetto può chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione del progetto.
13. I progetti autorizzati in esecuzione di obblighi derivanti da normative europee o internazionali o dalle farmacopee ufficiali sono automaticamente rinnovati mediante
1. È istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio nazionale per la tutela degli animali da laboratorio, di seguito denominato «Osservatorio», con i seguenti compiti:
a) proporre modifiche, integrazioni o approfondimenti delle disposizioni della
b) realizzare studi e analisi sull'attuazione della presente legge, anche con l'ausilio dei dati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 16;
c) promuovere lo studio e la validazione dei metodi alternativi di cui all'articolo 8.
2. L'Osservatorio è presieduto da un dirigente del Ministero della salute responsabile dell'utilizzo degli animali per fini di ricerca ed è composto da rappresentanti delle università, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, di altri enti di ricerca pubblici e privati nonchè di associazioni per la tutela degli animali di rilevanza nazionale, tra i quali è garantita la presenza di un esperto in metodi alternativi.
3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso entro due mesi dalla data di trasmissione della lista dei nominativi dei candidati; in mancanza di tale parere, il Ministro della salute procede comunque alla nomina. Ogni mandato ha durata triennale con possibilità di rinnovo.
4. L'Osservatorio disciplina i compiti di cui al comma 1 mediante l'adozione di un apposito regolamento. Le riunioni dell'Osservatorio hanno luogo almeno una volta ogni tre mesi.
5. L'Osservatorio presenta al Ministro della salute una relazione annuale comprensiva di tutti i dati statistici relativi all'impiego degli animali nella ricerca e sullo stato di attuazione della presente legge.
6. I componenti dell'Osservatorio assolvono il loro lavoro in regime di riservatezza, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e dei dati sensibili.
7. In caso di violazioni alle disposizioni di cui al comma 6 da parte di uno o più
1. È istituita, presso la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, una banca dati telematica per la raccolta dei dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici.
2. Il Ministero della salute controlla l'esattezza e cura l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1 ed è garante della riservatezza dei dati personali.
3. La banca dati telematica contiene:
a) il numero dei progetti autorizzati e respinti in riferimento ad ogni anno;
b) le relazioni integrali di cui al comma 5 dell'articolo 15;
c) la raccolta su base nazionale e internazionale di informazioni e di pubblicazioni relative all'impiego di metodi alternativi;
d) il collegamento in rete delle strutture di accoglienza per il reinserimento degli animali di cui al comma 9 dell'articolo 5;
e) l'elenco dei metodi alternativi validati e di quelli in corso di validazione;
f) l'elenco dei Comitati;
g) l'elenco degli stabilimenti utilizzatori;
h) l'elenco degli stabilimenti di allevamento e di fornitura;
i) l'elenco delle strutture di accoglienza di cui all'articolo 5 per il reinserimento degli animali;
l) l'elenco degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura dei Paesi membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 non devono contenere alcuna informazione che possa portare all'identificazione del personale di cui all'articolo 9.
1. Sono abilitati ad effettuare controlli presso gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza:
a) il Ministero della salute;
b) i servizi veterinari delle ASL;
c) gli organi di pubblica sicurezza.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano accertamenti in merito:
a) alla congruità tra i dati contenuti nei registri e gli animali effettivamente presenti negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza;
b) alla congruità tra le procedure autorizzate ed i procedimenti effettivamente eseguiti;
c) alla corrispondenza tra il livello e la durata della sofferenza prevista e quella effettivamente subita dagli animali;
d) alle condizioni di stabulazione degli animali relativamente a quanto stabilito dalle norme dell'Allegato 2 annesso alla presente legge;
e) alla qualifica professionale del personale di cui all'articolo 9.
3. I soggetti di cui al comma 1 eseguono i controlli previsti dal comma 2 negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza presenti sul territorio di rispettiva competenza almeno una volta all'anno e senza preavviso e
1. Le violazioni del comma 5 dell'articolo 4, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a 50.000 euro ed è disposta la revoca dell'autorizzazione al progetto.
