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PDL 2411

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2411



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARCENARO, NARDUCCI, SPINI, FEDI

Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti e imprese italiani per beni forniti, lavori effettuati e servizi prestati in Libia dal 1o gennaio 1970 al 28 ottobre 2002

Presentata il 19 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Le relazioni tra il nostro Paese e la Libia, così vicina geopoliticamente, importante per la stabilità mediterranea e rilevante quale partner commerciale (dalla Libia importiamo un terzo del petrolio necessario al nostro fabbisogno energetico), non possono più essere all'insegna di una mai risolta conflittualità che non consente di sfruttare appieno le potenzialità delle relazioni bilaterali.
      L'ostacolo più frequentemente frapposto al pieno sviluppo delle relazioni italo-libiche è il passato coloniale. È giunto il tempo di affrontare da ambo le parti errori e limiti per far progredire le relazioni nel nuovo contesto internazionale in cui Tripoli è ormai accolta, dopo la soluzione dell'affaire Lockerbie e il gesto di esplicita rinuncia a dotarsi di armi nucleari.
      La politica di apertura e di dialogo, costantemente seguita dall'Italia con i Paesi arabi, ha condotto il nostro Paese a mantenere anche con la Libia un rapporto vivo e stimolante, tendente a salvaguardare una politica prudente ma, nel contempo, orientata al reinserimento a pieno titolo della Libia in questo contesto internazionale, nonostante il periodo coloniale e le difficoltà dei rapporti diplomatici nell'immediato secondo dopoguerra.
      Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, di riconoscere a quei 20.000 nostri connazionali impegnati in attività economiche e commerciali il ristoro dei crediti e dei beni
 

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confiscati dopo la loro espulsione dalla Libia, avvenuta nel lontano 1970, in seguito a un editto ostracizzante che ha aperto da quella data un difficile contenzioso protrattosi ineludibilmente fino ad oggi.
      La presente proposta di legge rappresenta, dunque, un passaggio cruciale per dirimere in maniera definitiva le questioni aperte e far decollare definitivamente il rapporto bilaterale, confermando l'impegno italiano a compiere un gesto importante, idoneo a superare le criticità del passato. Si avanza con questa proposta una ipotesi di soluzione consistente nella concessione della garanzia quinquiennale dello Stato per lo smobilizzo dei crediti non assicurati rimasti insoluti, nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro, previo accertamento degli stessi da parte di un'apposita commissione paritetica presieduta da un alto magistrato di Cassazione e composta da rappresentanti della pubblica amministrazione e dell'Associazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL). La quantificazione dei crediti sarà effettuata in euro, previa trasformazione delle eventuali differenti valute originarie in dollari USA sulla base dei cambi accertati dall'Ufficio italiano dei cambi e successiva trasformazione intermedia in euro al cambio di apertura del 1o gennaio 2002. La garanzia dello Stato dovrà, inoltre, coprire la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
      È evidente che il riconoscimento di questo diritto ha un particolare significato per il suo valore morale e segnalerebbe l'impegno del Governo ad assumersi l'onere di provvedere direttamente al risarcimento, dopo gli acconti corrisposti negli anni passati e i fumosi tentativi senza esito di dirimere la controversia. Si mostrerebbe, così, la riconoscenza a quei nostri connazionali che hanno testimoniato, con il loro lavoro e il loro sacrificio, le capacità del nostro popolo di apportare il proprio contributo in terra straniera, ristorando simbolicamente parte dei danni materiali a suo tempo subiti.
      Precipuo scopo di tale iniziativa è quello di avviare una nuova fase di dialogo attraverso un gesto che esprima la volontà di superare i rancori e le incomprensioni, al fine di sviluppare relazioni improntate alla collaborazione e al senso di giustizia da promuovere altresì con scambi culturali fra giovani italiani e giovani libici e con concrete campagne di sensibilizzazione per un futuro di pace, solidarietà, responsabilità e uguaglianza fra i popoli.
      Pertanto, vista l'importanza della materia e la lunga attesa, riteniamo il presente provvedimento non più procrastinabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Garanzia dello Stato).

      1. Lo Stato italiano, al fine di sostenere la situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, si rende garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi. A tal fine concede garanzia, nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. I benefìci della presente legge spettano ai cittadini, agli enti e alle società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia nel periodo dal 1o gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri o altri provvedimenti limitativi o impeditivi comunque adottati, anche solo di fatto, dalle autorità libiche.
      2. I benefìci di cui al comma 1 si estendono alle società estere esclusivamente per la percentuale di quote o di azioni possedute dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.
(Accertamento dei crediti).

      1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni

 

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dell'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri, eventualmente integrata a cura del creditore istante.
      2. I crediti sono espressi in euro al tasso di cambio con il dollaro USA del 1o gennaio 2002. Se sorti in valuta differente dal dollaro USA, la preliminare trasformazione in dollari USA è effettuata al tasso di cambio, come accertato dall'Ufficio italiano dei cambi, della data della loro insorgenza.
      3. La quantificazione dei crediti include la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nonché gli interessi legali previsti in sentenze o in lodi arbitrali internazionali ovvero, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data dell'insorgenza del credito fino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.
(Commissione paritetica).

      1. La commissione paritetica di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «Commissione», è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima applicazione, partecipano al concerto la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici (AIRIL).
      2. La Commissione è composta da:

          a) un magistrato di Cassazione, con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato di con

 

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certo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le associazioni di cui al comma 1;

          b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

          e) tre rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1, designati uno da ciascuna di esse.

      3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera e), possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia, nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.
      4. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione è designato, con le medesime modalità, un supplente, che partecipa alle riunioni della Commissione in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.
      5. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la durata della Commissione medesima.
      6. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori di ciascuna pratica.
      7. I lavori della Commissione devono terminare entro due anni dal primo insediamento.
      8. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
      9. Di ogni seduta è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

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Per le funzioni di segreteria, la Commissione si avvale di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, coordinati da un dipendente dell'amministrazione medesima con qualifica funzionale non inferiore alla VIII, designato dal Ministro.
      10. Le deliberazioni della Commissione hanno carattere vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 5.
(Presentazione delle domande e procedura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano apposita domanda su carta semplice indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando da quale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, intendono essere rappresentati.
      2. La Commissione, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la pertinente documentazione in suo possesso, da trasmettere entro un mese dall'avvenuta richiesta.
      3. Il presidente della Commissione, su richiesta di un componente della Commissione in rappresentanza delle associazioni, può disporre l'audizione del titolare del credito.
      4. Il presidente della Commissione, entro quindici giorni dalla data della riunione, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze i verbali della Commissione medesima da cui risultano l'accertamento e la quantificazione di ciascun credito.
      5. Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze rilascia al titolare del credito la garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli eventuali oneri della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle corrispondenti unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2007-2009.


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