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PDL 1864

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1864



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBIERI

Disposizioni per il riconoscimento del diritto al lavoro dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale

Presentata il 26 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 12 marzo 1999, n. 68, ha il merito di aver creato nuove strategie e strumenti di intervento, al fine di consentire ai soggetti diversamente abili un costruttivo, equilibrato e sereno inserimento nel mondo del lavoro. Va dato merito al Parlamento di avere realizzato interventi di collocamento obbligatorio, mirati al rispetto e alla valorizzazione della dignità delle persone disabili: la normativa introdotta reca anche lo straordinario intento ridefinitorio di nuove forme di sostegno in favore di soggetti socialmente deboli. Essa, però, nella sua attuazione, ha disatteso gli obiettivi prefissati!
      Un'attenta disamina di molti progetti formativi e riabilitativi, attuati da regioni ed enti locali, mostra una difficoltà a individuare i soggetti meritevoli di tutela e a reperire un sistema di norme omogeneo. Spesso questi interventi si traducono in iniziative di counseling e di setting educativo e formativo, appezzabili eticamente, ma insufficienti a rispondere ai reali bisogni delle persone con serie difficoltà esistenziali.
      Da ciò la necessità di un intervento finalizzato a un giusto riconoscimento giuridico dello svantaggio sociale e la fissazione di un principio che riconosca lo status di persona svantaggiata.
      La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione, dopo una prima definizione di soggetto svantaggiato meritevole di tutela, prevede l'assunzione obbligatoria da parte di datori di lavoro pubblici e privati di quanti vivono una condizione socialmente debole. A favore di queste persone viene stabilita una quota di riserva pari al 2 per cento, con un sistema di calcolo che non preveda il computo di unità precedentemente assunte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone che vivono in condizioni di svantaggio sociale.
      2. Al fine di cui al comma 1, sono promossi interventi atti a favorire l'inserimento lavorativo in ambito privato e pubblico dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. È definito soggetto in condizioni di svantaggio sociale:

          a) il giovane, orfano di entrambi i genitori, al termine del percorso scolastico obbligatorio;

          b) il figlio di genitori gravemente disabili, tossicodipendenti, in trattamento terapeutico o detenuti;

          c) il giovane coniugato che versa in stato di grave indigenza;

          d) qualsiasi persona che ha intenzione di riprendere un'attività lavorativa dopo un periodo di disoccupazione di almeno cinque anni;

          e) il giovane che non ha svolto alcuna attività lavorativa regolarmente retribuita per un periodo di almeno cinque anni al termine del percorso scolastico obbligatorio;

          f) il profugo italiano rimpatriato.

 

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Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. Ai fini dell'assunzione dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale, è stabilita una quota di riserva pari al 2 per cento, con un sistema di calcolo che non preveda il computo delle unità precedentemente assunte.


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