2. Le violazioni del comma 6 dell'articolo 4, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
3. Le violazioni del comma 10 dell'articolo 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo e il responsabile del progetto è sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare ricerche che implicano l'utilizzo di animali.
4. Le violazioni del comma 11 dell'articolo 4, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
1. Il Ministero della salute raccoglie i dati statistici sulla produzione e sull'utilizzazione degli animali per fini scientifici o tecnologici sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 6 annesso alla presente legge, inviate dagli stabilimenti utilizzatori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'impiego degli animali, e procede alla pubblicazione di tali dati nella Gazzetta Ufficiale con cadenza triennale.
2. Non possono essere pubblicate informazioni pervenute al Ministero della salute in attuazione delle disposizioni della presente legge quando rivestono un particolare interesse commerciale.
3. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative alla protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutte le ricerche che fanno uso di animali svolte nel territorio nazionale e sulle autorizzazioni
1. Le strutture di accoglienza che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni di reinserimento degli animali da laboratorio hanno facoltà di continuare le loro prestazioni fino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5.
2. Gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura che alla data di
Allegato 1
(articolo 2, comma 2).
Topo | Mus musculus
Ratto
| Rattus norvegicus
| Porcellino d'India
| Cavia porcellus
| Mesocriceto dorato
| Mesocricetus auratus
| Coniglio
| Oryctolagus cuniculus
| Primati non umani
|
| Cane
| Canis familiaris
| Gatto
| Felis catus
| Quaglia
| Coturnix coturnix
| Gerbillo
| Unguiculatus Meriones
| Furetto
| Mustela Futorios F. Furo
| Minipig
| | |
Allegato 2
(articolo 12).
Ai sensi del presente Allegato si intende per:
a) «locali di permanenza»: i locali in cui gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e di allevamento, sia durante lo svolgimento delle procedure o delle tecniche;
b) «gabbia»: il contenitore fisso o mobile, recintato da muri, del quale almeno una parte è costituita da sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti, e nel quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati; in funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia, la libertà di movimento degli animali è più o meno limitata;
c) «box» chiuso: superficie racchiusa da mura, da sbarre o da griglia metallica nel quale sono tenuti uno o più animali; secondo le dimensioni del box e del tasso di popolamento, la libertà di movimento degli animali è in genere meno limitata che in una gabbia;
d) «paddock»: superficie recintata da staccionata, da mura, da sbarre o da griglia metallica, situato all'esterno di una costruzione, nel quale gli animali tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del moto;
e) «box di stalla»: piccolo scompartimento a tre lati, generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi laterali, nel quale possono essere tenuti legati uno o due animali.
1. STRUTTURE
1.1. Funzione e progettazione generale.
1.1.1. Tutte le strutture devono essere progettate in modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da ospitare. Devono inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti.
1.1.2. Anche le strutture che fanno parte di un edificio più importante devono essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitano il numero delle entrate e impediscono la circolazione di persone non autorizzate.
1.1.3. Deve essere periodicamente effettuato un programma di manutenzione per evitare qualsiasi cedimento materiale.
1.2. Locali di permanenza degli animali.
1.2.1. Si devono adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida ed efficiente pulizia dei locali e l'osservanza delle norme di igiene. I soffitti ed i muri devono essere resistenti e avere una superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle giunture di porte, tubature e cavi. Qualora necessario, si può inserire nella porta uno spioncino per la visione. Il pavimento deve essere liscio, impermeabile, non scivoloso, facilmente lavabile, in grado di sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo devono essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire la penetrazione di animali.
1.2.2. I muri ed i pavimenti dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Nei locali è necessario installare drenaggi di scolo. È inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si devono adottare le misure necessarie per impedire l'eventuale accesso del pubblico e di animali.
