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PDL 2539

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2539



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARAVAGLIA, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRIGANDÌ, COTA, FAVA, GIBELLI, GOISIS, GRIMOLDI, PINI

Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza del neonato

Presentata il 19 aprile 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Abituati oramai a sopravvivere nell'indifferenza e sopraffatti dalla convinzione di essere approdati con la modernità a una soglia impareggiabile di civiltà, troppo spesso cancelliamo automaticamente fatti delittuosi aberranti confinandoli tra le trame della follia umana. Lo sconvolgimento emotivo iniziale che proviamo nel leggere le notizie riportate dalle cronache cittadine che ci raccontano il ritrovamento di neonati, vivi o morti, nei contenitori di raccolta dei rifiuti si attenua con il passare del tempo fino a quando l'evento non si ripresenta in tutta la sua drammaticità, lasciando senza risposta quella che dovrebbe essere la domanda allo stesso tempo più logica e terribile: «E gli altri?». Gli altri che hanno pianto debolmente e nessuno ha sentito, e che sono morti soffocati dai miasmi in pochi minuti o, ancora peggio, sono finiti vivi negli ingranaggi dei mezzi di trasporto delle immondizie. Il legislatore, avendo da tempo intuito come l'azione penale si riveli del tutto insufficiente, ha introdotto la possibilità del «parto anonimo» presso le strutture ospedaliere. Ma anche questa soluzione non ha prodotto risultati soddisfacenti. L'ospedale, specialmente nei piccoli centri, è un luogo al quale ci si presenta con la propria nudità dichiarata, dove è facile essere riconosciuti. In pratica l'anonimato è solo ufficiale, il figlio non è legalmente riconosciuto ma la madre resta persona nota. È necessario affiancare a questa pur giusta intuizione nuovi strumenti che possano garantire adeguate risposte alle richieste di aiuto delle donne
 

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che non vedono altra possibilità, dopo aver portato a termine una gravidanza difficile, se non quella di celare la propria identità nell'anonimato e allo stesso tempo, amando la vita, assicurare un futuro al proprio figlio. Il neonato può essere salvato soltanto garantendo un vero anonimato. Ecco allora la necessità di una legge per la riapertura di quella che anticamente veniva definita la «ruota degli innocenti». Un luogo ovviamente consono al nostro tempo, situato presso punti di accoglienza monitorati ventiquattro ore su ventiquattro dove il neonato possa essere lasciato in piena sicurezza e riservatezza.
      Il testo della presente proposta di legge si compone di sei articoli. L'articolo 1 prevede una novella all'articolo 591 del codice penale (abbandono di persone minori o incapaci) finalizzato a sopprimere la fattispecie di reato di abbandono nel caso in cui il neonato sia consegnato in una delle strutture istituite a tale scopo e secondo le modalità e i princìpi stabiliti dalla presente proposta di legge. L'articolo 2 prevede che i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscano punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri o altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale. Inoltre stabilisce che spetta ai comuni sovrintendere all'organizzazione e al corretto funzionamento del punto di accoglienza, provvedendo, altresì, alla nomina di un responsabile amministrativo. L'articolo 3 stabilisce i requisiti minimi organizzativi e funzionali che devono essere garantiti dai punti di accoglienza al fine di assicurare l'anonimato della madre e il benessere psico-fisico del neonato. L'articolo 4 istituisce un numero verde nazionale che fornisce informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza e che riceve eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati. L'articolo 5 stabilisce le sanzioni nel caso in cui sia violato il diritto di accesso gratuito al centro di accoglienza o il diritto all'anonimato della madre. In conclusione, l'articolo 6 prevede la necessaria copertura finanziaria.
      Certi che la ratio che ha ispirato questa proposta di legge possa essere condivisa in modo bipartisan da tutti gli schieramenti politici, ne auspichiamo una rapida approvazione convinti come siamo che anche se non sarà la soluzione definitiva al problema doloroso dell'abbandono dei neonati possa servire a fornire uno strumento in più a tutela della vita che nasce.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 591 del codice penale).

      1. All'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali».

Art. 2.
(Istituzione dei punti di accoglienza del neonato).

      1. Ai fini del quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri o presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale.
      2. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dall'articolo 3, e, a tale fine, provvedono alla nomina di un responsabile amministrativo.

Art. 3.
(Caratteristiche e requisiti organizzativi e funzionali dei punti di accoglienza del neonato).

      1. I punti di accoglienza del neonato sono attivi nell'arco di tutte le ventiquattro ore.

 

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      2. Nei punti di accoglienza sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psico-fisico del neonato.
      3. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva al responsabile amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, della presenza di un neonato abbandonato.
      4. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza.
      5. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, informandone entro ventiquattro ore il giudice tutelare.

Art. 4.
(Numero verde nazionale).

      1. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un numero verde nazionale attivo nell'arco di tutte le ventiquattro ore, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.

 

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Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi della presente legge.
      2. Alla copertura dell'onere previsto dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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