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PDL 358

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 358



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUGGERI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di esproprio di terreni agricoli

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Dal 30 giugno 2003 è entrato in vigore il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
      Il testo unico ha risolto moltissime questioni, alcune delle quali, tuttavia, meritano di essere rivisitate alla luce della pratica quotidiana per un miglioramento della normativa vigente.
      Molti studiosi e operatori del settore, specie per quanto riguarda il tema della determinazione dell'indennità di esproprio, hanno suggerito alcune modifiche alle disposizioni del testo unico.
      Ad esempio, durante un convegno tenutosi all'Università di Mantova il 10 giugno 2005, dal titolo «Governo del territorio, infrastrutture lineari ed espropri per pubblica utilità», moderato dal dottor Maurizio Castelli del Dipartimento per l'innovazione del sistema agroalimentare della stessa Università, il dottor Giovanni Masotto, svolgendo la sua relazione su «Le procedure di stima nella valutazione degli indennizzi (decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001)», ha proposto una modifica alla normativa sull'esproprio per pubblica utilità.
      Questa proposta di modifica della normativa è «nata in seno all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Mantova e dall'esperienza sul campo, ed è stata concretizzata dal dottor Augusto Manerba con la pubblicazione nell'anno 2002 sul settimanale Terra e Vita (n. 28 del 2002, pagina 82)».
      La presente proposta di legge prende in considerazione queste riflessioni e indicazioni che sono apparse largamente condivise. In particolare, si propone l'introduzione di due nuove norme nel citato testo unico per affrontare due questioni rilevanti. La prima questione nasce dalla constatazione che, nella pratica, gli atti
 

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espropriativi, in particolare quelli connessi alla viabilità, portano, fortunatamente con ridotta frequenza, a sconvolgere la configurazione fondiaria e, spesso, alla formazione di reliquati. Tali situazioni rendono difficile alla proprietà accettare la situazione, nonostante sia manifesto che l'evento non è un fatto persecutorio specifico, ma un elemento causale spesso supportato da dati oggettivi progettuali e che il tutto nasce per soddisfare necessità specifiche della collettività.
      Per agevolare la formale accettazione dell'esproprio e quindi ridurre il contenzioso potrebbe essere utile disporre di elementi che aiutino la ricomposizione fondiaria. Per questo obiettivo si propone l'inserimento dell'articolo 40-bis del citato testo unico (articolo 1 della presente proposta di legge), che introduce l'istituto della permuta accompagnata dall'incentivo dell'esenzione da tributi.
      La seconda questione riguarda una precisazione importante per il calcolo dell'indennità di esproprio con l'obiettivo di chiarire equivoci interpretativi relativi al termine di «manufatti edilizi» citato all'articolo 40 del testo unico. In tale termine si possono identificare quelle opere in essere sui terreni, quali canalette e opere di derivazioni per l'irrigazione, condotte, drenaggi eccetera, mentre sono esclusi i fabbricati rurali per i quali, in caso di esproprio, bisognerebbe comunque ricorrere ad analogie e quindi a interpretazioni personalizzate al fine di determinare l'indennità. Per questo obiettivo si propone di introdurre all'articolo 38 del citato testo unico il comma 2-ter (articolo 2 della proposta di legge), che stabilisce un criterio di valutazione per i fabbricati non espropriati, ma che sono correlati nel loro uso al fabbricato espropriato e che di fatto divengono inoperanti a causa di tale esproprio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 40-bis. - (Possibilità della permuta) - 1. Al fine di tendere alla ricomposizione fondiaria, i terreni a destinazione agricola reliquati dall'esproprio sono tra loro permutabili anche per superfici disformi sino a quattro volte maggiori dell'entità minore. La permuta è effettuabile, in assenza totale di tributi, fino a cinque anni dopo il decreto di esproprio».

Art. 2.

      1. All'articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-ter. Nel caso di esproprio di una costruzione rurale, legittimamente edificata da tre anni prima del decreto di esproprio e utilizzata nel contesto produttivo aziendale, l'indennità è determinata nella misura pari al valore di ricostruzione al netto della vetustà. L'indennità determinata ai sensi del presente comma, ridotta della metà, spetta per i fabbricati non espropriati ma che di fatto divengono inoperanti in quanto oggettivamente correlati nel loro utilizzo al fabbricato espropriato».


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