1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di allevamento (bovini, ovini, caprini, suini, pollame ed altri), devono rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1985, n. 623, e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie o altre norme vigenti in materia.
1.2.4. Non si possono far coabitare specie animali tra loro incompatibili.
1.2.5. I locali di permanenza degli animali devono essere dotati di impianti che consentono, ove occorra, di praticare manipolazioni o tecniche minori.
1.3. Laboratori e sale per procedure a finalità generale o specifica.
1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici devono essere dotate di adeguati impianti per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.
1.3.2. Tutti gli istituti devono avere una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, per gli esami post mortem e per raccogliere campioni ai fini di più approfonditi esami di laboratorio, da effettuare altrove.
1.3.3. Si devono adottare disposizioni per la ricezione degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo gli animali già presenti, prevedendo, ad esempio, un periodo di quarantena. Devono essere disponibili sale a scopo generale o specifico nei casi in cui non è opportuno condurre le procedure o le osservazioni nel medesimo locale di permanenza degli animali.
1.4. Locali di servizio.
1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti principali devono essere a bassa temperatura, asciutti e inaccessibili ai vermi e agli insetti; i locali adibiti a giacigli devono essere asciutti e inaccessibili ai vermi e agli insetti. I materiali che possono essere infetti, o comunque a rischio, devono essere conservati separatamente.
1.4.2. È necessario disporre di locali per deporre gabbie, strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.
1.4.3. I locali da pulitura e da lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione del materiale. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento sono ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l'impianto di ventilazione è sufficientemente potente da eliminare calore e umidità eccessivi.
1.4.4. Si devono adottare disposizioni per l'igiene del magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle carcasse e degli altri scarti animali. Se non è possibile, né opportuno, l'incenerimento sul posto, occorre adottare adeguate disposizioni per eliminare tali sostanze conformemente ai regolamenti e ai decreti locali. Si devono adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi.
1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di circolazione devono essere conformi alle norme relative alla permanenza degli animali. I corridoi devono essere sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del materiale mobile.
2. AMBIENTE NEI LOCALI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI E SUO CONTROLLO
2.1. Ventilazione.
2.1.1. I locali di permanenza degli animali sono muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere e ogni tipo di agente infettivo, nonché eliminare l'eccesso di calore e di umidità.
2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi di aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8-10 ricambi di aria/ora e una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua.
2.2. Temperatura.
2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto gli animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si deve tenere conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche e agli effetti delle temperature di ricerca.
2.2.2. È necessario un impianto di ventilazione con dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.
2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali di permanenza degli animali va controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.
2.3. Umidità.
Le variazioni estreme dell'umidità relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali sia adeguato alle specie ospitate, e in genere mantenuto a 55 per cento - 10 per cento. È opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40 per cento o superiori al 70 per cento di UR.
2.4. Illuminazione.
Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. È parimenti necessario controllare l'intensità luminosa e il ciclo luce-buio. Per gli animali albini si deve tenere conto della loro sensibilità alla luce.
2.5. Rumore.
Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di permanenza e le sale devono essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a più alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali. Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche delle funzioni organiche ma, essendo taluni
2.6. Impianto di allarme.
Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile. È necessario quindi proteggere correttamente le strutture mediante impianti che segnalino gli incidenti e l'intrusione di persone non autorizzate. I difetti tecnici o i guasti dell'impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini e anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare su una procedura effetti negativi al punto di vanificarla e doverla quindi ripetere. È pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo nell'impianto di riscaldamento e di ventilazione affinché il personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, è opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali e all'illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricità. È necessario affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. È obbligatorio un impianto di allarme nelle vasche dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento di acqua. Occorre vigilare affinché il funzionamento dell'impianto di allarme disturbi il meno possibile gli animali.
3. TUTELA
3.1. Salute.
3.1.1. La persona responsabile dell'istituto deve assicurarsi che un veterinario esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli animali la salute e l'igiene del personale, quest'ultimo deve essere oggetto di particolare attenzione.
