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PDL 2210

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2210



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PALOMBA, DONADI, ASTORE, BELISARIO, BORGHESI, COSTANTINI, D'ULIZIA, EVANGELISTI, MISITI, MURA, LEOLUCA ORLANDO, OSSORIO, PEDICA, PEDRINI, PORFIDIA, RAITI, RAZZI, MANTINI

Disposizioni per l'accelerazione e la funzionalità dell'amministrazione della giustizia penale e in materia di soppressione di fattispecie incriminatrici

Presentata il 1o febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di concorrere, nell'attesa dell'approvazione della riforma dei codici penale e di procedura penale, all'accelerazione e alla semplificazione dell'amministrazione della giustizia penale, notoriamente appesantita da tempi lunghi anche connessi con gli adempimenti formali. Questi tempi lunghi sovente portano alla prescrizione del reato, che rappresenta, insieme, una sconfitta dello Stato, il quale non riesce ad accertare la verità ed, eventualmente, a riaffermare la propria pretesa punitiva, e una beffa per le vittime. Tutto ciò contribuisce ad allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni e dalla giustizia e ad accrescerne il sentimento di insicurezza. D'altra parte, nelle dichiarazioni programmatiche il Presidente del Consiglio dei ministri indicò come obiettivo di legislatura quello del dimezzamento in cinque anni della pendenza giudiziaria: è evidente che, se non si inizia subito, il raggiungimento di quell'obiettivo diventa sempre più difficile.
      Su questo versante, con la presente proposta di legge si vogliono anticipare le grandi riforme e introdurre modifiche, parziali ma assai significative, a costo zero, cioè che non necessitano di risorse economiche.
      A tale obiettivo si soddisfa con disposizioni modificative del codice di procedura penale, volte a rendere più spedito e
 

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certo il regime delle notificazioni e della contumacia, a consentire l'appellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero, per ovvie ragioni di parità tra le parti, nonché a semplificare il regime delle inammissibilità delle impugnazioni e la redazione delle sentenze di conferma.
      Con le disposizioni di modifica del codice penale si ripristina il pregresso regime della prescrizione, i cui termini sono stati eccessivamente abbreviati dalla normativa approvata nella precedente legislatura. Questa disposizione, insieme a quella che sospende i termini della prescrizione durante la contumacia, mira invece a conseguire l'altro obiettivo della serietà della giustizia penale consentendo l'effettività della decisione e, se del caso, anche della sanzione. Per quanto riguarda, poi, le contravvenzioni, si facilita l'accesso all'oblazione e le si devolve alla competenza del giudice di pace, con un forte effetto deflativo del carico di lavoro dei tribunali e, quindi, con l'accelerazione della relativa definizione.
      All'esigenza di riportare al regime previgente anche la normativa in materia di recidiva e di falso in bilancio, conseguente alla volontà di escludere ogni favore intuitu personae, rispondono gli articoli 8 e 9.
      La presente proposta di legge integra la proposta di legge atto Camera n. 1392, presentata dallo stesso primo firmatario e da numerosi parlamentari firmatari anche di questa proposta di legge, che, da una parte, prevede l'abrograzione di alcune leggi che favoriscono la carcerazione, come la cosiddetta «ex Cirielli» (legge 5 dicembre 2005, n. 251) per quanto riguarda la recidiva, e le cosiddette «Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) e «Fini-Giovanardi» (decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2005, n. 49) rispettivamente su emigrazione e droga; ma al contempo prevede importanti e innovative misure alternative alla carcerazione, rappresentate dall'estensione al sistema penale per gli adulti di istituti come la particolare tenuità del fatto, la riparazione e la sospensione del processo con messa alla prova, oltre che una riduzione di pena per i giovani adulti come primo passo di un organico approccio a questo tema.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE E LA FUNZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale
in materia di notificazioni).

      1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, se eseguite con il mezzo della posta, dal segretario o dal cancelliere, con corresponsione del relativo compenso forfetario»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo. Nei procedimenti davanti al tribunale per il riesame, in caso di urgenza, il giudice può altresì disporre che le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, ferma restando l'osservanza delle norme del presente titolo»;

          c) al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «con mezzi tecnici idonei» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la posta elettronica».

      2. Al comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale sono aggiunte,

 

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in fine, le seguenti parole: «Nei processi con detenuti e nei soli casi d'urgenza le notificazioni possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria anche al di fuori della delega a compiere gli atti o dell'obbligo di eseguirli. Le medesime notificazioni possono essere eseguite anche da ogni altro corpo avente compiti di polizia, compresi la polizia municipale e il Corpo forestale dello Stato».

      3. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella prima notifica all'imputato è dato allo stesso avviso che le successive saranno fatte presso il difensore di fiducia, il quale può rifiutare la domiciliazione»;

          b) al comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I difensori non possono rifiutare la notificazione».

      4. All'articolo 159 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In caso di irreperibilità, dichiarata a norma del comma 1, sono sospesi il processo e i termini di prescrizione. Il pubblico ministero, tuttavia, procede ugualmente alla raccolta delle prove e può promuovere forme anticipate di raccolta delle prove con incidente probatorio».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 420-quater del codice di procedura penale in materia di contumacia).

      1. All'articolo 420-quater del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

       «7-bis. Durante la contumacia sono sospesi i termini della prescrizione».

 

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Art. 3.
(Inammissibilità dell'appello).

      1. Al comma 1 dell'articolo 591 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «d-bis) quando ricorrono i casi di cui all'articolo 606, comma 3».

Art. 4.
(Sentenze di conferma).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza di primo grado».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 615 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Nel caso di decisione di conferma, la sentenza è redatta con motivazione semplificata che faccia rinvio recettizio alla sentenza impugnata per cassazione».

Art. 5.
(Estensione dell'ampliamento dell'oblazione).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

      «È ammessa altresì oblazione per le contravvenzioni punite con pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria. In tale caso, la pena pecuniaria da corrispondere a titolo di oblazione, ragguagliata ai sensi dell'articolo 135, è commisurata al massimo della pena detentiva prevista. Si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni del primo comma».

 

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Art. 6.
(Competenza per le contravvenzioni).

      1. Fatti salvi i casi di connessione, appartiene al giudice di pace la competenza a decidere su tutte le contravvenzioni, comprese quelle punibili con pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Art. 7.
(Termini di prescrizione).

      1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia gli articoli 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
      3. La prescrizione maturata prima della data di entrata in vigore della presente legge, computando i termini ridotti previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è definitiva.
      4. Nel caso di proposizione di impugnazione i termini di prescrizione rimangono sospesi.

Art. 8.
(Disciplina della recidiva).

      1. Gli articoli 4, 5, 7, 9 e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e gli articoli 30-ter e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 5 dell'articolo 7 della citata legge n. 251 del 2005, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 81 e 99 del

 

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codice penale, degli articoli 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli articoli 656 e 671 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
      3. Le pene irrogate con sentenza definitiva in misura aumentata in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte, dal giudice dell'esecuzione, alla misura di quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2.

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali).

      1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2621. - (False comunicazioni e illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro:

          1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

          2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

          3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

          3.1) in violazione dell'articolo 2433-bis, primo comma;

 

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          3.2) in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

          3.3) in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dell'articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi».


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