3.2. Condizioni di imballo e di trasporto.
Ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare il più possibile. Ai fini del trasporto, gli animali devono essere sani e lo speditore è tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non devono mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre dare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso, o quelle che hanno partorito nelle precedenti quarantotto ore e la loro prole, non possono essere trasportate. Lo speditore e il trasportatore
3.3. Ricezione ed apertura dei colli.
I colli contenenti animali devono essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli animali sono trasferiti in gabbie pulite o in box puliti, e adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque non idonei fisicamente devono essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Sono esaminati tempestivamente da un veterinario e curati. Gli animali che non presentano alcuna possibilità di guarigione devono essere immediatamente soppressi con metodo indolore. I contenitori che sono serviti per il trasporto devono essere immediatamente distrutti, qualora non sia possibile disinfettarli.
3.4. Quarantena, isolamento ed acclimatazione.
3.4.1. Gli scopi della quarantena sono:
a) proteggere gli altri animali ospitati;
b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche;
c) promuovere una buona prassi scientifica.
A meno che la salute degli animali introdotti in uno stabilimento di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo periodo è fissato dalla legislazione nazionale. In altri casi può variare o deve essere determinato in funzione delle circostanze dal veterinario dello stabilimento (vedi anche tabella 2).
Gli animali possono essere utilizzati per procedure o tecniche durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino alcun importante rischio per altri animali o per l'uomo.
3.4.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospetti di essere ammalati, così da costituire un rischio per l'uomo o per altri animali.
3.5. Ingabbiamento.
3.5.1. Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:
a) il modo seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende di fornitura e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini. Le disposizioni relative a gabbie, box chiusi, paddock e box di stalla adatti a queste strutture figurano nelle tabelle da 3 a 13. Altre indicazioni relative alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densità di popolamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12;
b) il modo sovente seguito nei laboratori che eseguono procedure o tecniche unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non devono essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.
3.5.2. Le gabbie ed i box chiusi non devono essere fabbricati con materiale nocivo agli animali. Devono essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. È necessario progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei box chiusi, che deve variare secondo la specie e l'età degli animali ed essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi.
3.5.3. I box chiusi sono progettati tenendo presente il benessere delle specie da ospitare. Essi devono consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente eccetera), nonché un'accurata pulitura e la possibilità di evitare il contatto con altri animali.
3.6. Alimentazione.
3.6.1. Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione dell'alimento per animali, si devono adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. L'alimento deve essere imballato in sacchi chiusi, impermeabili, recanti, se possibile, la data di preparazione. L'imballo, il trasporto e il magazzinaggio sono studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione. I depositi devono essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a vermi e ad insetti. Gli alimenti rapidamente deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni,
3.7. Acqua.
3.7.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile non infetta. Durante il trasporto è accettabile che l'acqua venga somministrata quale parte di alimentazione umida. L'acqua è un veicolo di microrganismi e va somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si seguono correttamente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l'abbeveraggio automatico.
3.7.2. Per animali piccoli, quali roditori e conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti devono essere in materiale translucido per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia deve essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia plastica non devono lasciar fuoriuscire il liquido. Anche le capsule, i tappi e i tubi devono essere sterilizzati e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. È preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di permanenza degli animali.
3.7.3. Gli abbeveratoi automatici devono essere regolarmente verificati e risciacquati e se ne deve controllare regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. È inoltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.
3.7.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microrganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l'acqua deve essere trattata. L'acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microrganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali gli pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua o nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.
3.7.5. I pesci, gli anfibi e i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti dell'acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per fornire agli acquari e ai vivai l'acqua proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole specie.
Primati del Nuovo mondo, non umani | |
Topo | |
Ratto | |
Criceto siriano | |
Gerbillo | |
Porcellino d'India | |
Primati del Vecchio mondo, non umani | |
Quaglia | |
Coniglio | |
Gatto | |
Cane | |
Furetto | |
Polli | |
Piccione | |
Maiale | |
Capra | |
Ovino | |
Bovino | |
Cavallo |
Topo | |
Ratto | |
Gerbillo | |
Criceto siriano | |
Porcellino d'India | |
Coniglio | |
Gatto | |
Cane | |
Primate animale |
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Topo |
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Ratto |
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Criceto siriano |
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Porcellino d'India |
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Coniglio 1 kg |
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Coniglio 2 kg |
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Coniglio 3 kg |
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Coniglio 4 kg |
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Coniglio 5 kg |
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una madre e sua prole cm2 | ||
Topo |
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Ratto |
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Criceto siriano |
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Porcellino d'India |
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Porcellino d'India in hrem |
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Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota tabella 3.
La superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e sua prole comprende la superficie del pavimento dello scomparto per il giaciglio.
Vedi diagramma 6.
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Nota introduttiva: Data l'enorme varietà delle misure e delle caratteristiche dei primati, è particolarmente importante far concordare la struttura, le attrezzature interne e le dimensioni delle gabbie ai bisogni specifici dei primati. Per questi ultimi, il volume complessivo della gabbia è tanto importante quanto la superficie minima del pavimento. Come norma generale, l'altezza della gabbia, almeno per le scimmie antropoidi e altre scimmie, deve essere la dimensione più grande. L'altezza minima della gabbia deve consentire agli animali di tenersi eretti. L'altezza minima della gabbia per i primati deve consentire a questi animali di dondolarsi in estensione totale a partire dal soffitto, senza che i piedi tocchino il pavimento della gabbia. Se necessario si devono installare dei posatoi per permettere agli animali di utilizzare la parte superiore della gabbia.
È possibile alloggiare in una gabbia due primati che vanno d'accordo. Quando i primati non possono essere alloggiati a due, le gabbie devono essere disposte in modo che i primati possano vedersi ma anche, se necessario, non vedersi.
Tenendo presente quanto indicato nei periodi precedenti, la presente tabella indica i parametri minimi per la permanenza in gabbia di gruppi delle specie più comunemente utilizzate (super famiglie Ceboidea e Cercopithecoidea).
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Suini 10-30
30-50 50-100 100-150 150 | |||||
Ovini 70 | |||||
Caprini 70 | |||||
Bovini 60
60-100 100-150 150-200 200-400 400 | |||||
Equini adulti |
Suini 100-150
150 | |||
Ovini 70 | |||
Caprini 70 | |||
Bovini 60-100
100-150 150-200 200-350 350-500 500 | |||
Equini adulti |
Polli 100-300
300-600 600-1.200 1.200-1.800 1.800-2.400 (Maschiadulti) 2.400 | |||||
Quaglie 120-140 |
Allegato 3
(articolo 10, comma 2)
1) Domanda in bollo da 10,33 euro (salvo i casi di esenzione dall'imposta previsti a norma di legge).
2) Documentazione attestante la qualificazione professionale del responsabile tecnico dello stabilimento utilizzatore e del personale adibito all'assistenza degli animali e al funzionamento delle attrezzature.
3) Dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile con firma autenticata.
4) Relazione tecnico-scientifica indicante la tipologia dei progetti e le specie animali impiegate.
5) Foglio-tipo del registro su cui vengono annotati i movimenti degli animali utilizzati in tecniche o in procedure.
6) Originale della ricevuta del bollettino di versamento di 774,69 euro sul c/c n. 11281011 intestato al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni, utilizzando l'apposito modello Ch8 quater AOT e specificando sul retro le casuali del versamento.
7) Numero 2 marche da bollo (valore riferito a quello prescritto alla data di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti a norma di legge.
8) Pianta/e dello stabulario/i e/o dei locali dove vengono tenuti gli animali prima, durante e dopo l'esecuzione del progetto.
9) Elenco delle attrezzature presenti.
10) Parere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL competente territorialmente.
Allegato 5
(articolo 9, comma 3).
Ai fini della presente legge sono identificate le categorie, le mansioni e la formazione specifica richieste per il personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori.
Categoria A
1) Operatore di stabilimento.
2) Tecnico di stabilimento.
1) Operatore di stabilimento.
Mansioni: Pulizia e sanificazione delle attrezzature e degli ambienti e controllo dei parametri ambientali, operazioni di pulizia e cambio delle gabbie, approvvigionamento di acqua e di cibo, controllo degli animali all'arrivo.
Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 40 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
Aggiornamento: Moduli di scienza degli animali da laboratorio.
2) Tecnico di stabilimento.
Mansioni: Controllo degli animali in allevamento e in mantenimento e loro identificazione, mantenimento di colonie anche definite microbiologicamente e geneticamente (sessaggio, svezzamento, accoppiamento), trattamenti profilattici e terapeutici, raccolta e registrazione dei dati, monitoraggio delle macchine ed attrezzature, organizzazione di spedizioni e trasporto di animali, controllo dei materiali da magazzino, stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 60 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
Aggiornamento: Moduli di scienza degli animali da laboratorio.
Categoria B
Tecnico che collabora alla esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Personale che esegue e coadiuva nelle procedure e nelle tecniche, sotto la supervisione del responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Categoria C
1) Ricercatore responsabile della ideazione e pianificazione del progetto.
2) Ricercatore responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.
3) Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche.
1) Ricercatore responsabile della ideazione e pianificazione del progetto.
2) Ricercatore responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Mansioni:
1) Pianificazione e direzione del progetto.
2) Responsabilità dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche e stesura del protocollo relativo.
Titoli di studio obbligatori (articolo 9, comma 10): Laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, PSI-02, di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000.
Formazione: Corso di formazione in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9, e curriculum vitae attestante il raggiungimento della competenza richiesta.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di ricerca.
3) Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Mansioni: Collaborazione nella pianificazione del progetto e nella esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Titoli di studio obbligatori (articolo 9, comma 10): Diploma universitario ovvero studenti laureandi o dottorandi con tesi sperimentali che prevedono l'utilizzo di animali.
Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9 o corsi universitari di uguale durata integrati nei piani di studio.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di ricerca.
Categoria D
1) Responsabile dello stabilimento utilizzatore.
2) Responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura.
3) Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
1) Responsabile dello stabilimento utilizzatore.
Mansioni: Responsabilità della gestione e dell'organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo, sia sanitario; verifica del rispetto della legislazione vigente in materia di produzione, mantenimento e uso degli animali da laboratorio; supporto e assistenza ai ricercatori per tutte le problematiche relative alla scienza degli animali da laboratorio; verifica della formazione del personale e promozione dell'aggiornamento.
Titoli di studio di base: Laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, PSI-02, di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000.
Formazione: Corso di specializzazione in scienza degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e alle procedure impiegate nel progetto.
2) Responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura.
Mansioni: Responsabilità della gestione e dell'organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo, sia sanitario; verifica del rispetto della legislazione vigente in materia di produzione e mantenimento; attestazione della formazione del personale e promozione dell'aggiornamento.
Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
3) Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
Mansioni: Controllo del benessere e dello stato di salute degli animali; verifica della corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche; prescrizione dei trattamenti profilattici, terapeutici, analgesici necessari; prescrizione, al termine della procedura, della soppressione dell'animale sofferente e scelta del metodo eutanasico più indicato o indicazione della possibilità di affidamento.
Titolo di studio di base: Laurea in medicina veterinaria.
Formazione: Corso di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e alle procedure impiegate nel progetto.
Mansioni: Funzioni di controllo e vigilanza sul mantenimento e sull'uso degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici.
Titolo di studio di base: Laurea in medicina veterinaria.
Formazione: Corso di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
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